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INTERROGAZIONE ANCHE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER AUMENTARE IL GRATUITO PATROCINIO

LA CAMERA DEI DEPUTATI CHIEDE AL MINISTRO DI AUMENTARE IL TETTO REDDITUALE DEL GRATUITO PATROCINIO

INTERROGAZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Undici deputati di maggioranza presentano un’interrogazione per far adeguare il tetto reddituale del patrocinio a spese dello Stato in ritardo di 37 mesi.

A distanza di meno di un mese da quella precedente, il ministro di Giustizia vede arrivare una nuova interrogazione parlamentare che chiede di aumentare il tetto reddituale del patrocinio per i non abbienti adeguandolo alla misura di legge scaduta al 30 giugno 2012. La soglia di reddito per essere ammessi deve essere aumentata con l’indice ISTAT ogni 24 mesi mentre, oggi, siamo fermi all’aggiornamento al giugno di oltre 3 anni fa.

Il 24 giugno  l’onorevole Enrico Buemi aveva già depositato un’interrogazione al Senato raccogliendo raccolto l’appello della Presidente OUA Mirella Casiello e dando seguito alla richiesta formulata dall’intero mondo forense con la mozione più votata al Congresso Nazionale degli Avvocati dello scorso ottobre.

Lo stesso Organismo Unitario dell’Avvocatura aveva formalizzato la sua richiesta di attenzione alla questione già nello scorso gennaio con una delibera assembleare all’unanimità.

Ora una folta pattuglia di deputati capitanati dall’Onorevole PD Simonetta Rubinato, Avvocato in Treviso, ha chiesto al Ministro Andrea Orlando di far rispettare il dettato normativo e far aumentare il tetto reddituale per l’ammissione alla difesa dei non abbienti a quello che è l’importo aggiornato al 30 giugno 2014.

Riportiamo di seguito il testo dell’interrogazione parlamentare pubblicata sul sito della Camera il 20 luglio 2015.

In calce all’interrogazione segue l’istanza dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura.

Art. 24 Cost. confida che, dopo queste importanti sollecitazioni e riconoscimenti alla questione, il Ministero intervenga in tutela delle migliaia di persone che, a causa del ritardo nell’adeguare la soglia reddituale, non vedono oggi riconosciuto il loro diritto all’ammissione nonostante la previsione di legge.

David Del Santo



ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06092

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 465 del 20/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
PATRIARCA EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
GRASSI GERO PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
IACONO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
SCHIRO’ GEA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
ALBINI TEA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2015
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/07/2015
Stato iter:

IN CORSO

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-06092

presentato da

RUBINATO Simonetta

 

Lunedì 20 luglio 2015, seduta n. 465

RUBINATO, REALACCI, ROTTA, PATRIARCA, GRASSI, IACONO, SCHIRÒ, ALBINI, COVA, ROMANINI e MORETTO.

Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
l’articolo 24 della Costituzione italiana, coerente anche con la previsione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, prevede che, a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia;
la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, negli articoli 76 e seguenti;

proprio l’articolo 77 di tale decreto prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti aventi diritto al patrocinio senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni «2 anni», per evitare che l’erosione dell’inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;

il tetto reddituale previsto in origine dal citato decreto del Presidente della Repubblica era di 9.296,22 euro di imponibile ed è stato aggiornato il 20 gennaio 2009, in adeguamento alla crescita dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a 10.628,16 euro ma con riferimento al 30 giugno 2008;

tre anni fa vi è stata una variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a 10.776,28 euro, adeguandolo soltanto all’aggiornamento Istat al 30 giugno 2010;
la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero della giustizia con decreto 1o aprile 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169, che ha portato il tetto reddituale a 11.369,24 euro;

tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all’inflazione nominale, non recuperando il biennio già scaduto dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2014 e ciò senza tener conto dell’ancor maggiore perdita di acquisto legata alla crisi che hanno patito le famiglie italiane;

pertanto, essendo oramai decorsi 3 anni dall’ultima variazione effettiva del tetto reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1o luglio 2012-30 giugno 2014, il limite di reddito fissato ad oggi in 11.369,24 euro con riferimento al 30 giugno 2012;
l’intervento risulta vieppiù necessario rilevato che, nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40 per cento;

il predetto tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere, perché i soggetti richiedenti l’ammissione si scontrano con differenti interpretazioni da parte dell’amministrazione sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo a volte escludere l’applicazione delle deduzioni di legge e conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce l’accesso al beneficio;

l’adeguamento del tetto reddituale per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere all’effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a persone che oggi non se lo possono permettere;

l’impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto censito dall’indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento;

la richiesta di adeguamento del tetto reddituale è stata già oggetto di espressa istanza sia da parte del XXXII Congresso nazionale forense, con l’approvazione della mozione n. 32 in data 11 ottobre 2014, che dello stesso Organismo Unitario dell’Avvocatura, dapprima nel febbraio 2015, quindi da parte dell’Assemblea del medesimo organismo il 29 maggio scorso –:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno ed urgente procedere all’emanazione del decreto ministeriale per la modifica del tetto reddituale quale requisito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adeguandolo al tetto di legge per come maturato alla data odierna, precisando altresì che tale importo è al netto degli oneri deducibili ammessi per legge. (5-06092)

Alessio Alberti:
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