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COMPENDIO GIURISPRUDENZIALE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

COMPENDIO GIURISPRUDENZIALE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – ANNO 2018 – AGGIORNATO

COMPENDIO GIURISPRUDENZIALE GRATUITO PATROCINIO

 

Nel predisporre il presente Compendio si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale andando a svolgere un lavoro di verifica e di elaborazione di massime di repertorio, indicando le più importanti decisioni dei giudici di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale.

Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali dal 1 gennaio 2018 fino al dicembre 2018.

Sperando di fare cosa utile.

Alberto Vigani

COMPENDIO GIURISPRUDENZIALE 2018



SOMMARIO

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Cass. civ. Sez. II, 05/01/2018, n. 164

Cass. civ. Sez. II, 05/01/2018, n. 164

Cass. civ. Sez. II Sent., 05/01/2018, n. 164

Cass. civ. Sez. II, 05/01/2018, n. 164

Cons. Stato Sez. III, 08/01/2018, n. 81

Cass. pen. Sez. IV Sent., 09/01/2018, n. 6529

Tribunale Roma, 11/01/2018

Cass. pen. Sez. IV Sent., 11/01/2018, n. 7192

Corte cost., 30/01/2018, n. 16

  1. 11

Corte cost., 30/01/2018, n. 16

  1. 12

Corte cost., 30/01/2018, n. 16

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 02/02/2018, n. 303

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 02/02/2018, n. 303

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 02/02/2018, n. 303

Tribunale Paola Decr., 08/02/2018

Tribunale Paola Decr., 08/02/2018

Cass. civ. Sez. III Ord., 08/02/2018, n. 3028

Cass. civ. Sez. III Ord., 08/02/2018, n. 3028

Cass. pen. Sez. IV Sent., 13/02/2018, n. 12243

Cass. pen. Sez. IV Sent., 20/02/2018, n. 16119

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/03/2018, n. 20532    15

Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 06/03/2018, n. 5232    16

Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 06/03/2018, n. 5314    16

Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 06/03/2018, n. 5314    16

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 09/03/2018, n. 5824    17

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 09/03/2018, n. 5819

Cass. pen. Sez. I Sent., 14/03/2018, n. 14032 

Cass. pen. Sez. IV, 15/03/2018, n. 17426

Cass. pen. Sez. IV Sent., 21/03/2018, n. 18697

Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 21/03/2018, n. 7072 

Cass. pen. Sez. III, 04/04/2018, n. 22757    19

Tribunale Campobasso Sent., 11/04/2018    19

Cass. civ. Sez. I Ord., 16/04/2018, n. 9384    19

Cass. pen. Sez. IV Sent., 19/04/2018, n. 21894    20

Cass. pen. Sez. IV Sent., 08/05/2018, n. 36787    20

Cass. civ. Sez. III Ord., 25/05/2018, n. 13055    20

Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 31/05/2018, n. 13806    21

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 05/06/2018, n. 700    21

Cass. pen. Sez. IV, 05/06/2018, n. 29104    22

Cass. pen. Sez. I Sent., 11/06/2018, n. 35220    22

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 18/06/2018, n. 16079    22

Cass. pen. Sez. II Sent., 19/06/2018, n. 30379    23

Cass. pen. Sez. II Sent., 19/06/2018, n. 30379    24

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27/06/2018, n. 16977    24

Cass. civ. Sez. III, 28/06/2018, n. 17037    24

Cass. civ. Sez. II Ord., 05/07/2018, n. 17656    25

Cass. civ. Sez. II Ord., 05/07/2018, n. 17656    25

Cons. Stato Sez. III, 30/07/2018, n. 4644    25

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 04/09/2018, n. 512    25

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 04/09/2018, n. 21610    26

Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 11/09/2018, n. 21992    26

Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 11/09/2018, n. 21997    26

Cass. civ. Sez. II Ord., 11/09/2018, n. 22017    27

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 14/09/2018, n. 551    27

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 26/09/2018, n. 1058    27

Cass. civ. Sez. II Ord., 02/10/2018, n. 23972    28

Cass. pen. Sez. IV, 10/10/2018, n. 52822    28

Cass. civ. Sez. II Ord., 17/10/2018, n. 26060    28

Cass. civ. Sez. III, 24/10/2018, n. 26907    29

Cass. civ. Sez. III, 24/10/2018, n. 26907    29

Cass. civ. Sez. II Sent., 31/10/2018, n. 27915    30

Cass. civ. Sez. I Ord., 19/11/2018, n. 29747    30

Cons. Stato Sez. V, 23/11/2018, n. 6641

Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 29/11/2018, n. 30876

Corte cost., 29/11/2018, n. 218

 

Massime

 

1.

Cass. civ. Sez. II, 05/01/2018, n. 164

Come si ricava dagli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 115 del 2002, con cui vengono dettate le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, questo è assicurato, non solo “nel processo civile”, ma anche “negli affari di volontaria giurisdizione”, sempre che l’interessato “debba o possa essere assistito da un difensore”. Il patrocinio a spese dello Stato, dunque, è applicabile in ogni giudizio civile, pure di volontaria giurisdizione, ed anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria. L’istituto, infatti, copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale sia quando questa tutela coinvolge necessariamente l’opera di un avvocato, sia quando la parte non abbiente potrebbe, teoricamente, attivare anche personalmente l’istanza giurisdizionale, ma domandi la nomina di un difensore al fine di essere consigliata nel miglior modo sull’esistenza e sulla consistenza dei propri diritti e ritenga di non essere in grado di potere operare da sé.

FONTI

Sito Il caso.it, 2018

 

2.

Cass. civ. Sez. II, 05/01/2018, n. 164

Tra le disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, il D.P.R. n. 115 del 2002 reca, all’art. 119, la previsione secondo cui “il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare o all’apolide”. Poiché il patrocinio a spese dello Stato rappresenta una implicazione necessaria del diritto alla difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), il concetto di “straniero regolarmente soggiornante” deve essere interpretato in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 gennaio 2015, n. 59).

FONTI

Sito Il caso.it, 2018

 

3.

Cass. civ. Sez. II Sent., 05/01/2018, n. 164

In tema di gratuito patrocinio, ove lo straniero abbia agito per ottenere l’autorizzazione temporanea all’ingresso od alla permanenza in Italia per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del figlio minore, ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il suo regolare soggiorno sul territorio nazionale non costituisce presupposto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato giacché tale requisito, previsto in via generale dall’art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002 per l’accesso degli stranieri a detto beneficio, da un lato si identifica esattamente con il bene della vita ottenibile in forza dell’art. 31, comma 3, cit. e, dall’altro, va interpretato in via estensiva, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI NAPOLI, 22/06/2016)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

4.

Cass. civ. Sez. II, 05/01/2018, n. 164

Non essendo configurabili, all’interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente e i giudici da lui delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell’ordinanza, adottata in sede di opposizione (ex artt. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011) al decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il fatto che questa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale (Cass., Sez. II, 15 giugno 2012, n. 9879; Cass., Sez. I, 25 luglio 2013, n. 18080; Cass., Sez. II, 28 luglio 2015, n. 15940).

FONTI

Sito Il caso.it, 2018

5.

Cons. Stato Sez. III, 08/01/2018, n. 81

Nell’ambito della disciplina del patrocinio a spese dello Stato la richiesta di liquidazione deve essere richiesta al Giudice dalla parte avente diritto sulla base dell’indicazione analitica delle prestazioni professionali effettuate; la liquidazione delle spese a carico dello Stato può essere effettuata dal Giudice con separato provvedimento a valle della sentenza o dell’ordinanza che definisce ciascuna fase di giudizio.

 

6.

Cass. pen. Sez. IV Sent., 09/01/2018, n. 6529

In tema di patrocinio a spese dello Stato il procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall’assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell’interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell’istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto. (Annulla con rinvio, Trib. Barcellona Pozzo Di Gotto, 07/04/2017)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

7.

Tribunale Roma, 11/01/2018

Non è ammissibile il patrocinio a spese dello Stato per l’attività di difesa svolta nei procedimenti stragiudiziali di mediazione obbligatoria.

FONTI

Quotidiano Giuridico, 2018

 

8.

Cass. pen. Sez. IV Sent., 11/01/2018, n. 7192

Le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l’ipotesi del dolo eventuale. (Annulla con rinvio, App. Catanzaro, 13/01/2017)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

9.

Corte cost., 30/01/2018, n. 16

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 106 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che il compenso al difensore di parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non viene liquidato qualora l’impugnazione venga dichiarata inammissibile, senza distinzione in merito alla causa della inammissibilità, in riferimento agli artt. 3, 2° comma, 24, 2° e 3° comma, e 36 Cost.

FONTI

Foro It., 2018, 3, 1, 107

10.

Corte cost., 30/01/2018, n. 16

Sono dichiarate non fondate, per erronea premessa interpretativa, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Salerno in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e 36 Cost. – dell’art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede non sia liquidato il compenso al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora l’impugnazione sia dichiarata inammissibile. Il tenore letterale della norma – contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, che pure ne individua correttamente la ratio, riconoscendo che essa è diretta a impedire che vengano posti a carico della collettività i costi e i compensi per attività difensive superflue o irrilevanti – non preclude affatto un’interpretazione che consenta di distinguere tra le cause che determinano inammissibilità dell’impugnazione. Pertanto – a prescindere dal rilievo secondo cui il parametro dell’equa retribuzione risulta mal evocato con riguardo a compensi per singole prestazioni professionali – il risultato che si richiede attraverso una sentenza di accoglimento è già consentito dalla disposizione censurata, se interpretata attraverso il ricorso agli ordinari criteri ermeneutici, e in particolare alla ratio legis.

FONTI

Sito uff. Corte cost., 2018

 

11.

Corte cost., 30/01/2018, n. 16

Benché nell’ordinanza di rimessione la censura appaia riferita a un intero articolo, il giudizio di legittimità costituzionale va limitato al suo primo comma, come si evince dalla motivazione del rimettente. (Nella specie era stato impugnato l’intero art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, poi ristretto al primo comma, nella parte in cui stabilisce che in caso di impugnazioni inammissibili non si dà luogo alla liquidazione del compenso del difensore di una parte ammessa al patrocino a spese dello Stato).

FONTI

Sito uff. Corte cost., 2018

12.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 02/02/2018, n. 303

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è pur sempre subordinata all’indagine sulla capacità di spesa, che, non potendo focalizzarsi sul reddito (dato che questo non può essere che pari a zero se l’ente non svolge alcuna attività economica, il che comporterebbe appunto una generalizzata ammissione e non una equiparazione di trattamento), dovrà necessariamente condursi con diversi criteri, che spetta all’interprete individuare (es. patrimonio, quote associative, contributi straordinari) ed al richiedente documentare, non potendo il medesimo limitarsi a dimostrare una mancanza di reddito che è attributo soggettivo indefettibile e naturale comune a tutta la categoria (degli enti che non svolgono alcuna attività economica).

 

13.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 02/02/2018, n. 303

In tema di spese di giustizia non è prevista una generalizzata ed indiscriminata ammissione al patrocinio gratuito per gli enti che non svolgono attività economica essendo stabilito per essi parità di trattamento con le persone fisiche, le quali ultime, si osserva incidentalmente, oltre al proprio reddito devono dar prova -ai fini della ammissione al patrocinio dello Stato- del reddito percepito dai componenti il nucleo familiare.

 

14.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 02/02/2018, n. 303

In tema di spese di giustizia non è prevista una generalizzata ed indiscriminata ammissione al patrocinio gratuito per gli enti che non svolgono attività economica essendo stabilito per essi parità di trattamento con le persone fisiche, le quali ultime, si osserva incidentalmente, oltre al proprio reddito devono dar prova -ai fini della ammissione al patrocinio dello Stato- del reddito percepito dai componenti il nucleo familiare.

 

15.

Tribunale Paola Decr., 08/02/2018

Deve essere revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora il difensore della parte ammessa si dichiari antistatario per aver anticipato le spese dovute per la controversia e chieda la condanna diretta del soccombente al rimborso delle spese. (Nello specifico, il Tribunale ritiene incompatibili le due figure, considerate funzionalmente assimilabili, con conseguente revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di richiesta di distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c.).

FONTI

Quotidiano Giuridico, 2018

 

16.

Tribunale Paola Decr., 08/02/2018

La richiesta di distrazione delle spese presuppone che la parte abbia trovato un difensore disposto ad anticipare le spese, quando gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono proprio la prenotazione a debito degli esborsi processuali e l’anticipazione degli onorari spettanti al difensore nonché le ulteriori spese. Dunque, l’assistenza di un difensore antistatario consente di raggiungere i medesimi effetti scaturenti dall’ammissione al beneficio e rende perciò incompatibili i due istituti tra loro. Nessun rilievo può assumere la circostanza che l’ammissione al patrocinio statale sia stata concessa successivamente alla richiesta di distrazione delle spese. La richiesta di distrazione non può essere oggetto di rinunzia al fine di rimuovere la preclusione poiché l’avvenuta attestazione della situazione suddetta, almeno con riferimento alle spese fino ad allora sostenute, equivale alla negazione della sussistenza delle condizioni di fatto necessarie per l’attribuzione del beneficio con conseguente materiale impossibilità della loro ricostituzione ex post.

FONTI

Sito Il caso.it, 2018

 

17.

Cass. civ. Sez. III Ord., 08/02/2018, n. 3028

La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso d.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del d.P.R. citato. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LECCE, 06/11/2013)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

18.

Cass. civ. Sez. III Ord., 08/02/2018, n. 3028

 

La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso d.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del d.P.R. citato. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LECCE, 06/11/2013)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

19.

Cass. pen. Sez. IV Sent., 13/02/2018, n. 12243

L’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l’espressa volontà dell’imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell’ambito di uno stesso procedimento. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 14/01/2014)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

20.

Cass. pen. Sez. IV Sent., 20/02/2018, n. 16119

La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere l’ indicazione del singolo procedimento cui si riferisce, al fine di consentire il controllo, da parte del giudice, circa l’ammissibilità dell’istanza in relazione a tale procedimento, con conseguente inammissibilità della domanda riferita a una pluralità di procedimenti, sia pure specificamente indicati. (Dichiara inammissibile, Trib.sorv. Sassari, 14/02/2017)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

21.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 01/03/2018, n. 20532

È valida la notifica eseguita presso il domicilio eletto dall’imputato detenuto e non presso il luogo di detenzione noto all’autorità procedente, atteso che anche l’imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’elezione di domicilio effettuata unitamente alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vale come elezione di domicilio nel procedimento principale). (Dichiara inammissibile, App. Ancona, 12/02/2015)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

22.

Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 06/03/2018, n. 5232

Il sistema del patrocinio a spese dello stato, escludendo ogni rapporto fra il difensore della parte non abbiente assistita e la parte soccombente non assistita, è incompatibile con l’istituto della distrazione delle spese, il quale eccezionalmente istituisce un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente con la conseguenza che il relativo credito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda. Pertanto l’eventuale richiesta di distrazione, essendo diretta a far valere una situazione nella quale la parte ha già trovato chi anticipa per lei le spese e non pretende l’onorario (avvocato distrattario), costituisce una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello stato e preclude la possibilità di fruire di tale assistenza, senza che sia rilevante l’anteriorità o meno del decreto sull’ammissione a siffatto patrocinio. (Rigetta, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 09/11/2016)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

23.

Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 06/03/2018, n. 5314

L’art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260, che consente alla difesa erariale di eccepire solo entro la prima udienza l’errata indicazione della persona cui l’atto introduttivo doveva essere notificato, deve ritenersi applicabile anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (nella specie, Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia nell’ambito di un procedimento di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 84 e 170, d.P.R. n. 115 del 2002), ma, in forza del principio dell’effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 13/10/2014)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

24.

Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 06/03/2018, n. 5314

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 84 e 170, d.P.R. n. 115 del 2002, anche se riferito ad attività espletate dal difensore nell’ambito di un giudizio penale, vede come parte necessaria il soggetto esposto all’obbligo di sopportare l’onere economico del compenso, da individuarsi nel Ministero della giustizia. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 13/10/2014)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

25.

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 09/03/2018, n. 5824

Il provvedimento che pone a carico del soccombente le spese processuali a favore della parte ammessa al patrocinio pubblico postula per legge (D.P.R. n. 115 del 2012, art. 133) che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, e, in tali casi, il mancato riferimento all’ammissione della curatela al patrocinio a spese delle Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144 integra un mero errore materiale suscettibile di essere corretto ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.

FONTI

Sito Il caso.it, 2018

 

26.

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 09/03/2018, n. 5819

Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un’amministrazione statale, può ugualmente essere adottata la pronuncia di condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto che le diverse articolazioni statali sono dotate di autonoma personalità giuridica e che occorre rispettare il principio secondo cui la liquidazione delle spese è sottratta al giudice della controversia solo ove le stesse attengano al diverso rapporto tra la parte e il difensore. (Rigetta, CORTE D’APPELLO BARI, 29/07/2016)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

27.

Cass. pen. Sez. I Sent., 14/03/2018, n. 14032

In materia di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 106 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui “il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili”, comporta l’impossibilità di procedere alla liquidazione del compenso in favore del difensore solo per le impugnazioni “ab origine” inammissibili e non anche per quelle dichiarate tali in conseguenza di una causa sopravvenuta di cui l’impugnante non sia responsabile. (Rigetta, Gip Trib. Padova, 18/07/2017)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

28.

Cass. pen. Sez. IV, 15/03/2018, n. 17426

Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell’istante, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non deve essere computato Il reddito del familiare non convivente fiscalmente a carico.

FONTI

Quotidiano Giuridico, 2018

 

29.

Cass. pen. Sez. IV Sent., 21/03/2018, n. 18697

È illegittimo il rigetto dell’opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poichè l’opposizione ex art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolato dai principi dell’ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di “reformatio in pejus”. (Annulla con rinvio, Trib. Taranto, 15/06/2017)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

30.

Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 21/03/2018, n. 7072

Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese”. (Cassa e decide nel merito, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 27/12/2016)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

31.

Cass. pen. Sez. III, 04/04/2018, n. 22757

Nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (nella specie, peraltro, conclusosi con esito favorevole per l’opponente), sussiste il diritto del difensore ad ottenere la liquidazione dei compensi relativi all’attività svolta in tale procedimento.

 

32.

Tribunale Campobasso Sent., 11/04/2018

In teme di spese di giudizio, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici. Integra il reato in questione, la condotta di chi ha omesso di dichiarare la propria moglie convivente come percettore di reddito ed abbia falsamente indicato, per difetto, il proprio stesso reddito, con riferimento al periodo di imposta da prendersi in considerazione.

 

33.

Cass. civ. Sez. I Ord., 16/04/2018, n. 9384

Non compete alla Corte di Cassazione adottare alcun provvedimento di liquidazione delle spese legali legate all’ammissione al gratuito patrocinio della parte vittoriosa, alla stregua della corretta lettura degli artt. 82 e 83 del citato D.P.R., data dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 22616/2004 – 16986/2006 – 13760/2007 – 11028/2009 – 23007/2010 – Sez. U. n. 22792/2012), tal liquidazione spettando al giudice del merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della presente sentenza (Nel caso di specie, posto che il difensore della controricorrente ha allegato che l’assistita è stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va statuito ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133, l’obbligo del soccombente di versare all’Amministrazione Finanziaria dello Stato le spese sostenute dalla parte vittoriosa nel giudizio di legittimità).

 

34.

Cass. pen. Sez. IV Sent., 19/04/2018, n. 21894

In tema di patrocinio a spese dello Stato, è illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione fondato sulla mera affermazione che l’autocertificazione di redditi non dichiarati al fisco rende di per sé inammissibile l’istanza, dovendo il giudice indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare un giudizio presuntivo di superamento della soglia per redditi non dichiarati. (Annulla con rinvio, Trib. Taranto, 06/04/2017)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

35.

Cass. pen. Sez. IV Sent., 08/05/2018, n. 36787

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice può vagliare l’attendibilità dell’autocertificazione dell’istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l’ammissione al beneficio e rigettare l’istanza ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate. (Fattispecie in cui la Corte, ritenendo che l’istante avesse assolto all’onere minimo di allegazione a suo carico indicando una condizione di assenza di redditi, ha annullato con rinvio il provvedimento con cui era stata respinta l’opposizione avverso il rigetto dell’istanza per la possibile ricorrenza di redditi non documentati, ritenendo meramente apparente la motivazione che prospettava l’esistenza di ulteriori contribuzioni senza esplicitazione delle valutazioni a sostegno di tale conclusione). (Annulla con rinvio, App. Taranto, 11/10/2017)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

36.

Cass. civ. Sez. III Ord., 25/05/2018, n. 13055

L’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di “respingimento integrale” dell’impugnazione, anche incidentale, competendo in via esclusiva all’Amministrazione valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione. Ne consegue che, qualora l’Amministrazione constati l’esenzione o la prenotazione a debito (come nel caso di patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni rimangono di sua spettanza ed è contro di esse che potrà estrinecarsi la reazione della parte, mediante i mezzi di tutela avverso l’eventuale illegittima pretesa di riscossione, senza che l’attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, non avendo essa tale oggetto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto giustificata la dichiarazione di sussistenza dei presupposti della doppia contribuzione con riferimento alla posizione di un legale il quale aveva proposto il ricorso per cassazione nonostante l’inesistenza in vita della persona rappresentata). (Dichiara inammissibile, CORTE D’APPELLO CATANIA, 03/04/2015)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

37.

Cass. civ. Sez. VI – 5 Ord., 31/05/2018, n. 13806

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto, come modificato dall’art. 3 della l. n. 25 del 2005, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione: ne deriva che, nell’ipotesi di cassazione con decisione “sostitutiva” nel merito, la competenza per tale liquidazione è demandata a quello che sarebbe stato il giudice del rinvio in mancanza di detta decisione. (Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/09/2015)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

38.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 05/06/2018, n. 700

Il rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute per giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, previsto per i dipendenti statali dall’art. 18 comma 1, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, conv. dalla l. 23 maggio 1997 n. 135, ha lo scopo di dare seguito all’esigenza di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento del servizio e tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse, dell’Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il diritto al rimborso può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’Amministrazione di appartenenza; per ottenere il rimborso delle spese di patrocinio legale, non basta quindi il favorevole esito del procedimento giudiziario, occorrendo altresì, come secondo e fondamentale presupposto, che il procedimento ai danni dell’interessato sia stato promosso “in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali”, sicché non è sufficiente che lo svolgimento del servizio costituisca mera “occasione” per il compimento degli atti che danno origine al procedimento di responsabilità

 

39.

Cass. pen. Sez. IV, 05/06/2018, n. 29104

Nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente quando quest’ultimo è persona offesa del reato per il quale si procede.

FONTI

Quotidiano Giuridico, 2018

Famiglia e Diritto, 2018, 12, 1151

 

40.

Cass. pen. Sez. I Sent., 11/06/2018, n. 35220

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per la liquidazione dei compensi professionali al difensore per i procedimenti incidentali “de libertate” spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata svolta l’attività difensiva da remunerare, non rilevando in senso contrario la disposizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che attiene unicamente al tempo della liquidazione, senza incidere sull’individuazione del giudice chiamato a provvedervi. (Dichiara competenza)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

41.

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 18/06/2018, n. 16079

L’obbligo di versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge “ex lege” per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa. Ne consegue che la condanna al relativo pagamento può essere legittimamente subordinata all’avveramento di una condizione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di appello che aveva subordinato l’obbligo dell’ulteriore versamento alla debenza originaria del contributo unificato, in conseguenza della mancata prova dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato). (Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 13/01/2016)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

42.

Cass. pen. Sez. II Sent., 19/06/2018, n. 30379

In tema di traduzione degli atti, ex art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014, il diritto all’assistenza all’interprete non discende automaticamente dallo “status” di straniero o apolide, ma richiede l’ulteriore presupposto indefettibile dell’accertata incapacità di comprensione della lingua italiana. (In motivazione la Corte ha valorizzato la circostanza che in nessun momento dell’iter processuale l’imputato aveva evidenziato detta incapacità di comprensione e che lo stesso aveva personalmente presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). (Dichiara inammissibile, App. Civitanova Marche, 25/06/2012)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

43.

Corte cost., Ord., (ud. 23-05-2018) 26-06-2018, n. 136

E’ manifesta l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 6, lettera s), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha sostituito l’art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)”, con riguardo alla disposizione censurata – art. 37, comma 6, lettera s), D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella L. n. 111 del 2011 (che ha sostituito l’art. 13, comma 6-bis, D.P.R. n. 115 del 2002) il quale, nella formulazione applicabile ratione temporis nel giudizio a quo, prevede che “in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di Euro 600” – si palesa erroneo l’assunto del rimettente secondo cui il pagamento del contributo unificato per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sarebbe pari al doppio di quello stabilito per il ricorso al Tar-Consiglio di Stato, poiché ben diverso e articolato è il meccanismo per determinare il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, stabilendone l’importo in base al rito applicabile e alla materia oggetto del contenzioso nonché, per le ipotesi residuali, equiparandolo a quello dovuto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

44.

Cass. pen. Sez. II Sent., 19/06/2018, n. 30379

In tema di traduzione degli atti, ex art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014, il diritto all’assistenza all’interprete non discende automaticamente dallo “status” di straniero o apolide, ma richiede l’ulteriore presupposto indefettibile dell’accertata incapacità di comprensione della lingua italiana. (In motivazione la Corte ha valorizzato la circostanza che in nessun momento dell’iter processuale l’imputato aveva evidenziato detta incapacità di comprensione e che lo stesso aveva personalmente presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). (Dichiara inammissibile, App. Civitanova Marche, 25/06/2012)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

45.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27/06/2018, n. 16977

Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato d’ufficio del minore che richieda ai genitori in qualità di legali rappresentanti, il pagamento dei compensi per l’attività difensiva svolta, senza attivare la procedura di liquidazione prevista dall’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, che, ai sensi dell’art. 118 d.P.R. cit., costituisce l’unico necessario strumento per ottenere il compenso, indipendentemente dalla circostanza che il minore possieda, o meno, i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 01/12/2017)

FONTI

CED Cassazione, 2018

Sito Il caso.it, 2018

 

46.

Cass. civ. Sez. III, 28/06/2018, n. 17037

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in materia civile, può essere accordata solo a favore di chi vanti una pretesa “non manifestamente infondata”. La valutazione della non manifesta infondatezza va compiuta dal Consiglio dell’Ordine competente non in astratto, ma in concreto, dovendo il Consiglio valutare a tal fine “le enunciazioni in fatto ed in diritto” di cui l’istante intende avvalersi, e le “prove specifiche” di cui intende chiedere l’ammissione.

FONTI

Quotidiano Giuridico, 2018

 

47.

Cass. civ. Sez. II Ord., 05/07/2018, n. 17656

In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora siano stati nominati un difensore ed un consulente di parte non operanti all’interno del distretto di corte di appello ove è in corso il giudizio, tale patrocinio non copre alcuni oneri, tra cui “le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale” e, in particolare, quelle spese che sarebbero state comunque sostenute per gli spostamenti da un professionista del detto distretto perché, altrimenti, si accoglierebbe una istanza di riconoscimento parziale di esborsi che è vietato porre a carico dello Stato. (Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 06/09/2013)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

48.

Cass. civ. Sez. II Ord., 05/07/2018, n. 17656

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’avvocato domiciliatario non ha diritto a chiedere il pagamento delle somme spettantigli, poiché il diritto al compenso è riservato all’unico avvocato del soggetto interessato, tale difensore divenendo, perciò, titolato in via esclusiva ad interagire con la Pubblica Amministrazione con riferimento a tutti i profili che interessano il gratuito patrocinio. (Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 06/09/2013)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

49.

Cons. Stato Sez. III, 30/07/2018, n. 4644

Non sono nulli i provvedimenti giurisdizionali, diversi dal decreto, con cui il Giudice abbia disposto la revoca della misura dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

 

50.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 04/09/2018, n. 512

Il sistema del patrocinio a spese dello Stato, in virtù del fatto che è escluso ogni rapporto fra il difensore della parte meno abbiente assistita e la parte non soccombente non assistita, non è compatibile con la distrazione delle spese, il quale crea in via eccezionale un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, in forza del quale il reddito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda, con la conseguenza che l’eventuale richiesta di distrazione delle spese giudiziali pone in essere una implicita rinuncia al patrocinio a spese dello Stato. Poichè è sufficiente la sola dichiarazione dell’avvocato distrattario, vincolante per il giudice, salva l’ipotesi di frode, di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari, si costituisce una situazione incompatibile con lo stato di non abbienza, con il presupposto principale del beneficio del patrocinio a carico dello Stato per avere la parte già trovato chi anticipa per lui le spese e non pretende l’onorario (avvocato distrattario).

 

51.

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 04/09/2018, n. 21610

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca, per avere la parte agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, deve essere basata esclusivamente sulla valutazione di tali presupposti, indipendentemente dalla valutazione della fondatezza dell’azione di merito. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO TORINO, 11/07/2017)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

52.

Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 11/09/2018, n. 21992

Nel giudizio penale gli effetti della revoca del patrocinio a spese dello stato retroagiscono alla data in cui la comunicazione di variazione reddituale è pervenuta all’ufficio del giudice procedente o, se anteriore, alla data della scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni di reddito.

FONTI

Quotidiano Giuridico, 2018

 

53.

Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 11/09/2018, n. 21997

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l’unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del difensore contro la decisione del tribunale che aveva ritenuto inammissibile l’opposizione dal medesimo presentata in via diretta ed esclusiva avverso il decreto di revoca, confermandone la carenza di legittimazione ad agire). (Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 17/05/2017)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

54.

Cass. civ. Sez. II Ord., 11/09/2018, n. 22017

In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l’eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità. (Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 14/10/2014)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

55.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 14/09/2018, n. 551

In caso di manifesta infondatezza del ricorso, non sussistono, ai sensi dell’art. 74, secondo comma, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, le condizioni per l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

 

56.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 26/09/2018, n. 1058

Nel corso del giudizio di ottemperanza qualora il difensore del ricorrente dichiari in udienza che il Ministero abbia ottemperato agli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato e chieda che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in considerazione dell’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, le spese di causa vanno integralmente compensate.

 

57.

Cass. civ. Sez. II Ord., 02/10/2018, n. 23972

In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, la competenza a provvedere sulla revoca per il giudizio di cassazione spetta al giudice di rinvio ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, similmente a quanto avviene nei procedimenti penali e con riguardo alla liquidazione degli onorari e delle spese del difensore in cassazione, ai sensi rispettivamente degli artt. 112, comma 3, e 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Tale revoca, avendo efficacia retroattiva nelle ipotesi previste dall’art. 136, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, ripristina l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa e determina, perciò, le conseguenti restituzioni sulla base di accertamenti di fatto che esulano dai poteri cognitori della Corte di cassazione. (Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 06/07/2017)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

58.

Cass. pen. Sez. IV, 10/10/2018, n. 52822

L’art. 76, comma IV-ter del D.P.R. n. 115 del 2002 consente alla persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito. Prima dell’entrata in vigore della normativa era onere della parte ammessa al beneficio, comunicare il mutamento delle condizioni reddituali che avrebbero giustificato l’esclusione dell’ammissione al beneficio. Dall’inosservanza di siffatto onere, una volta rilevato dall’Agenzia delle Entrate, discende la revoca del beneficio, ai sensi dell’art. 112, lett. d) del D.P.R. n. 115 del 2002, con efficacia retroattiva.

 

59.

Cass. civ. Sez. II Ord., 17/10/2018, n. 26060

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono insussistenti i presupposti per la sua concessione, allorché, dall’esame della relativa istanza, contenente, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del relativo accertamento, ivi comprese le prove di cui si intende chiedere l’ammissione, risulti in concreto la manifesta infondatezza della pretesa sicché, sussistendo il requisito della colpa grave nell’avere l’interessata continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrono i presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato la colpa grave nel fatto che l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, conseguente all’illecito di emissione di assegni privi della necessaria provvista, fosse stata fondata esclusivamente su elementi, quali l’avvenuto pagamento nel termine dell’assegno e difetti di forma, insuscettibili da soli di condurre all’esito positivo della lite). (Rigetta, TRIBUNALE PESCARA, 19/06/2014)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

60.

Cass. civ. Sez. III, 24/10/2018, n. 26907

Ciò che al giudice la norma di cui all’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 richiede è solo l’attestazione dell’avere adottato una decisione incasellabile o come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o come di “respingimento integrale”. Tale dichiarazione compete al giudice, perché rientra nell’ambito dei poteri inerenti la sua iurisdictio, in quanto, a seconda delle tipologie di impugnazione, il tenore della decisione sia siccome espresso dalla motivazione, sia siccome espresso dal dispositivo, potrebbe ingenerare dubbi sulla ricorrenza o di una fattispecie di inammissibilità e improcedibilità o di un “respingimento integrale”. Ne consegue ulteriormente che, tanto nei casi di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o di “respingimento integrale”, competendo poi esclusivamente all’Amministrazione valutare se nonostante l’attestato tenore della pronuncia, che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell’esito del processo di impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in concreto la doppia contribuzione spetti. Di modo che se l’Amministrazione constati l’esenzione o la prenotazione a debito (come nel caso di patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni competono esclusivamente ad essa e contro di esse la reazione della parte dovrà estrinsecarsi con i mezzi di tutela contro l’eventuale illegittima pretesa di riscossione e ciò senza che l’attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, atteso che essa non ha tale oggetto.

 

61.

Cass. civ. Sez. III, 24/10/2018, n. 26907

In tema di pagamento del contributo unificato, tanto nei casi di esenzione dal detto contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o improcediblità o di “respingimento integrale”, competendo poi esclusivamente all’Amministrazione valutare se nonostante l’attestato tenore della pronuncia, che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell’esito del processo di impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in concreto la doppia contribuzione spetti. Di modo che se l’Amministrazione constati l’esenzione o la prenotazione a debito (come nel caso di patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni competono esclusivamente ad essa e contro di esse la reazione della parte dovrà estrinsecarsi con i mezzi di tutela contro l’eventuale illegittima pretesa di riscossione e ciò senza che l’attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, atteso che essa non ha tale oggetto.

FONTI

Quotidiano Giuridico, 2018

 

62.

Cass. civ. Sez. II Sent., 31/10/2018, n. 27915

In tema di giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la disciplina generale della mancata comparizione delle parti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. non è in contrasto con le ragioni che hanno condotto alla sottoposizione del procedimento di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 al rito sommario speciale, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che il mero deposito del ricorso è idoneo ad attivare il giudizio e ad investire il giudice del potere-dovere di decidere, senza necessità di ulteriori atti di impulso processuale, e poiché le predette norme sono compatibili con la disciplina dei procedimenti ispirati a regole di particolare concentrazione delle attività processuali. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito nella parte in cui aveva ritenuto che le ragioni di speditezza che caratterizzerebbero il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione escludessero, per ragioni di incompatibilità, l’applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. e aveva dichiarato, per l’effetto, l’estinzione del procedimento a causa della mancata comparizione delle parti ad un’udienza). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO VENEZIA)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

63.

Cass. civ. Sez. I Ord., 19/11/2018, n. 29747

Nel caso in cui il fallimento sia parte di un processo, il curatore è legittimato in via esclusiva a proporre l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non potendo il giudice delegato procedere d’ufficio all’attestazione della mancata disponibilità del “denaro delle spese” di cui all’art. 144 del d. lgs. n. 115 del 2002, atteso che, da un lato è al curatore che è assegnata in via esclusiva la gestione della procedura ex art. 31 l. fall. , mentre dall’altro, a seguito della riforma del 2006, è mutata la funzione assegnata al g.d., passato da una posizione di sostanziale direzione della procedura a quella di mera vigilanza e controllo sulla regolarità della stessa. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PIACENZA, 13/02/2015)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

64.

Cons. Stato Sez. V, 23/11/2018, n. 6641

Non è censurabile la decisione del giudice di prime cure di respingere la domanda di ammissione al gratuito patrocinio in quanto la parte non ha prodotto, nel termine indicato, la documentazione integrativa, richiesta dalla competente Commissione con delibera inerente i redditi prodotti nell’anno dal nucleo familiare richiedente e il certificato storico dello stato di famiglia.

 

65.

Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 29/11/2018, n. 30876

Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un’amministrazione statale, l’onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato. (Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 12/04/2017)

FONTI

CED Cassazione, 2018

 

66.

Corte cost., 29/11/2018, n. 218

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 21 della legge 7 aprile 2017, n. 47, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono, con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, la nomina di un rappresentante del minore tratto da un elenco di tutori volontari, senza che gli oneri della tutela possano essere posti a carico dello Stato, così escludendo, di fatto, l’applicabilità di un’equa indennità come regolata dall’art. 379, comma 2, c.c., non avendo tali minori beni o denaro a disposizione, diversamente dai tutori delle persone incapaci italiane, alle quali sarebbe spettata una pensione di invalidità, su cui avrebbe potuto gravare detto beneficio, poiché il presupposto dell’indennità è costituito dall’esistenza di un patrimonio del minore (e non della mera pensione d’invalidità) e il suo riconoscimento è legato all’attività di gestione di esso, in assenza della quale al tutore, anche se di persona incapace di nazionalità italiana, non spetta alcunché, neppure per la rifusione delle spese vive sostenute, trattandosi di ufficio non corrispondente a un impiego o a una prestazione professionale, ma integrando piuttosto il suo adempimento su base volontaristica un dovere sociale di alto rango morale.

FONTI

Quotidiano Giuridico, 2018

 

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Alessio Alberti:
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