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GRATUITO PATROCINIO: OUA SOSTIENE DDL ROSSOMANDO PER COMPENSAZIONE VOLONTARIA TASSE CON CREDITI

OUA VUOLE UNA SOLUZIONE AI RITARDI NEI PAGAMENTI DEL GRATUITO PATROCINIO: PUO’ ESSERE LA COMPENSAZIONE

OUA

Arriva una soluzione al ritardo oramai perenne con cui lo Stato paga i professionisti che lavorano per lui.

La deputata Rossomando, un avvocato, ha presentato un disegno di legge che permette di superare i tempi da ere geologiche con cui la Ragioneria dello Stato mette a disposizione i fondi per pagare i professionsiti: l’idea è semplice ma geniale. Come per altri operatori economici, si mette a disposizione del creditore privato, l’avvocato, la possibilità di compensare volontariamente i propri crediti con le imposte che sono maturate a suo debito verso l’erario.

Il primo soggetto istituzionale a crederci, dopo che lo ha chiesto a piena voce proprio il Congresso Forense del 2014, è stata appunto l’OUA: l’Organismo unitario dell’avvocatura.

Riportiamo qui sotto il testo integrale della mozione deliberata all’unanimità dall’OUA.

E possiamo dirlo a piena voce: BRAVA OUA. Avanti tutta.

Art. 24 Cost. si unisce nel suo piccolo a questa ottima iniziativa che vuole concorrere ad aumentare l’efficienza degli avvocati iscritti agli elenchi speciali per il patrocinio a spese dello Stato garantendo loro un compenso almeno certo nel tempo, e non vincolato alle bizze della burocrazia, che può avere i soldi per organizzare feste di piazza ma non li trova mai per assicurare il diritto di difesa per i cittadini meno abbienti.

Cliccate Qui per trovare il testo del DDL 3109 proposto dalla deputata Rossomando..

Per queste ragioni invitiamo tutti i lettori a dare i loro sostegno all’iniziativa condividendo questo post.

Victor Rampazzo



MOZIONE ASSEMBLEA OUA

L’Assemblea dei Delegati OUA riunitasi in Reggio Calabria il 29 maggio 2015, nell’interesse superiore del paese ed in difesa dei diritti dei cittadini,

premesso che

  1. è fine primario dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura dare piena ed effettiva attuazione alle deliberazioni della massima assise degli avvocati italiani riuniti nel Congresso Nazionale Forense;

  2. fra i deliberati del Congresso di Venezia è presente l’approvazione della mozione politica n. 32 (la più votata fra le mozioni congressuali);

  3. l’intento di detta mozione è dare effettiva tutela al diritto di accedere alla Giustizia consentendo di superare il limite posto dalle condizioni reddituali dell’individuo in attuazione a quanto statuito dall’Articolo 24 della Costituzione Italiana, in coerenza a quanto confermato dall’Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’Articolo II-107 della Costituzione Europea, ove si prevede che, “a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”;

  4. il dettato Costituzionale richiede come presupposto necessario che vi sia un’avvocatura concretamente in grado di raccogliere il mandato professionale dei soggetti redditualmente svantaggiati e, parimenti, che il “patrocinio a spese dello stato”, per come previsto dal DPR 115/2002, sia davvero operante sul territorio nazionale e non costituisca un istituto previsto solo sul piano formale, senza poi alcuna capacità di operare a favore dei soggetti a favore dei quali è stato preposto;

  5. è perciò fondamentale vi sia un’avvocatura non disincentivata alla difesa dei non abbienti, se non persino agevolata a raccogliere la difesa dei soggetti che altrimenti non potrebbero organizzare autonomamente la propria rappresentanza in giudizio;

  6. purtroppo, il cronico ritardo del pagamento dei compensi liquidati favore dei patrocini  a spese dello Stato è grave disincentivo per gli avvocati ad iscriversi ed a permanere negli elenchi speciali ex DPR 115/2002: il funzionamento del sistema è infatti gravemente inficiato da una lentezza dei versamenti che oramai sconfina addirittura nella totale mancanza di pagamento degli importi delle parcelle dovute da parte dello Stato a seguito dell’ammissione al beneficio ed allo svolgimento della conseguente attività professionale;

  7. al fine di ottimizzare l’accesso al patrocinio dello Stato e, di conseguenza, consentire ai cittadini di poter contare sulla professionalità di un adeguato numero di avvocati, appare necessario consentire il superamento dell’inerzia e della paralisi dell’impianto burocratico di erogazione degli importi liquidati agli avvocati attraverso strumenti come la compensazione dei crediti accertati in sede giudiziale verso l’erario con i crediti del fisco verso i medesimi, od ogni altro percorso che consenta risultati similari;

  8. in presa d’atto e risposta alla descritta situazione di fatto, la mozione congressuale n. 32 chiede all’OUA, fra l’altro, di svolgere ogni attività utile al consentire la compensazione dei crediti professionali derivanti dalla prestazione del patrocino a spese dello Stato con le imposte dovute dagli avvocati titolari di detti crediti;

  9. ad oggi, infatti, il problema ha una diffusione nazionale ed è, inoltre, destinato ad aggravarsi, anche in virtù delle norme contenute nel decreto-legge n. 92 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, che ha previsto l’accesso al patrocinio a spese dello Stato per le vittime di reati di violenza sessuale, nonché in ragione dell’introduzione « del reato di ingresso irregolare » il cui impatto comporterà sicuramente un grande incremento di richieste;

  10. lo stesso trend di incremento dei richiedenti accesso al beneficio rilevato nello studio approvato dalla Commissione OUA “Patrocinio a spese dello Stato” ha a sua volta evidenziato come, anche in un percorso di allineamento alla realtà europea, sia fondamentale consentire all’Avvocatura un’adeguata capacità di erogazione e di sostegno di detto servizio a favore della collettività;

  11. il mancato riconoscimento delle competenze liquidate nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, rischia pertanto di depotenziare, o fors’anche annichilire, un importante istituto che garantisce il rispetto dei princìpi costituzionali del diritto alla difesa e dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;

considerato che

  1. la disciplina del patrocinio a spese dello Stato eÌ regolata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

  1. la richiesta di liquidazione da parte del difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato avviene, di norma, con la chiusura di ogni fase di giudizio;

  1. la richiesta viene formalizzata per iscritto e corredata di una nota spese (proposta di parcella); entrambi gli atti vengono depositati nella cancelleria del giudice procedente, tenuto, appunto, alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore;

  1. la liquidazione dell’onorario e delle spese avviene con « decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti e indennitaÌ (…) » (articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Re- pubblica n. 115 del 2002);

  1. il decreto di pagamento, se ritenuto incongruo, potraÌ essere impugnato mediante opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002): se non impugnato nel termine indicato esso diviene esecutivo;

  1. dopo il « decreto Bersani » (decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), non esiste piuÌ la figura del cosiddetto « concessionario » delegato al pagamento che era la SocietaÌ Poste italiane spa;

  1. in forza dell’articolo 21 del citato decreto Bersani, infatti, «Per il pagamento delle spese di giustizia non eÌ ammesso il ricorso all’anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell’erario. (…) Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilitaÌ generale dello Stato», ovvero tramite i fondi accreditati dal Ministero, a nome del funzionario delegato, per quella data voce di spesa, sul conto in essere presso la Banca d’Italia;

  1. allo stato non vi è più alcun mezzo per consentire il pagamento tempestivo delle parcelle per l’attività svolta in regime di patrocinio a spese dello stato e la questione è stata sottoposta più volte all’attenzione dei lavori parlamentari;

  1. le proposte di compensazione dei crediti professionali del patrocinio a spese dello stato non hanno trovato finora l’attenzione del legislatore nonostante gli appelli e le inziative di istituzioni forensi, associazioni di settore e singoli parlamentari;

  1. esiste già in sede di assegnazione avanti la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana una proposta di legge avviata nel corso della XVI legislatura avente ad oggetto “Disposizioni concernenti la sospensione dei termini per il versamento di imposte in favore dei titolari di crediti derivanti dalla prestazione del patrocinio a spese dello Stato” – (proposta n. 2763 – 1 ottobre 2009) –  ed essa vede come firmatari i deputati COSTA, CASSINELLI, CONTENTO, LO PRESTI, MARIAROSARIA ROSSI;

  1. detta proposta di legge prevede la sospensione dei versamenti di imposte gravanti sul reddito, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di quanto dovuto in qualitaÌ di sostituto d’imposta, da versare o iscritti a ruolo da parte di avvocati con crediti liquidati per prestazioni svolte in regime di patrocinio a spese dello stato fino a concorrenza dell’ammontare dei crediti vantati da parte dei medesimi avvocati;

  1. la detta proposta di legge intende ovviare a tale situazione, non oltre sostenibile, riconoscendo la possibilitaÌ per gli avvocati di porre in essere la sospensione del versamento delle imposte fino all’intervenuto pagamento da parte dello Stato di quanto dovuto (sospensione giaÌ adottata per il disciolto Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111), fino a concorrenza dell’ammontare dei crediti vantati;

  1. l’approvazione della proposta è in grado di far conseguire i medesimi risultati della chiesta compensazione e, in effetti,  risolverebbe il grave problema senza costi aggiunti; in ogni caso, come fu previsto per la normativa EFIM, potraÌ essere previsto un articolo ulteriore del seguente tenore: « Il Ministro dell’economia e delle finanze eÌ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

  1. la detta proposta di legge, riportata per esteso in calce, rappresenta quindi una soluzione in grado di dare risultati utili nel breve periodo e senza costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed è stata parimenti richiamata dalla proposta di legge 3109 depositata in rinnovazione l’8 maggio 2015 dalla deputata Anna Rossomando che alla sospensione unisce anche la compensazione dei crediti sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del TUSG con le imposte dei professionisti che hanno maturato i primi;

  1. l’Assemblea OUA ha già approvato all’unanimità una mozione che esprime sostegno ai contenuti della proposta di legge 3109;

  1. tutto quanto sopra svolto risulta ulteriore attuazione della delibera congressuale n. 32 e nell’interesse dei cittadini e del paese;

tutto ciò premesso e considerato

 

L’Assemblea dei Delegati OUA, riunitasi in assemblea il 29 maggio 2015, delibera di dare la Sua adesione ed il suo sostegno alla proposta di legge n. 2763 (di cui il testo in calce) con primo firmatario il deputato Enrico Costa, attualmente Viceministro alla Giustizia, e chiede al Governo ed alle Camere di adottare senza indugio ogni iniziativa per far si che i suoi contenuti vengano recepiti in una Legge dello Stato.

 

***

PROPOSTA DI LEGGE N. 2763

ART. 1.

1. Nei confronti dei soggetti che vantano crediti sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data e non ancora riscossi, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di quanto dovuto in qualitaÌ di sostituto d’imposta, da versare o iscritti a ruolo.

2. La sospensione dei versamenti di cui al comma 1 eÌ ammessa fino a concorrenza dell’ammontare dei crediti vantati.

3. La sospensione del pagamento delle imposte prevista dal presente articolo opera fino all’intervenuto pagamento da parte dell’ufficio competente ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

ART. 2.

1. Costituiscono titolo per la sospensione prevista dall’articolo 1 della presente legge i crediti per i quali non eÌ stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Ai fini della presente legge, la sospensione puoÌ essere anche parziale e comunque entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo di previ- denza avvocati (CPA).

L’ASSEMBLEA OUA

Alessio Alberti:
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