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GRATUITO PATROCINIO, RIFORMA CPC E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER I PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

GRATUITO PATROCINIO ARRIVA MEDIAZIONE

Con la riforma Cartabia, a partire dal 30 giugno 2023, è assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del D.gls 28/2010 e ciò solo se è raggiunto l’accordo di conciliazione.

Art. 5.

Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

[1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita’ medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.] 

L’ammissione al patrocinio resta esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Come nel processo, anche nella mediazione può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

L’interessato che si trova nelle condizioni di legge può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, predetto e quando la mediazione è demandata dal giudice.

L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza per l’ammissione con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.

 Art. 4

Accesso alla mediazione

  1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.  

Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.

L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione.

Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione. Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.

L’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

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Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, la norma prevede che l’interessato possa proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. 

Si applica infatti l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, non richiamando invece l’articolo 126 del medesimo decreto presidenziale che disciplina nel processo civile il ricorso contro il rigetto della missione al beneficio deliberato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente. La norma appare quindi andare in corto circuito dove prevede una disciplina richiamata nel testo unico per l’ipotesi inerente il processo penale ed il rigetto della domanda di ammissione da parte del giudice penale competente per il merito.

L’errore comporta la richiesta di impugnare un provvedimento del magistrato che qui non esiste  e non consente di impugnare la delibera di rigetto invece adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente; peraltro è erroneamente individuato anche il  Giudice competente per  decidere sull’impugnativa (il presidente  del  tribunale  o  al  presidente  della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto).

Alla luce del richiamo del solo articolo 99 del testo unico, invece dell’articolo 126, appare mancante  l’individuazione esatta del provvedimento impugnato (la delibera di ammissione al beneficio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati)  e pure assente è il soggetto avanti il quale proporre ex novo la domanda, invece della indicata impugnazione del decreto di rigetto  del magistrato – che qui è  assente. 

Da ultimo, anche la previsione del rito appare non corretta, ove si indica il processo in quello speciale previsto per gli onorari di avvocato mentre ora, giusta Art. 14 del dlgs 1 settembre 2011, n. 150 si tratta più semplicemente del rito semplificato di cognizione.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

note: entrata in vigore del decreto: 1-7-2002 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 21/04/2023)

 

  ART. 99 (L)

       (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza)

  1. Avverso  il  provvedimento  con cui il magistrato competente

  rigetta   l’istanza  di  ammissione,  l’interessato  puo’  proporre ricorso,   entro  venti  giorni  dalla  notizia  avutane  ai  sensi   dell’articolo   97,  davanti  al  presidente  del  tribunale  o  al  presidente  della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

  1. Il ricorso e’ notificato all’ufficio finanziario che è parte  nel relativo processo.
  2. Il  processo  è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato   e   l’ufficio   giudiziario   procede   in  composizione monocratica.
  3. L’ordinanza che decide sul ricorso e’ notificata entro dieci  giorni,   a   cura   dell’ufficio   del   magistrato  che  procede,  all’interessato  e all’ufficio  finanziario,  i  quali,  nei venti   giorni  successivi,  possono  proporre  ricorso  per cassazione per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non  sospende l’esecuzione del  provvedimento.

 

                           ART. 126 (L)

(Ammissione anticipata da parte   del   consiglio  dell’ordine  degli  avvocati)

  1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e’ stata presentata o  è pervenuta  l’istanza  di  ammissione, il consiglio dell’ordine degli  avvocati,  verificata  l’ammissibilita’  dell’istanza, ammette l’interessato  in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua  della  dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono  le  condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata  e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
  2. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine accoglie o  respinge,  ovvero  dichiara  inammissibile l’istanza, è trasmessa all’interessato e al magistrato.
  3. Se  il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza,  questa  puo’ essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

esiste  e non consente di impugnare la delibera di rigetto invece adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del circondario dove è competente giudice del merito; peraltro è erroneamente individuato anche il  Giudice competente per  decidere sull’impugnativa.

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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 29/12/2022)

Testo in vigore dal: 1-1-2023

                              Art. 14 

 Delle controversie in materia di liquidazione  degli  onorari  e  dei diritti di avvocato 

Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13  giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645  del codice di procedura civile contro il decreto  ingiuntivo  riguardante onorari, diritti  o  spese  spettanti  ad  avvocati  per  prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

  1. E’ competente l’ufficio  giudiziario  di  merito  adito  per  il processo nel quale  l’avvocato  ha  prestato  la  propria  opera.  Il tribunale decide in composizione monocratica.
  2. Nel giudizio di  merito  le  parti  possono  stare  in  giudizio

personalmente. 

  1.   La   sentenza   che   definisce    il    giudizio    non    è appellabile. 

 

QUI IL TESTO DELL’INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
presentata dall’On. DEVIS DORI il 01/06/2023 18:53

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA_Dori_D_20230601-185338

Alberto Vigani

Associazione Art. 24 Cost.

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Testo della riforma del decreto legislativo 28/10 regolante la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

La riforma inserisce un nuovo capo II bis al D.gls 28/2010 prevedente il patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria,  quando è raggiunto l’accordo, per la parte non abbiente che necessiti dell’assistenza dell’avvocato.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28!vig=

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Decreto legislativo 4 Marzo 2010 n. 28
Alessio Alberti:
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