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GRATUITO PATROCINIO: REDDITO DEI FAMILIARI DA COMPUTARE PER L’AMMISSIONE

REDDITO DEL GRATUITO PATROCINIO:  SI CALCOLA SOLO IL FAMILIARE CHE DAVVERO CONVIVE

REDDITO DEL CONVIVENTE DA COMPUTARE NEL GRATUITO PATROCINIO

La Cassazione precisa che il riferimento reddituale da individuare per l’ammissione e la fruizione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato é quello del familiare convivente e non quella di familiare a carico.

Il dato reddituale da individuare per verificare la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio di Stato é contenuto nel Dpr n. 115 del 2002 all’articolo 76, comma 2: la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua come reddito da considerare per l’ammissione al beneficio quello derivante dalla somma dei redditi (cumulo) di ciascun convivente del richiedente, con la conseguenza che il dato rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio è solo quello del familiare che è effettivamente convivente e ciò a prescindere da ogni dichiarazione espressa in via astratta per ogni riflesso fiscale o amministrativo.

Corte di Cassazione 18/04/2018 n° 17426

La Corte di cassazione ha infatti precisato che l’affermare un soggetto quale fiscalmente a carico di un altro produttore di reddito e l’essere soggetto convivente non siano nozioni sovrapponibili e dalle due condizioni non derivino le medesime conseguenze giuridiche: ciò vale soprattutto per la determinazione del reddito soglia per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In particolare, la norma sopra richiamata individua il reddito di riferimento per la valutazione dell’ammissione al gratuito patrocinio calcolandolo cone cumulo dei soggetti in stato di convivenza, così individando in tale situazione “una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di fare affidamento non solo sul proprio personale reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi”.

Per converso, la norma tributaria prende in esame il caso del familiare non convivente fiscalmente a carico dando rilevanza all’incidenza del peso determinato dai familiare, ancorchè non convivente, sul contribuente dichiarante e ciò per la successiva determinazione dell’imposta da questi dovuta: si tratta perciò di questione distinta da quella prevista per il gratuito patrocinio che non può essere utilizzata al di fuori della propria disciplina.

Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza della Suprema Corte:
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 18/04/2018 n° 17426.

Alberto Vigani



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Sentenza 15 marzo – 18 aprile 2018, n. 17426

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco M. – Presidente –

Dott. TORNESI Daniela R. – Consigliere –

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere –

Dott. BRUNO Maria R. – Rel. Consigliere –

Dott. COSTANTINI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.D., nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 13/07/2017 del TRIBUNALE di TARANTO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Bruno Mariarosaria;

lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Svolgimento del processo

1. Il Presidente del Tribunale di Taranto, con ordinanza emessa in data 13/7/2017, rigettava l’opposizione proposta da P.D., avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Avverso tale provvedimento, proponeva ricorso per Cassazione il richiedente, a mezzo di difensore, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 4.

Nell’unico motivo di ricorso, deduceva vizio di violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 2.

2.1 Premetteva la difesa, di avere depositato, in data 16/11/2015, richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Venivano disposte indagini, dalle quali risultava che: l’interessato non aveva percepito alcun reddito nell’anno di imposta (OMISSIS); le dichiarazioni dei redditi di entrambi i genitori dell’istante, riportavano quale familiare a carico, al 50%, il figlio P.D., essendo il loro reddito complessivo superiore alla soglia massima per poter usufruire del beneficio.

Sulla base di tali esiti, la richiesta di ammissione al beneficio, veniva dichiarata inammissibile dal G.i.p. del Tribunale di Taranto in data 05/12/2016. Avverso il provvedimento di diniego, l’istante proponeva impugnazione innanzi al Presidente del Tribunale, che rigettava l’opposizione evidenziando che dall’ultima dichiarazione dei redditi dei genitori dell’opponente acquisita agli atti, l’unica rilevante ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, il reddito dei componenti della famiglia era sicuramente superiore al limite di cui al citato D.P.R. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 92, posto che, dalla suddetta dichiarazione, si evinceva che il P. è “vivente a carico” dei genitori, al di là del suo effettivo domicilio.

2.2 La difesa lamentava che il giudice era incorso in una violazione di legge. All’uopo rilevava che il ricorrente ed i suoi genitori hanno due residenze diverse.

Ai fini dell’ammissione al patrocinio gratuito, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, il reddito computabile, ove l’interessato conviva con il coniuge o altri familiari, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti, nel medesimo periodo, da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Pertanto, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua come reddito da considerare per l’ammissione al beneficio, quello derivante dalla somma dei redditi di ciascun convivente del richiedente. Si deve pertanto ritenere che la nozione rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio non è quella del familiare fiscalmente a carico, bensì, quella del familiare convivente.

3. Il Procuratore Generale chiedeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con l’adozione di ogni conseguente statuizione.

Motivi della decisione

1. I motivi di ricorso sono fondati e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Taranto.

2. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se il richiedente convive con il coniuge o con altro familiare, il reddito computabile ai fini della ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo, da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Nel caso in esame, il provvedimento impugnato è incentrato sulla circostanza che il richiedente risulta essere fiscalmente a carico dei genitori, benchè non sia convivente con loro. La circostanza che l’istante ed i genitori siano residenti in luoghi diversi è desumibile dal provvedimento di rigetto, dove si afferma che è ininfluente l’effettivo domicilio dell’istante.

3. Ebbene, la valutazione espressa dal Tribunale, è fondata sulla erronea equiparazione tra soggetto fiscalmente a carico di un determinato nucleo familiare e soggetto convivente. Si tratta di condizioni non coincidenti e non equiparabili ai fini della determinazione del reddito valutabile per l’ammissione o il diniego del beneficio.

Sul punto, in un caso del tutto assimilabile al presente, si è già espressa questa Sezione, affermando il seguente principio: “Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell’istante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 non deve essere computato il reddito del familiare non convivente fiscalmente a carico” (Sez. 4, n. 33428 del 07/03/2014, Rv. 261565). Nella motivazione, si è precisato che tale interpretazione risulta coerente con le diverse finalità sottese alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e di quella relativa alla regolamentazione tributaria. Quest’ultima, nel prendere in esame il caso del familiare non convivente fiscalmente a carico, mira a dare rilevanza all’incidenza del peso determinato dai familiare, ancorchè non convivente, sul contribuente dichiarante. Per contro, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di fare affidamento non solo sul proprio personale reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi.

Pertanto, deve concludersi che la nozione rilevante ai fini dell’ammissione e della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio, non è quella di familiare a carico bensì quella di familiare convivente.

5. Ne consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata al Presidente Tribunale di Taranto che si atterrà ai principi sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Taranto.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2018.

Alessio Alberti:
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