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RICORSO CONTRO REVOCA AMMISSIONE A GRATUITO PATROCINIO

COME FARE L’OPPOSIZIONE AL MANCATO PAGAMENTO DEL GRATUITO PATROCINIO?

Ricorso contro la revoca del gratuito patrocinio

L’ammissione al gratuito patrocinio è purtroppo sovente oggetto di valutazioni in revoca del beneficio che richiedono di doversi attivare giudizialmente per veder riconosciuto il proprio diritto all’accesso alla difesa sostenuto dall’erario.

In dette condizioni può essere utile avere una traccia per predisporre il ricorso ex art. 702 bis dpr 115/2002 per l’opposizione alla revoca all’ammissione al gratuito patrocinio.

Riportiamo di seguito un esempio.

David Del Santo

***

TRIBUNALE DI SONDRIO

RICORSO EX ART. 702bis c.p.c.
IN OPPOSIZIONE A DECRETO DI PAGAMENTO
(Art. 170 DPR. 115/2005 – Art. 15 D.L. 150/2011)

CONTRO

Provvedimento di liquidazione: Ordinanza del Tribunale di Sondrio in data nel procedimento civile n. RG. avanti il Tribunale di Sondrio, comunicata in data

***

Ecc.mo Tribunale, ricorre l’Avvocato_________________________________, elettivamente domiciliato al fine del presente procedimento in _____________________, ed

ESPONE

1) L’esponente ha assunto veste di difensore di ___________________________ nella vertenza di seprazione tra coniugi _________________R.G. introdotta avanti il Tribunale di Sondrio con ricorso congiunto depositato in data _______________________________;
2) _l_ ricorrente, signor____________ veniva ammess_ provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento dell’Ordine Avvocati di Sondrio in data_______________;
3) Esaurito il procedimento, l’esponente chiedeva al Tribunale di Sondrio la liquidazione delle proprie competenze, con nota spese depositata;
4) Con ordinanza in data _________________, comunicata il ______________________, il Presidente del Tribunale di Sondrio revocava l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato in favore di ________________ e dichiarava non liquidabile alcuna somma in favore dell’esponente.
L’ordinanza impugnata, invero, appare censurabile per i seguenti

MOTIVI

1. Illegittimità del diniego in presenza degli elementi oggettivi di ammissibilità al beneficio.
Il provvedimento oggi gravato motiva il diniego alla liquidazione degli onorari del difensore con la non necessità di difesa tecnica nelle cause di separazione giudiziale fra i coniugi.
Una più attenta lettura della normativa relativa al gratuito patrocinio consente di giungere a diverse conclusioni.
L’art. 74 c.2 DPR 115/2002 assicura la possibilità di beneficiare del gratuito patrocinio “nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione”.
L’art. 121 stesso provvedimento, esclude espressamente, per quanto attiene al processo civile, l’ammissione al patrocinio per chi intenda introdurre “cause per la cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione del credito appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti”.
Nell’intero testo legislativo non è dato a rinvenire nessuna altra esclusione all’ammissibilità del gratuito patrocinio nel processo civile, in ragione dell’oggetto della causa.
Nemmeno è dato a rinvenire una norma che escluda il gratuito patrocinio nei procedimenti ove il beneficiato possa stare in giudizio personalmente.
Ed attese le garanzie costituzionali che fondano l’istituto del gratuito patrocinio, qualsiasi esclusione da esso e/o eventuali limitazioni non potrebbero che essere espressamente e tassativamente individuate dalla legge. Alle stesse conclusioni porta la lettura complessiva del testo normativo, che effettivamente introduce alcune eccezioni alla generale ammissibilità al gratuito patrocinio, ma sempre in modo tipizzato ed espresso.
Preme inoltre evidenziare come una previsione (e/o una interpretazione che concluda per) l’inammissibilità del gratuito patrocinio a spese dello stato nelle ipotesi in cui la parte può stare in giudizio personalmente, sarebbe tacciabile di incostituzionalità per disparità di trattamento, atteso che l’ammissione al patrocinio a spese dello stato non riguarda solamente gli onorari del difensore, ma anche le spese connesse al giudizio (contributo unificato, spese esenti, consulenti, ecc.), anticipate dall’Erario o prenotate a debito che siano, che sarebbe ingiustificato far ricadere sulla parte comunque astrattamente ammissibile al beneficio.

2. E comunque: obbligatorietà della difesa tecnica in sede di separazione consensuale.
Le modifiche alle procedure di separazione e divorzio introdotte dalla Legge 80/2005, hanno modificato il primo comma dell’art. 707 c.p.c., nella parte in cui prevede la comparizione delle parti all’udienza presidenziale, statutendo che “I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza di un difensore”. Il dato letterale della previsione, unita al dato storico relativo alla modifica della norma esclusivamente nella parte che riguarda la presenza del difensore, non possono che portare a concludere per l’avvenuta introduzione dell’obbligatorietà della difesa tecnica nei procedimenti per la separazione personale delle parti.

3. E comunque: armonico e sistematico inquadramento della disciplina del diritto alla difesa
L’inesistenza di alcuna esclusione di ammissibilità al beneficio del patrocinio gratuito per l’ipotesi in cui la parte possa stare in giudizio personalmente potrebbe essere confortata anche da un raffronto fra la normativa che regola l’istituto nel processo penale e quella per il processo civile. Nelle norme relative alla prima, ove la difesa tecnica è obbligatoria, viene prevista una procedura di valutazione di ammissibilità ab origine in capo al magistrato decidente. La diversa e autonoma procedura per il processo civile, con la previa ammissione provvisoria da parte dell’Ordine degli Avvocati e la successiva valutazione di ammissibilità e liquidabilità facente capo al magistrato, non avrebbe ragion d’essere se l’istituto del gratuito patrocinio nel processo civile fosse limitato ai casi di difesa c.d. obbligatoria.

4. Onorari di liquidazione per l’attività giudiziale
Né si comprende il senso materiale e giuridico del rilievo “che il patrocinio a spese dello stato è previsto per la difesa i giudizio e non per la consulenza legale in tema di separazione”. Pacifica è la circostanza che il beneficio sia riconosciuto esclusivamente per l’attività giudiziale, si evidenzia come la nota sottoposta all’attenzione del Giudice per la liquidazione non abbia indicato alcuna voce relativa ad attività di consulenza stragiudiziale, limitandosi a invocare la liquidazione per l’attività effettivamente svolta nel processo;

***

Ciò tutto premesso, l’Avvocato ____________________

RICORRE

All’Ecc.mo Tribunale di Sondrio affinchè, espletati gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti
conclusioni

Voglia l’Ecc.mo Giudice adito, ritenuta l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, disporne l’annullamento e per l’effetto, accertata e dichiarata l’esistenza delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello stato per la parte costituita _____________________, procedere alla liquidazione dei diritti e degli onorari come indicati nella nota depositata in favore del ricorrente.

Anticipazioni, spese, competenze ed onorari di causa rifusi, oltre il contributo ex art. 11 L. 576/80 ed accessori, come per legge.

Ai fini di cui all’art. 9, comma 5°, della Legge 23.12.1999 n. 488, si attesta che per il presente procedimento è dovuto un contributo unificato di iscrizione a ruolo pari ad euro 85,00.

Si producono:
1) Provvedimento gravato;
2) Ammissione provvisoria COA di Sondrio
3) Fascicolo causa civile RG. __________e omologa della sentenza;
4) Nota per la liquidazione;
_____________, lì _____________.
Avvocato ____________________

Alessio Alberti:

View Comments (6)

  • Buonasera,
    l'OdG di Torino nel 2015 ha rigettato la mia domanda di gratuito patrocinio perchè tiene conto del reddito complessivo e non imponibile. L'avvocato dice di riproporla: cosa posso fare per non avere la stessa risposta? Ho visto le interpellanze e via di seguito, c'è già una soluzione?
    Grazie.
    Distinti saluti.
    Vincenzo

  • Buongiorno!
    Visto l'argomento trattato, vorrei proporre un quesito, Nel caso anche il ricorso ex art. 702 bis cpc venisse rigettato, L'Ordinanza di rigetto è impugnabile con ricorso per cassazione e in quali termini, quelli ordinari dei mezzi di impugnazione o in quello di 20 giorni previsto dall'art. 99 del DPR 115/2002, applicabile per analogia?
    Grazie mille.
    Angelica

    • Gentile Angelica,
      prudenzialmente è utile fruire del termine a 20 gg, però dovrebbero valere i termini ordinari visto il richiamo alla disciplina ex art. 170 e poi ex art. 111 che fa la Cassazione.
      Cordialità.
      Alessio
      Staff
      Associazione ART. 24 COST

      Vedasi: Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 21/02/2020, n. 4735 (rv. 657263-01)

      In tema di liquidazione del compenso ai periti, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia deciso
      sull'opposizione "ex" art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, può essere proposto entro il termine lungo "ex"
      art. 327 c.p.c., non trovando applicazione la previsione, relativa al procedimento sommario di cognizione,
      secondo la quale l'appello avverso l'ordinanza "ex" art. 702 ter c.p.c. deve essere proposto nel termine di
      trenta giorni dalla sua comunicazione, ma la disciplina del ricorso straordinario "ex" art. 111 Cost., venendo
      in rilievo un provvedimento non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su diritti
      soggettivi. (Rigetta, TRIBUNALE SIENA, 28/02/2017)
      FONTI
      CED Cassazione, 2020

      https://www.avvocatogratis.com/

  • Gentili Amici,
    da avvocato vengo a chiedervi: in caso di revoca con conseguente mancata liquidazione del compenso, oltre alla impugnazione della revoca nell'interesse del cliente devo anche proporre un'impugnazione autonoma circa le mie competenze? Oppure posso attendere gli esiti dell'impugnazione nell'interesse del cliente nel senso che se questa venisse accolta posso riproporre al giudice la liquidazione della mia notula?
    Grazie. Cordialità

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