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GRATUITO PATROCINIO, NO ALLA REVOCA PER RDC NON DICHIARATO

GRATUITO PATROCINIO, NO ALLA REVOCA PER RDC NON DICHIARATO

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

Cass. pen. n. 39028, 17/10/2022: il ricorrente adiva la Cassazione avverso la ordinanza che revocava l’ammissione per al gratuito patrocinio si era basata sul presupposto dell’omessa comunicazione da parte del richiedente delle maggiori entrate percepite negli anni 2019 e 2020 a titolo di reddito di cittadinanza, nonostante i redditi complessivi fossero comunque al di sotto della soglia entro la quale è ammesso il beneficio; un tanto per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 79 e 112.

Invero, in base al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, lett. d), l’istanza deve contenere “l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione”.

Secondo la Cassazione, si deduce che l’obbligo di comunicazione sanzionato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, lett. a), attiene alle variazioni dei limiti di reddito che, seppur non implicanti il superamento delle condizioni per il mantenimento del beneficio, vanno considerate rilevanti ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 79, comma 1, lett. d).

In effetti le stesse Sezioni Unite hanno già affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c), cit., non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 95 e 112, (Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, Rv. 278871).

Pertant,  l’omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito di accesso al beneficio.

Ciononostante, andando oltre la precedente pronuncia sentenza 9727/2022 in materia di ammissione al patrocinio a spese dello stato, oggi si precisa che – per giustificare la revoca – la variazione (anche del reddito di cittadinanza) di cui si è omessa la comunicazione deve comunque essere rilevante, con necessario accertamento sul punto, rimesso all’organo giudicante.

Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza.

Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.

 

***

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 20/09/2022) 17/10/2022, n. 39028

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRANTI Donatella – Presidente –

Dott. ESPOSITO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere –

Dott. CENCI Daniele – Consigliere –

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE;

avverso l’ordinanza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

lette le conclusioni del PG ANDREA VENEGONI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni dell’avv. Marco Rocca, in qualità di difensore di fiducia dell’imputato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Crotone ha rigettato il ricorso proposta da A.A. avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio emesso dal medesimo ufficio in data 10 maggio 2021.

Nell’ordinanza impugnata è evidenziato che, all’esito degli accertamenti eseguiti dalla G.d.F., la revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio si era basata sul presupposto dell’omessa comunicazione da parte del richiedente delle maggiori entrate percepite negli anni 2019 e 2020 a titolo di reddito di cittadinanza, nonostante i redditi complessivi fossero comunque al di sotto della soglia entro la quale è ammesso il beneficio.

Il Presidente del Tribunale ha condiviso tale impostazione, rilevando che la comunicazione è dovuta anche se le variazioni non implicano il superamento delle condizioni reddituali per il mantenimento, in quanto il richiedente deve rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell’autorità, in quanto tenuto ad un obbligo di lealtà verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio.

2. Il A.A., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 79 e 112.

Si deduce che l’obbligo di comunicazione sanzionato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, lett. a), attiene alle variazioni dei limiti di reddito che, seppur non implicanti il superamento delle condizioni per il mantenimento del beneficio, vanno considerate rilevanti ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 79, comma 1, lett. d).

Nella fattispecie in esame, il A.A. aveva dichiarato per l’anno 2018 un reddito di Euro 4.000, corrispondente ai proventi di occasionali attività lavorative, e aveva percepito dall’aprile 2019 il reddito di cittadinanza per l’importo di Euro 4.497,30 per l’anno 2019 e di Euro 4.497,47 per l’anno 2020.

L’omessa indicazione della variazione di reddito riguardava l’importo di soli Euro 500 rispetto al reddito in precedenza dichiarato, per cui l’obbligo di lealtà del singolo nei confronti delle istituzioni, comportante la revoca non era stato violato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Va premesso che i requisiti che la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere a pena di inammissibilità sono fissati dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79.

In particolare, in base al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, lett. d), l’istanza deve contenere “l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione”.

Una volta concesso, il gratuito patrocinio può essere revocato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, con decreto motivato, se, tra l’altro: a) nei termini previsti dall’art. 79, comma 1, lett. d), l’interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; b) a seguito della comunicazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l’ammissione.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c), cit., non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 95 e 112, (Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, Rv. 278871).

Al riguardo, le Sezioni Unite hanno precisato quanto segue: “(…) Sul punto va comunque ricordato e confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 43593 del 07/10/2014, De Angelis, Rv. 260308). Si ritiene, difatti, dovuta la comunicazione anche se le variazioni non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento (Sez. 5, n. 13309 del 24/01/2008, Marino, Rv. 239387), dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell’autorità, nell’adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio (…)”.

2. Ciò posto sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia, il tema prospettato con il ricorso in oggetto attiene all’esigenza di stabilire se l’omessa comunicazione di una variazione di reddito, espressamente prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, lett. a), come motivo di revoca del beneficio, deve concernere una “variazione rilevante” di cui al D.P.R. n. 115 2002, art. 79, lett. d).

La disposizione di cui all’art. 112 D.P.R. cit. letteralmente non prevede esplicitamente che il primo motivo di revoca, di cui alla lett. a), D.P.R. n. 115 del 2002, consista in un’omessa comunicazione di una “variazione rilevante” dei limiti di reddito, bensì solo di una “variazione”; il rinvio all’art. 79, lett. d), cit. riguarda letteralmente solo i termini entro i quali effettuare la comunicazione della variazione.

Poichè l’art. 79 afferma che l’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio deve contenere l’impegno a comunicare le “variazioni rilevanti”, evidentemente anche la ratio dell’art. 112, può essere individuata nella rilevanza delle sole omesse comunicazioni di variazioni significative, e non di qualsiasi variazione; ai sensi della lett. b), infatti, qualora la comunicazione della variazione sia compiuta, solo quella relativa ad una “variazione rilevante” (che porta il reddito al di sopra della soglia per l’ammissione) ha significato.

Appare d’altronde illogico interpretare diversamente tali disposizioni, altrimenti dovrebbe ipotizzarsi che colui il quale richieda il gratuito patrocinio debba comunicare le sole variazioni rilevanti, ma che al contempo possa essergli revocato il beneficio in caso di variazioni non rilevanti.

E’ possibile, pertanto, distinguere tra le seguenti tre ipotesi: a) variazioni di reddito non rilevanti, che non comportano l’obbligo di segnalazione da parte del soggetto ammesso al gratuito patrocinio e nessun’altra conseguenza; b) variazioni di reddito rilevanti, che il soggetto è obbligato a comunicare e che, qualora non vi provveda nei termini di legge, determinano la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio; c) variazioni di reddito che comportano il superamento della soglia di ammissione al beneficio, le quali, se accertate, impongono la revoca del beneficio.

Al fine di stabilire la rilevanza della variazione (in relazione all’ipotesi appena menzionata sub lett. b), il Giudice deve valutare tutti i fattori più significativi di natura oggettiva, quali, ad esempio, l’entità dell’aumento del reddito, la prossimità dell’importo modificato alla soglia limite per l’accesso al gratuito patrocinio e il numero delle annualità nelle quali si era verificata la variazione.

3. Quanto all’analisi della fattispecie in esame, deve osservarsi che il Giudice a quo ha confermato il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, ritenendo che il A.A. avrebbe dovuto comunicare la variazione dei limiti di reddito, sebbene essa non implicasse il superamento delle condizioni reddituali per il mantenimento, individuando sempre in tale ipotesi una violazione dell’obbligo di lealtà nei confronti delle istituzioni.

Alla luce dei principi sopra esposti, deve ritenersi corretta solo la prima parte della valutazione dell’organo giudicante, in quanto effettivamente la legge effettivamente non prevede che l’obbligo di informativa sorga esclusivamente qualora il mutamento del reddito superi i limiti di legge per l’ammissione al beneficio.

L’organo giudicante, tuttavia, ha del tutto omesso di argomentare sulla rilevanza della variazione di reddito, limitandosi a revocare il beneficio in ragione del mero riscontro della variazione.

Occorre quindi un ulteriore approfondimento al riguardo, al fine di stabilire se la variazione di reddito sia rilevante, sulla base dei fattori indicati nel paragrafo che precede.

4. Per tali ragioni l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Presidente del Tribunale di Crotone per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla con rinvio l’impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Crotone.
Conclusione

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2022

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CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 39028 DEL 17 OTTOBRE 2022
Alessio Alberti:
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