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AVVOCATO GRATUITO A SPESE DELLO STATO

COME SI FA AD AFFRONTARE UNA CAUSA CIVILE O PENALE NON AVENDO LA POSSIBILITA’ DI PAGARSI L’AVVOCATO?

Il gratuito patrocinio e’ un beneficio previsto dalla Costituzione  della Repubblica Italiana all’art. 24.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Esso consiste nel consentire l’accesso all’assistenza legale gratuita, sia per promuovere un giudizio che per difendersi davanti al giudice, a tutti coloro che non sono in grado di sostenere le correlate spese legali.

Al fine di garantire anche alle persone non abbienti di avvalersi della loro difesa, molti avvocati hanno pertanto ottenuto l’iscrizione alle Liste per il Gratuito Patrocinio: in tal modo i clienti non abbienti  possono per loro tramite, e con il loro incarico, richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza completamente a spese dello Stato, usufruendo appunto dell’istituto del Patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio ).

Chiunque, pertanto, a prescindere dalla propria capacità reddituale ma avendone i requisiti minimi, può accedere alla migliore difesa delle proprie ragioni rivolgendosi ad un legale iscritto nelle liste che consentono di vedere lo stato farsi carico della retribuzione del professionista.


www.avvocati.venezia.it

(legge 134/2001 – T.U. 115/2002)

IL GRATUITO PATROCINIO: IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Cos’é?

Al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi, le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell’istituto del Patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio).
(artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115).

A quali condizioni di reddito può essere richiesto il gratuito patrocinio

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Patrocinio a spese dello Stato in materia civile

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell’ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio.

Chi può richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio in ambito civile

Purché le loro pretese non risultino manifestatamene infondate possono richiederlo:
– i cittadini italiani;
– gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
– gli apolidi;
– gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, anche in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Chi può richiedere l’ammissione in ambito penale

– i cittadini italiani;
– gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
– indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;
– da chi (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L’ammissione al gratuito patrocinio può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

Contatta subito uno studio abilitato per verificare l’ammissibilità della Tua domanda per accedere al gratuito patrocinio e concordare le modalità per la sua redazione ed il suo invio. Se possiedi i requisiti, l’intervento del legale non ti costerà nulla e potrai avere la difesa necessaria a vincere la causa.

Categories: Avvocato gratuito
Alessio Alberti:

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