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ISTRUZIONI DELLA COMUNITA’ EUROPEA PER IL GRATUITO PATROCINIO

1. Quali sono i costi di un procedimento giudiziario e chi è tenuto a pagarli?

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(Fonti normative) – Le voci e le procedure di spesa dei procedimenti giudiziari, nonchè il patrocinio legale a spese dello Stato trovano la loro compiuta disciplina nel decreto del Presidente della Repubblica 30.5.2002 n. 115 (G.U. n. 139/2002), recante il Testo Unico in materia di spese di giustizia.

Per gli onorari di avvocato in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria è in vigore la legge 13 giugno 1942, n. 794, e successive modifiche; gli onorari per le singole prestazioni giudiziali sono liquidati in base alla Tariffa approvata con decreto ministeriale 1994, n.585.

(Costi della procedura ) – I costi di un procedimento giudiziario in materia civile e commerciale, assumendo il termine “costi” in un significato ampio, comprendono sia le spese relative alla procedura, sia le spese e gli onorari relativi alla difesa legale.

Le spese relative alla procedura sono costituite da un contributo unificato per la iscrizione della causa a ruolo e da altre voci di spesa che possono essere anche eventuali ( come per esempio le spese di consulenza tecnica e i diritti di copia degli atti ).

Il contributo unificato di cui al T.U. 2002, n. 115, è dovuto, per ciascun grado di giudizio e per ogni processo civile, ivi compresa la procedura fallimentare e di volontaria giurisdizione, salvo i casi di esenzione previsti per legge.

In particolare, non sono soggetti al contributo unificato i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone di cui al libro IV del codice di procedura civile (per es. separazione personale dei coniugi; disposizioni relative ai minori; rapporti patrimoniali tra coniugi); i processi cautelari (per es. sequestri a tutela di crediti); il processo in materia tavolare e il processo esecutivo per consegna e rilascio; il processo relativo all’assegno di mantenimento dei figli e comunque tutti i processi relativi alla prole (per es. procedimenti riguardanti la potestà  genitoriale); i regolamenti di competenza e di giurisdizione.

Le ragioni della esenzioni devono risultare da apposita dichiarazione della parte contenute nelle conclusioni dell’atto introduttivo.

Non è soggetto al pagamento del contributo unificato l’esercizio dell’azione civile di risarcimento danni nel processo penale, se viene chiesta soltanto la condanna generica del responsabile; se viene chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto se la domanda è accolta.

Il contributo varia a seconda della natura e del valore della causa, oscillando da un minimo di 62 euro ad un massimo di 930 euro.

(Obbligo di pagamento) –

Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie o richiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato (per es. spese di consulenza); se la parte è ammessa al gratuito patrocinio, le spese sono a carico dello Stato.

In particolare, il contributo unificato deve essere corrisposto dalla parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo ovvero che, nei processi esecutivi, fa istanza per l’assegnazione o la vendita.

Il valore della causa è quello indicato dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo; la parte che modifica la domanda o che svolge una domanda riconvenzionale o un intervento autonomo, i quali comportino un aumento del valore della causa, è tenuta al versamento di un contributo integrativo.

(Criterio di imputazione del pagamento delle spese ) –

Secondo un principio generale, il giudice con la sentenza che definisce il processo condanna la parte soccombente a rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Il regolamento delle spese del giudizio è rimesso al potere discrezionale del giudice, il quale può dichiarare anche la loro compensazione parziale o totale, tenendo conto dell’esito complessivo della lite. Il giudice dovrà  tener conto del grado di fondatezza della pretesa nel suo insieme. La decisione può essere impugnata.

La parte soccombente deve rifondere alla parte vittoriosa le spese e gli onorari del difensore, nonchè le somme erogate per compensi ai consulenti tecnici di ufficio e di parte, così come risultano liquidate dal magistrato; è altresì tenuto a corrispondere le altre spese relative al compimento degli atti processuali, il cui importo viene liquidato dal cancelliere, unitamente all’importo delle spese per la notifica della sentenza.

2. Che cosa è l’assistenza giudiziaria?

L’assistenza giudiziaria, corrispondente nel sistema italiano all’istituto del “patrocinio a spese dello Stato” per la difesa del cittadino non abbiente, comporta l’esenzione dal pagamento di alcune spese (cd. “spese prenotate a debito” dello Stato) e le anticipazioni di altre da parte dello Stato.

Per effetto dell’ammissione al patrocinio, non vengono corrisposti dall’interessato il contributo unificato, le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio, alcune imposte (di registro, ipotecaria e catastale) e i diritti di copia.

Vengono invece anticipati dallo Stato :

  1. gli onorari e le spese dovuti al difensore;

  2. le indennità  e le spese di viaggio spettanti a magistrati, funzionari e ufficiali giudiziari per il compimento di atti fuori dalla sede nella quale si svolge il processo;

  3. le indennità  e le spese di viaggio spettanti ai testimoni, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte, nonchè le spese sostenute da questi ultimi per l’adempimento dell’incarico;

  4. le spese per la pubblicià  legale dei provvedimenti del magistrato;

  5. le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.

Lo Stato ha diritto di rivalsa e, se non recupera le somme nei confronti della parte soccombente, può rivolgersi nei confronti della parte ammessa al patrocinio, quando la stessa, a seguito della vittoria della causa o della composizione della lite, abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese ovvero nei casi di rinuncia agli atti o di estinzione del giudizio. Disposizioni particolari sono dirette ad assicurare la rivalsa nelle ipotesi di cancellazione o di estinzione della causa dal ruolo per inattività  delle parti o per la inosservanza degli adempimenti di legge.

3. Posso essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, denominata in Italia patrocinio a spese dello Stato ?

Il patrocinio nei procedimenti civili e nei procedimenti di volontaria giurisdizione (per. es. separazione personale, affidamento prole, provvedimenti in materia di potestè  genitoriale, ricorso per nomina amministratore di sostegno), è assicurato per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta generale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.528,41; i limiti di reddito sono adeguati ogni due anni, con decreto del Ministero della giustizia, in relazione alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono in contestazione diritti della personalità , ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato anche allo straniero e all’apolide regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, nonchè ad enti od associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività  economica.

4. L’assistenza giudiziaria si può ottenere per qualsiasi tipo di controversia?

Il patrocinio a spese dello Stato si può ottenere per qualsiasi tipo di controversia civile e per gli affari di volontaria giurisdizione.

Sono escluse dall’ammissione al patrocinio le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, salvo che la cessione sia stata effettuata in pagamento di crediti o ragioni preesistent

5. Esiste una procedura specifica per le emergenze?

Non è prevista una procedura specifica nei casi di urgenza. Va, tuttavia, rilevato che i termini stabiliti per la decisione sono brevi (10 giorni) e che secondo un principio generale, deducibile anche dalle norme sul patrocinio, nei casi urgenza l’organo destinatario dell’istanza di patrocinio deve decidere immediatamente.

6. Dove posso ottenere un formulario per fare domanda di assistenza giudiziaria?

E’ in elaborazione presso il Ministero della giustizia un formulario per la presentazione dell’istanza di assistenza giudiziaria, dopo le innovazioni introdotte in materia dai recenti interventi legislativi. In alternativa puoi già  trovare un esempio di istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato cliccando qui.

L’interessato che ritenga di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge, senza usare formule prestabilite, può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo, con istanza che deve sottoscrivere a pena di ammissibilità.

La sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero con le modalità previste dall’art. 38 DPR 2000/445 (la sottoscrizione deve avvenire in presenza di un dipendente addetto all’Ufficio, ma l’istanza può anche essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità  del sottoscrittore).

L’istanza può essere trasmessa per fax o per via telematica, con il rispetto delle formalità  previste per tali incombenti.

7. Quali documenti debbo allegare alla mia domanda di assistenza giudiziaria?

L’istanza deve essere redatta in carta semplice e contenere a pena di inammissibilità:

  1. la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già  instaurato;

  2. le generalità  dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

  3. una dichiarazione dell’interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con la specifica indicazione del reddito complessivo a tal fine valutabile;

  4. l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti di reddito verificatesi nell’anno precedente, nel termine di 30 giorni che decorre dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

L’istanza deve, altresì, contenere, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione.

Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea deve corredare l’istanza con una certificazione dell’autorità  consolare competente, che attesti la veridicità  di quanto in essa indicato.

L’interessato, ove richiesto dal giudice o dal Consiglio dell’ordine degli avvocati competente, deve provvedere a produrre la documentazione necessaria a provare la veridicità  di quanto indicato nell’istanza, a pena di inammissibilità della stessa.

8. Dove debbo presentare la mia domanda di assistenza giudiziaria?

L’istanza di patrocinio deve essere presentata esclusivamente dall’interessato o dal suo difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata al consiglio dell’ordine degli avvocati nel luogo dove ha sede il magistrato dinanzi al quale pende il giudizio, ovvero se il processo non à pendente, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere il merito.

Se si è nella fase del giudizio di cassazione, è competente il consiglio dell’ordine del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Entro il termine di dieci giorni il consiglio dell’ordine ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio, se ritiene la sussistenza di un reddito non superiore al limite stabilito e se le pretese che l’interessato intende far valere non sono manifestamente infondate.

Nel caso in cui l’azione civile di danni venga esercitata nel processo penale, l’istanza deve essere presentata o deve pervenire all’ufficio del magistrato procedente che provvederà  al riguardo.

9. In che modo verrà informato della decisione se sono stato o no ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria ?

Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine accoglie, respinge o dichiara inammissibile l’istanza viene comunicata all’interessato e al magistrato.

Se l’istante è in stato di detenzione, la copia del decreto viene notificata con il rispetto delle formalità  specificatamente enunciate dal codice di procedura penale.

10. Se sono ammesso al beneficio del patrocinio gratuito, che cosa devo fare?

11. Chi sceglierà  il mio avvocato?

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte d’appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito della causa o il magistrato dinanzi al quale pende il processo.

Chi è ammesso al beneficio può altresì nominare un consulente tecnico nelle ipotesi ammesse dalla legge.

Se si è nella fase del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, la scelta del difensore va operata usufruendo degli elenchi istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte d’appello del luogo ove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

L’elenco degli avvocati incaricati del patrocinio è formato dai professionisti che ne fanno richiesta, provvisti dei requisiti necessari per la difesa.

L’inserimento nell’elenco è deliberato dal consiglio dell’ordine tenendo conto delle attitudini, dell’esperienza professionale acquisita in almeno sei anni di esercizio dell’attività  e dell’assenza di sanzioni disciplinari.

L’inserimento nell’elenco è revocabile in qualsiasi momento, rinnovabile ogni anno e reso pubblico in tutti gli uffici giudiziari del distretto.

Il difensore della parte ammessa al patrocinio deve chiedere la dichiarazione di estinzione del processo in caso di sua cancellazione dal ruolo per inattività  delle parti (ex art. 309 codice procedura civile). L’inosservanza dell’obbligo ha rilevanza disciplinare.

12. Se sono ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria , questa coprirà  tutti i costi del mio processo ?

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la esenzione dal pagamento di alcune spese e la anticipazione di altre spese da parte dello Stato, come previsto dall’art. 131 del T.U. 2002/115. Il patrocinio copre tutte le spese del procedimento previste dalla legge, ivi compresa la nomina di un consulente di parte; sono invece escluse le spese per le consulenze stragiudiziali.

L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal magistrato al termine di ciascuna fase o grado del processo e comunque all’atto della cessazione dell’incarico.

Spese ed onorari vanno liquidati anche all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte.

Il decreto di pagamento viene comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, e può essere impugnato dagli interessati.

Il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere o percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi diversi da quelli previsti per legge. Ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare.

Nel caso di azione civile esercitata nel processo penale deve farsi riferimento all’art. 108 del T.U. sulle spese di giustizia; l’ammissione al patrocinio determina, tuttavia, effetti sostanzialmente identici a quelli previsti dalla disciplina generale.

13. Se sono ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria parziale, chi pagherà  gli altri costi?

La disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato non prevede un patrocinio parziale.

14. Se sono ammesso al beneficio, la esenzione si estenderà  anche agli eventuali ricorsi che potrei proporre dopo il processo ?

L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate e comunque connesse (per es. esecuzione).

Tuttavia, la parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.

15. Se sono ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, il beneficio può essere revocato prima della chiusura del processo ( o anche dopo il processo) ?

Se nel corso del procedimento sopravvengono modifiche delle condizioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato procedente revoca il provvedimento di ammissione.

Il patrocinio può, altresì, essere revocato in qualsiasi momento dal magistrato che procede, se risulta la insussistenza dei presupposti necessari per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

La revoca ha effetto dal momento in cui si verifica la modifica del reddito, mentre negli altri casi ha effetto retroattivo; essa comporta il recupero delle somme che fanno carico dello Stato.

L’ufficio finanziario, se accerta che sono state fatte affermazioni non veritiere, richiede la revoca del beneficio e trasmette gli atti acquisiti al Procuratore della Repubblica competente per l’eventuale apertura di un procedimento penale.

Controlli sulla permanenza dei requisiti di ammissibilità  possono essere ripetuti nel corso del giudizio su richiesta dell’autorità  giudiziaria o su iniziativa degli uffici finanziari.

Per l’ipotesi che siano state compiute false attestazioni sull’ammontare del reddito percepito, è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e la pena pecuniaria da euro 309,87 a euro 1549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio.

La condanna comporta la revoca con efficacia retroattiva del beneficio e il recupero nei confronti del responsabile delle somme poste a carico dello Stato.

16. Se non sono ammesso al beneficio del patrocinio gratuito, posso far ricorso contro la decisione?

Se il consiglio dell’ordine competente respinge o dichiara inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio, l’interessato può rinnovare la domanda al magistrato competente per il giudizio, il quale decide con decreto.

Ulteriori informazioni

Salvaguardia del minore in stato di abbandono; procedimenti in materia di potestà  genitoriale

Con la legge n. 149 del 28 marzo 2001 (in G.U. n. 96/2001) è stata introdotta la difesa di ufficio obbligatoria nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono dei minori, nonchè nei procedimenti in materia di potestà  genitoriale (limitazioni della potestà  e decadenza).

La disciplina, che necessità di norme integrative per la sua concreta applicazione, entrerà  in vigore il 1° luglio 2003 (decreto legge 2002/n.126).

Fino a tale data, nei processi previsti dalla legge 1983, n. 184, (procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità  e procedimenti di adozione) trova applicazione la disciplina del T.U. 2002/n.115, secondo quanto previsto dall’art. 143 dello stesso T.U., il quale pone a carico dello Stato :

  1. gli onorari e le spese spettanti all’avvocato e ai consulenti tecnici di ufficio e di parte;

  2. le indennità e le spese spettanti a magistrati, pubblici funzionari e ufficiali giudiziari per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;

  3. le spese e le indennità  spettanti ai testimoni e ai notai;

  4. i diritti e ele indennità  spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.

Per i procedimenti in materia di potestà genitoriale trova applicazione la disciplina relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione.

Procedure espletate per l’espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea

Nel procedimento avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato sono a carico dello Stato e sono liquidati dal magistrato procedente.

E’ ammessa opposizione al presidente dell’ufficio giudiziario competente.

Procedure di interdizione ed inabilitazione promosse dal pubblico ministero

Le spese sono regolate secondo la regola generale.

Gli onorari dovuti al consulente tecnico dell’interdicendo, dell’inabilitando o dell’ausiliario del magistrato sono invece anticipate dallo Stato.

Passata in giudicato la sentenza, lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e dei curatori, qualora il magistrato accerti il superamento dei limiti del reddito previsti per l’ammissione al beneficio nei processi civili, tenendo conto della documentazione presentata o degli accertamenti dell’ufficio finanziario.

Tratto da Commissione Giustizia della Comunità  Europea

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View Comments (129)

  • E' vero che se si sceglie una separazione consensuale il patrocinio gratuito non copre le spese? Mi è stato detto che vale solo per la giudiziale.
    Grazie per l'aiuto.
    Saluti.
    Di Marco.

  • Salve, se il mio compagno non vuole pagare l'avvocato a mia figlia, che non è la sua, come bisogna fare? Anche se si trova sullo stesso stato di famiglia? Spero che potrete darmi una risposta urgente. Grazie.
    Anna.

  • Salve ho in corso una separazione con il mio ex marito, il quale vuole riprendersi con la forza la vettura di sua proprietà (attualmente a me in uso) se io non effettuo subito a mie spese il passaggio e l'assicurazione.. cosa devo fare? Tengo a precisare che non dispongo di adeguati redditi propri per poter far fronte a tali spese e che non si tratta di un'ordinanza del giudice.. grazie in anticipo.
    Maria

  • Buon giorno,
    la mia compagna e' stata chiamata in causa (querelata) per "appropriazione indebita" a causa della mancata restituzione di un computer/registratore fiscale a noleggio.
    Il detto computer non e' stato restituito in quanto il noleggiatore non ha provveduto alla chiusura fiscale della macchina e alla richiesta telefonica gli e' stato detto di attendere. dopo sette mesi circa la denuncia con inizio del procedimento. Se restituisce adesso la macchina decade la denuncia?
    E un legale del pubblico patrocinio le dice che deve pagare le spese per il legale e che non ha diritto al patrocinio fino a quando non si va dal giudice, e vero questo?
    Grazie in anticipo delle risposte.
    Distinti saluti.
    Franco

    • Salve Francesco,
      Le preciso che ogni querela può sempre essere ritirata dal querelante se il reato non è anche perseguibile d'ufficio. Il caso che interessa la sua compagna permette il ritiro della querela. Se lei, o meglio il suo legale, concorda per il ritiro della querela dopo la restituzione del bene, tutto potrà trovare conclusione.
      Potrà quindi nominare all'uopo un avvocato con il patrocinio a spese dello stato se ha un reddito inferiore a € 10.628,16 maggiorato di € 1.032 per ogni familiare a convivente.
      La nomina del legale con il beneficio può sempre avvenire dall'appresa notizia del procedimento e quindi almeno dall'elezione di domicilio.
      Cordiali saluti.
      Alessio Alberti
      Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  • Salve,
    la mia ex, per la seconda volta, utilizza lo strumento del Patrocinio Gratuito per portarmi in Tribunale. Già nella prima occasione, che ho vinto, esistevano delle perplessità sulla sussistenza dei requisiti per poter usufruire di questa agevolazione, ma non ho ritenuto opportuno entrare nel merito.
    Ora però non intendo sorvolare per cui vorrei sapere a chi denunciare che la Sig.ra vive con la madre (pensionata) dal 2007 ad oggi., anche se dichiara di essere residente in altro abitazione, che mio figlio non ha mai visto in quasi 3 anni di separazione. A giorni dovrei incontrare il mio legale per discutere sul da farsi, vorrei ricevere maggiori informazioni possibili, cosi da discuterne con questi. Grazie
    Cordialità.
    Vic.

  • Salve,vorrei porre una domanda.
    Nel 2008 mio fratello e mio nipote mi hanno picchiato e mandato in ospedale con prognosi di pronto soccorso in giorni 23. Ho fatto denuncia contro di loro e quando sono stata chiamata a marzo del 2010 x la prima udienza mi sono presentata senza avvocato perchè (e non ricordo chi me lo disse), essendo parte lesa, per curare i miei interessi in fatto di difesa sarebbe bastato il pubblico ministero; così è stato, almeno per la prima udienza.
    Ora, ci sarà la prossima udienza a febbraio e vorrei sapere se devo continuare ad affidarmi al p.m. o devo incaricare un avvocato. Se dovessi scegliere un legale lo cercherei d'ufficio e con il gratuito patrocinio in quanto disoccupata.
    Potete consigliarmi un legale di Roma o zone dei castelli romani, visto che io vivo vicino a Marino?
    Grazie mille.
    Cordialità.
    Giusy.

  • Salve,
    vorrei sapere, se viene svolta un attività solo stragiudiziale per una persona che dopo l'attività è stata ammessa al gratuito patrocino revoca il mandato dopo l'ammissione, l'avvocato può chiedere gli onorari per l'attività stragiudiziale?
    Grazie mille.
    Cordialità.
    Sergio.

    • Caro Sergio, salve.
      Le segnalo che il DPR 115/2002 preve l'ammissione al gratuito patrocinio solo per le attività giudiziali. Le attività stragiudiziali sono coperte dal patrocinio a spese dello Stato solo per le attività transfrontaliere.
      Qualunque incarico ad un legale in sede stragiudiziale deve perciò essere ritenuto di spettanza al cittadino e non sostenibile con sostegno dell'erario. Devo però segnalare che l'attività stragiudiziale prodromica ad un percorso processuale (ad una causa) si liquida usualmente ricomprendendola all'interno di quanto conteggiato in nota spese da depositare in giudizio. Si dovrebbe perciò tener conto se il Suo processo era già iniziato o meno e se l'attività processuale era intesa come essenziale al processo per cui è ammissione al gratuito patrocinio.
      Cordialità.
      Alessio Alberti
      Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  • In caso di decesso dell'Avv.che assisteva il cliente in una causa civile con il gratuito patrocinio, l'erede può richiedere la parcella del lavoro svolto?
    E se si, a chi si deve rivolgere?
    Grazie
    Enza

    • Cara Enza,
      di certo puoi chiedere sempre la parcella per la prestazione resa da un avvocato, ma solo se questa è stata stilata.
      Se il legale che assisteva con il gratuito patrocinio è deceduto, non necessariamente può esser stata richiesta la liquidazione delle sue competenze.
      Dovresti magari richiedere allo studio ove questi lavorava se hanno proposta istanza di liquidazione e, in quel caso, di averne copia.
      Spero di esser stato utile.
      Cordialità.Alessio Alberti
      Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  • Gent.mo Avv.,
    vorrei domandarle se l'imputato in un processo penale davanti al giudice di pace, ammesso al gratuito patrocinio, con decorrenza dalla terza udienza (totale di sei udienze, hanno sentito testimoni) deve pagare la parecella all'avvocato e le spese processuali (perchè è stato condannato al pagamento delle spese dal giudice) per le udienze precedenti rispetto alla data di ammissione al patrocinio gratuito? Grazie.
    Lucia.

  • Quindi, se ho capito bene, l'avvocato può chiedere la sua parcella per il lavoro svolto prima dell'ammissione al gratuito patrocinio.
    Grazie

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