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GRATUITO PATROCINIO PENALE: NON SERVE PROVA IMPOSSIDENZA

GRATUITO PATROCINIO PENALE: NON SERVE PROVA IMPOSSIDENZA

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

Cassazione: è considerato sufficiente che il difensore dimostri di aver ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento del compenso e che abbia avviato l’esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o verificato la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare.

Basta quindi provare, mediante la produzione delle visure, se il cliente non fosse titolare di consistenze immobiliari suscettibili di essere sottoposte ad esecuzione forzata e stabilire se le ulteriori attività di recupero giustificassero la liquidazione del compenso.

Riportiamo di seguito il testo integrale della sentenza:

Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord., (data ud. 29/04/2022) 13/05/2022, n. 15416

Avv. Aberto Vigani

***

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8836/2021 R.G., proposto da:

G.S., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Ravazzolo, con domicilio eletto presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA, in persona del Procuratore p.t.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Padova n. 1643/2021, depositata in data 25.2.2021;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del giorno 29.4.2022 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza n. 1643/2021, il tribunale di Padova ha respinto l’opposizione dell’avv. G.S. avverso il decreto con cui era stata respinta la richiesta di liquidazione del compenso per la difesa d’ufficio di M.M. svolta nell’ambito di un giudizio penale.

Il tribunale ha premesso che il difensore doveva dar prova di aver esperito un serio e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale, ritenendo ostativo per l’accoglimento della domanda che non fosse stato depositato il verbale di pignoramento immobiliare negativo.

Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. G.S. propone ricorso in due motivi.

Il Ministero della giustizia ha depositato controricorso, mentre il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Padova non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in Camera di Consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il ricorrente aveva svolto un serio tentativo di recupero in via esecutiva del credito professionale, non potendo esigersi il deposito di un verbale di pignoramento immobiliare negativo.

Il motivo è fondato.

A norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, l’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Questi è tenuto a provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non occorrendo anche la prova dell’impossidenza da parte del debitore (Cass. 8359/2020; Cass. 3673/2019).

E’ generalmente considerato sufficiente che il difensore dimostri di aver ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento del compenso e che abbia avviato l’esecuzione mobiliare (anche presso terzi) risultata infruttuosa o verificato la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare.

Nel caso che si esamina, il difensore sostiene di aver prodotto un verbale di pignoramento mobiliare negativo e l’esito infruttuoso delle visure immobiliari, non potendo produrre alcun verbale pignoramento immobiliare negativo.

Il pignoramento, preceduto dalla notifica del precetto e del titolo, si compie – difatti – mediante la notifica e la successiva trascrizione di un atto che abbia i contenuti previsti dal codice di rito (art. 555 c.p.c.). In mancanza di beni aggredibili, il pignoramento non ha luogo.

Occorreva quindi provare, mediante la produzione delle visure, se il cliente non fosse titolare di consistenze immobiliari suscettibili di essere sottoposte ad esecuzione forzata e stabilire se le ulteriori attività di recupero giustificassero la liquidazione del compenso.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 287 c.p.c. e dell’art. 288 c.p.c., comma 2, per aver il tribunale erroneamente disposto la correzione del provvedimento di rigetto dell’opposizione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, senza che nella motivazione dell’ordinanza il giudice avesse dichiarato di volerle porre a carico del soccombente.

Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova regolazione delle spese in base all’esito finale della causa.

E’ accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento della seconda censura.

L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Padova, in persona di altro Giudice, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Padova, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Conclusione

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2022

Alessio Alberti:

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