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GRATUITO PATROCINIO E RIABILITAZIONE PENALE

RIABILITAZIONE PENALE (*)

Gratuito patrocinio

Artt. 178 – 179 codice penale –
Legge 11/06/2004 n. 145

Tutti coloro sono stati condannati a seguito di sentenza penale passata in giudicato ovvero di decreto penale di condanna non opposto hanno diritto a chiedere ed ottenere, avendone i requisiti, la riabilitazione, ovvero la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, di conseguenza, l’estinzione degli stessi.

Anche in questo caso vi può essere l’ammissione al gratuito patrocinio (descritta qui) poiché essa vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ma anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi eÌ€ stata l’ammissione al beneficio del patrocinio (nel penale, salvo che nella fase dell’esecuzione, ciò vale  ed anche per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza come la procedura di riabilitazione: in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

Non può tuttavia essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali, chi è stato condannato per reati di evasione fiscale, ma solo con riferimento alla condanna per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato.

Puoi scaricare gratis QUI la “Guida Breve alla riabilitazione Penale“.

Ora vediamo assieme i passaggi fondamentali.


COS’E’?

La riabilitazione Penale è una procedura che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l’estinzione delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) e di ogni altro effetto penale della condanna: la persona riacquista così le capacità eventualmente perdute.

La riabilitazione è annotata sul certificato penale.

C. P. Art. 178 Riabilitazione

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

CHI LA PUO’ CHIEDERE?

La persona che, avendo riportato una condanna penale, si trovi nelle seguenti condizioni:

  • siano trascorsi almeno 3 anni, 8 anni se vi è stata dichiarazione di recidiva (art. 99 commi 2, 3, 4), 10 anni se vi è dichiarazione di delinquenza abituale (artt. 102- 103), o di delinquenza professionale  (art. 105), o di delinquenza per tendenza (art. 108); dal momento in cui la pena è estinta, cioè da quando è terminata l’espiazione della pena inflitta con la sentenza per la quale si vuole essere riabilitati (fine pena per il detenuto), o è intervenuto il pagamento della multa/ammenda in caso di condanna a pena pecuniaria, o dalla data del passaggio in giudicato (irrevocabilità) della sentenza in caso di pena sospesa;
  • durante il periodo la condotta sia stata buona (non ci devono essere denunce o pendenze in corso);
  • devono essere stati risarciti i danni alle parti lese (indipendentemente dalla loro costituzione come parte civile);
  • il richiedente non deve essere stato sottoposto a misura di sicurezza (o la misura di sicurezza deve essere stata revocata) e deve aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno), salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempiere;
  • siano state pagate le spese processuali.

L’interessato ottiene la riabilitazione, sia in relazione alle sole sentenze da esso indicate, sia a tutte le condanne riportate (è possibile la riabilitazione parziale).

C. P. Art. 179 Condizioni per la riabilitazione

La riabilitazione e’ conceduta quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine e’ di dieci anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99.

Il termine e’, parimenti, di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La riabilitazione non puo’ essere conceduta quando il condannato:

1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;

2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilita’ di adempierle.

COME CHIEDERLA?

La domanda in carta semplice può essere depositata dall’interessato o dal difensore formalmente nominato o con delega con firma autenticata. A richiesta viene rilasciata ricevuta del deposito.
Il risarcimento del danno deve essere dimostrato con dichiarazione della parte lesa o deve essere data prova dell’avvenuto pagamento tramite assegno ottenuta dalla banca o mediante esibizione dell’assegno ottenuto al momento del pagamento stesso, oppure deve risultare l’avvenuto risarcimento nella sentenza stessa.

Deve inoltre risultare adempiuto l’eventuale obbligo civile derivante dal reato.
Il richiedente può tuttavia dimostrare di trovarsi nell’impossibilità di risarcire il danno o di adempiere l’obbligo civile di cui sopra.

DOVE CHIEDERLA?

La domanda va presentata al Tribunale di Sorveglianza esistente nel distretto in cui la persona ha la residenza.
I residenti nel distretto della Corte di Appello devono presentare la domanda al Tribunale di Sorveglianza.
Per i residenti all’estero è competente il Tribunale di Sorveglianza del luogo dell’ultima residenza o luogo di condanna.

COSA COSTA?

La procedura è esente da spese, bolli e diritti. Come detto, la procedura può essere ammessa al patrocinio a spese dello stato per tutti coloro che possiedono i requisiti reddituali e soggettivi descritti nella Guida Breve che trovate QUI.

QUAL’E’ LA PROCEDURA?

L’istruttoria è a carico dell’ufficio che provvede all’acquisizione delle copie delle sentenze, dei certificati del campione penale ecc. e dura alcuni mesi. Al termine dell’istruttoria viene fissata udienza di trattazione; di essa viene dato avviso all’interessato.
All’udienza è necessaria l’assistenza di un difensore di fiducia o di Ufficio in questo ultimo caso l’interessato dovrà comunque corrispondere il compenso riguardante l’onorario al difensore, salvo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta dal Tribunale. L’ordinanza con la quale viene decisa la richiesta di riabilitazione viene comunicata al richiedente ed a tutti gli Uffici interessati, compreso il Casellario, a cura dell’ufficio.
La riabilitazione può essere revocata se la persona riabilitata commette un nuovo delitto non colposo entro 7 anni, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni, o un’altra pena più grave.

IPOTESI BREVE

Se la pena inflitta non è superiore a 1 anno e il danno è stato interamente riparato la pena rimane sospesa per un anno e la riabilitazione è concessa allo scadere di quel termine.

Riassumendo

  1. La documentazione prevista ai fini della concessione del beneficio viene acquisita d’ufficio.
  2. Resta alla parte l’onere della prova dell’avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa, oppure la prova  dell’impossibilità di tale risarcimento.
  3. La domanda, in carta semplice, va presentata alla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza del luogo di residenza dell’interessato.
  4. Deve essere presentata autonoma domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

(*) Informazioni acquisite dal sito URP degli Uffici Giudiziari di Genova

Facsimile domanda di riabilitazione:

ALL’ECC.MO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

RICHIESTA DI RIABILITAZIONE

il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________

nato/a a _________________________________prov. ______il_______________________

residente in________________________________via ______________________________

domiciliato in ___________________________via _________________________________

(il domicilio va indicato o eletto a pena di inammissibilità dell’istanza ex art. 677 comma 2 bis c.p.p.)

PREMESSO:

1. che ha subito le seguenti condanne penali:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. che è scaduto il termine (3 – 8 anni) previsto dall’art. 179 c.p.

3. che nel frattempo ha dato prove effettive e costanti di buona condotta

4. che ha provveduto al risarcimento del danno, o che si trova nell’impossibilità di adempiervi,

come risulta dalla seguente documentazione,

5. che ha provveduto al pagamento delle spese processuali,

C H I E D E

che il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, previa acquisizione di ogni documento ritenuto necessario, Voglia concedere, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p., la riabilitazione al sig. __________ , nato a Eraclea il 06/01/1966, residente in via Rossi n. 1 – 30020 a Eraclea (VE) relativamente alla sentenza  pronunciate dal Tribunale di Venezia e sopra indicate.

Si rappresenta all’Ecc.mo Tribunale adito che l’istante si rende disponibile alle eventuali integrazioni documentali che dovessero rendersi necessarie.

□nomina difensore l’Avv. _________________________________________________

del foro di_____________________________________________________________

â–¡ elegge domicilio presso l’avv.to __________________________________________

del foro di___________________________________________________________

â–¡ si rimette al difensore d’ufficio

Si allegano:

sentenza n. 000/1900 nei confronti di ______________;

sentenza n. 001/1901 nei confronti di ______________;

Certificato Penale del Casellario Giudiziale rilasciato il 00.00.1900

Certificato Generale Casellario Giudiziale.

Con Osservanza.
_____________________________

firma

VENEZIA, lì _________________ _______________________________

Alessio Alberti:

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