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GRATUITO PATROCINIO E TUTELA DELLE FASCE DEBOLI: IL PERCHE’ DI UNA CONTRADDIZIONE DI STATO.

GRATUITO PATROCINIO o forse indifferenza di stato

A volte si parla di regia occulta, altre di semplice indifferenza ai più deboli.

L’istituto del gratuito patrocinio è stato sinora scarsamente promosso dallo Stato, che spesso lo ha reso di difficile attuazione e divulgazione, tanto da essere utilizzato da una percentuale inverosimilmente bassa di quei cittadini possedevena i requisiti di ammissibilità.
Eppure il richiamo nelle carte costituzionali italiana ed europea sono la prova che il gratuito patrocinio costituisce, invero, il primo strumento processuale attraverso cui una società  che voglia definirsi “civile”, può davvero garantire il controllo di legalità  e il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.



Solo fruendo del patrocinio a spese dello stato (avvocato gratis per i bisognosi), appunto garantito dall’art. 24 della Costituzione, anche chi non ha mezzi reddituali può agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Le norme costituzionali richiamate, posta a tutela di principi di civiltà  giuridica, permettono perciò a tutti i non abbienti l’accesso ai mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione e vanno lette in combinato disposto con l’articolo 3 della Carta Costituzionale Italiana che sancisce appunto il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, indipendentemente dalla loro condizione personale e sociale.

Da ciò consegue il diritto per tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di legge ad essere difesi senza oneri (gratis) ma con diligenza ed impegno da un avvocato, in ogni giurisdizione e grado, nonchè ad essere assistiti gratis anche da un consulente tecnico ed investigatore privato, nei processi civili, penali, amministrativi, tributari, comprese le azioni civili connesse per risarcimento dei danni da reato.
La norma consente la medesima tutela gratuita anche per quanto attiene il diritto di ciascuno ad avviare un procedimento penale, in cui il cittadino non abbiente è parte lesa e intende sporgere una denuncia-querela o un semplice esposto, oppure proporre un’opposizione all’archiviazione, ex art. 410 c.p.p.

Purtroppo parliamo di diritti che non piacciono ai poteri forti e che spesso lo Stato e le istituzioni giudiziarie stentano a divulgare con entusiasmo (anche per non pagare gli avvocati incaricati), così rallentando l’accesso da parte dei cittadini non abbienti all’istituto del gratuito patrocinio, a cui spesso si è costretti a rinunciare per mancanza di idonea informazione istituzionale.

Stato, partiti e corporazioni sono poi sovente intimoriti dall’innescarsi di incontrollabili processi di verifica dell’effettiva legalità  di certe condotte nei confronti dei più deboli, cosa che invece, una più adeguata diffusione del gratuito patrocinio alla maggior parte degli aventi diritto, comporterebbe per certo.

Con ogni conseguenza del caso.

Per converso, il mantenere le fascie deboli (appunto corrispondenti spesso con coloro che non hanno i mezzi per un’alternativa) nelle condizioni di non potersi difendere conduce al fatto che la stragrande maggioranza degli abusi resta del tutto impunita: se non ci può essere difesa non ci può essere denuncia e quindi sanzione. In difetto di una possibile sanzione salta ogni meccanismo di prevenzione generale e di tutela della legalità.

Proprio per questo è importante dare la massima diffusione alla possibilità  per tutti di fare fronte a ai costi per approntare un’adeguata difesa tecnica attraverso gratuito patrocinio: con questo percorso tutti possono invocare una giustizia concreta e non solo virtuale di modo che non solo i poteri forti e la burocrazia possano dotarsi di valore aggiunto nella propria gestione tecnica e siano invece soggetti a quel controllo che garantisce la certezza della tutela.

Per consentire la miglior difesa di tutti gli aventi diritto abbiamo pubblicato nel sito www.avvocatogratis.com il testo integrale della legge sul patrocinio a spese dello stato e un fac-simile delle domanda di ammissione al patrocinio sia in sede penale sia in sede civile per procedimenti civili amministrativi e contabili.

Davide Del Santo

www.gratuitopatrocinio.com

Alessio Alberti:
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