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COME CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO

COME PRESENTARE L’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO NEL PROCESSO CIVILE

COME CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO?

Nel processo civile, le istanze di liquidazione del compenso dei Difensori in regime di Patrocinio a spese dello  Stato devono essere depositate a loro cura presso la Cancelleria Civile titolare del procedimento (Contenzioso, Fallimenti, Esecuzioni, Volontaria Giurisdizione, Lavoro e Previdenza) con le allegazioni integrative: l’attività va svolta a seguito della novella del 2016 che prevede l’aggiunta di un comma 3 bis all’art. 83 del DPR 115/2002 ove si prevede che: “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.

Quando depositare la richiesta?

Dette richieste possono quindi essere depositate dall’avvocato entro la definizione della fase processuale per la quale si chiede la liquidazione dell’attività e l’inoltro deve avvenire per via  telematica (PCT), se non formalizzate in udienza: l’istanza di liquidazione deve pertanto essere svolta al più tardi nell’udienza di precisazione delle conclusioni o durante l’udienza di discussione, in laternativa il deposito telematico deve avvenire entro il deposito dell’ultimo scritto difensivo (memoria di replica alla conclusionale o note autorizzate). Esiste peraltro pronuncia nel merito che ammette anche la presentazione di di istanze tardive (ne avevamo scritto anche QUI)

La liquidazione potrà avvenire solo successivamente al deposito della detta specifica  istanza, di cui riportiamo di seguito un esempio (e della quale avevamo parlato QUI) e he dovrà raggruppare l’elencazione di tutte le attività svolte nella fase processuale di riferimento, anche se non cronologicamente non coeve, pena la rinuncia ad ogni competenza spettante per quanto non richiesto.

Come arriva il decreto di pagamento?

Il decreto di pagamento disposto dal magistrato è poi comunicato a cura della cancelleria al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 170.

I procuratori possono allegare alla richiesta di liquidazione anche l’autocertificazione di iscrizione negli Elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i C.O.A. mentre è necessario che, ove non sia già dimessa, sia allegata all’atto copia conforme all’originale dell’istanza e della delibera di ammissione al beneficio di Stato.

Cosa comunicare?

Ai fini del pagamento, ove non abbia già provveduto con separata nota (spesso presente nella prassi di diversi circondari), il beneficiario della liquidazione dovrà altresì fornire all’ufficio tutti i dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio) e fiscali (codice fiscale, Partita IVA ovvero, per le persone giuridiche, la denominazione completa, la sede legale e la partita IVA) ed in caso di richiesta di accreditamento in conto corrente, vanno fornite – altresì – le coordinate bancarie/banco posta, con particolare riguardo al codice IBAN (vedasi anche questo vademecum del COA di Torino).

Di seguito riportiamo un esempio di istanza di liquidazione.

Alberto Vigani

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TRIBUNALE DI VENEZIA

Istanza ex art. 83 D.P.R. 115/2002

Il sottoscritto Avv. __________________________, nato a ______________ il ___________ e residente a ________________ (CF ____________________ e PI ______________ )  con S t u d i o i n Venezia alla via     _______________, _______________, domiciliato per ogni pagamento presso la Banca _______________ alle seguenti coordinate IBAN___________________________ , difensore di fiducia di:

  • 1)  ___________________, nato a ______________ il ______________;
  • 2)  ___________________, nato a ______________ il ______________;
  • 3)  ___________________, nato a ______________ il ______________;
  • 4)  ___________________, nato a ______________ il ______________;

nel detto processo gli assistiti sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 115/2005 con delibera del COA di _____________  del _____________;

  • il procedimento vedrà concludersi la corrente fase processuale ________ con il deposito/la discussione/l’udienza _______________;
  • è intenzione dello scrivente procuratore ricevere liquidazione dei compensi maturati e di sua spettanza, come previsto dal TU sulle Spese di Giustizia

formula cortese ISTANZA

affinchè gli vengano liquidate le competenze maturate e spettanti a seguito dell’attività professionale svolta dallo scrivente Avv. ________________ in favore del suddetto ___________________ come da notula con importi già dimidiati che si allega.

La nota dimessa alla presente istanza costituisce preavviso di parcella – nota spese; sarà emessa regolare fattura solo all’esito del pagamento.

Lo scrivente procuratore precisa fin da ora la richiesta che detto importo sia poi anticipato dall’Erario in proprio favore per i titoli descritti.

Restano invece da prenotarsi a debito in favore dell’Erario € ___________ per il contributo unificato, ed € ______________ per le spese sostenute ed € _____________ per le spese esenti.

Si compiegano altresì :

  1. Delibera di ammissione al beneficio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia;
  2. autocertificazione dell’iscrizione alle liste degli avvocati abilitati al patrocinio a  spese dello Stato.

Con osservanza.

Venezia, 11.12.2018

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Alessio Alberti:
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