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GRATUITO PATROCINIO: RICORSO EX ART. 170 IN OPPOSIZIONE A LIQUIDAZIONE RIDOTTA

MODELLO RICORSO IN OPPOSIZIONE A LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DELL’AVVOCATO IN REGIME DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

GRATUITO PATROCINIO: ESEMPIO DI RICORSO EX ART. 170 IN OPPOSIZIONE A LIQUIDAZIONE RIDOTTA DEL COMPENSO

IL RICORSO EX ART. 170 IN OPPOSIZIONE A LIQUIDAZIONE RIDOTTA

In definizione del procedimento civile, il procuratore in mandato deve depositare la domanda di liquidazione del compenso con allegata la notula di parcella con gli importi dimidiati ai sensi e per gli effetti del’art. 130 del DPR 115/2002. A seguito dell’istanza il Giudice del merito provvede a dare liquidazione al compenso maturato per la fase processuale di riferimento.

Qualora vi sia un minor esito economico rispetto a quanto risultante dall’applicazione del del DM 55/2014, il procuratore istante può proporre opposizione in impugnazione del  decreto di liquidazione dei compensi per la difesa della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente ritenga il compenso liquidato non corrispondente a nessuno dei parametri indicati nelle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014, a cagione

  1. di un errore di computo;
  2. di un erroreo di parametrazione;
  3. o anche a seguito di un difetto di motivazione;

può chiedere con ricorso ex art. 170 DPR 115/2002 l’accertamento del mancato rispetto dei parametri indicati dal D.M. citato e l’annullamento del decreto di liquidazione.

Il ricorso può essere proposto dal medesimo procuratore in proprio secondo i chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione con sentenza 20.12.2016 n. 26378.

Di seguito riportiamo un esempio di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e ex art. 170 DPR 115/2002.

Avv. Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.

 

***

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 170 IN OPPOSIZIONE A LIQUIDAZIONE RIDOTTA

ex

art. 170 Dpr 115/2002

art. 15 del D.L. 150/2011

***

In opposizione a ordinanza di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in materia civile

***

Promosso da:

Avv. Fabrizio Nastri – (CF _____________) con studio in Taranto (TA) via Galera Montefusco n.1/b, in proprio , rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 cpc, già difensore di Romolo Romani nel procedimento ex art. 442 e ss c.p.c. n. XXXX/2020 RG, Tribunale del Lavoro di Taranto, avente oggetto il riconoscimento dell’invalidità civile, con domicilio eletto presso il proprio studio, dichiarando il difensore che ogni comunicazione o notifica relativa al presente procedimento potrà essere effettuata anche via fax al n. 099/7325165 oppure a mezzo pec all’indirizzo nastri.fabrizio@oravta.legalmail.it.               

Ricorrente

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro Pro Tempore, con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, ads.le@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

per la riforma del decreto 00.00.2021 del Tribunale di Taranto (all.1), reso in calce alla istanza del 00.00.2021, nel proc. n. XXXX/2020 RG, comunicato a mezzo PEC in data 00.00.2021 (all. 1), di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

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FATTO

Il sig. Romolo Romani è un cittadino italiano che aveva introdotto, avvalendosi del Patrocinio a Spese dello Stato al quale era stato ammesso giusta delibera assunta dal COA di Taranto in data 00.00.2021 (all.3), una causa di natura assistenziale, avente ad oggetto il riconoscimento del “assegno mensile di invalidità ex lege 118/1971 e della qualifica di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92”.

In data antecedente la definizione della fase processuale per la quale era da quantificare il compenso ex art. 83 DPR 115/2002, lo scrivente depositava apposita istanza di liquidazione del detto compenso dell’attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato, all’uopo allegando la correlata nota spese redatta secondo gli esatti riferimenti tabellari ex Dm 55/2014 ante decurtazione ex T.U.S.G. di cui si dirà infra (all. 2 e 3).

Quasi contestualmente alla definizione della lite, resa con sentenza vittoriosa per la parte non abbiente assistita dallo scrivente patrocinio (all. 4), in data 00/0004/2021, il Giudice, con provvedimento reso in calce all’istanza di liquidazione, liquidava i  compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il decreto di liquidazione ha riconosciuto in favore del difensore l’importo di euro 500,00, da maggiorarsi di accessori di legge (ibidem all.1).

DIRITTO

a)  Legittimazione ad agire

La predetta liquidazione è inadeguata ed inidonea a compensare il lavoro svolto in attuazione del disposto costituzionale ed inferiore agli standard tabellari nonchè infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi che si andrà di seguito ad esporre, e come tale viene impugnata in proprio dal difensore, spettando esclusivamente allo stesso la legittimazione attiva ad agire secondo i chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione con sentenza 20.12.2016 n. 26378 [1].

b) Il diritto al patrocinio a spese dello Stato quale presupposto per l’esercizio effettivo del diritto ad un equo processo nel diritto internazionale ed europeo

  • Il legal aid nel diritto delle Nazioni Unite.

Nel contesto delle Nazioni Unite il diritto al patrocinio a spese dello Stato è previsto dall’art. 14, par. 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966. La verifica del suo rispetto è attribuita al Comitato dei Diritti dell’Uomo.

I “Principi e linee guida delle Nazioni Unite sull’accesso al legal aid nei sistemi di giustizia penale”, approvati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2012, inoltre, fissano, con riferimento alla specifica materia, degli standard globali ai quali dovrebbero conformarsi le legislazioni nazionali.

  • Il legal aid nel diritto dell’Unione Europea.

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, parte integrante dei Trattati, all’art. 47, afferma il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, a un processo equo, pubblico ed entro termini ragionevoli di tempo, a farsi difendere e rappresentare a spese dello Stato se ciò è necessario per fruire di un accesso effettivo alla giustizia.

L’Unione Europea, attraverso la Direttiva 2016/1919/UE del 26 ottobre 2016, ha inteso garantire l’effettività dell’assistenza legale nei procedimenti penali, richiedendo agli Stati membri di prevedere il diritto di avvalersi di un difensore retribuito dallo Stato. L’atto normativo è stato la conclusione di un percorso già contemplato nella Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, successivamente recepita nel Programma di Stoccolma 1, che prevedeva numerose misure per il rafforzamento delle garanzie difensive nell’Unione Europea.

Così il legislatore europeo, integrando le precedenti Direttive 2013/48/UE e 2016/800/UE, ha previsto norme comuni da recepire da parte degli Stati membri, concernenti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per gli indagati e imputati, nonché per le persone ricercate oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI. Secondo la definizione contenuta nell’art. 3, per “patrocinio a spese dello Stato” si intende “il finanziamento da parte di uno Stato membro dell’assistenza di un difensore che consenta l’esercizio del diritto di avvalersi di un difensore”.

  • Il legal aid nel sistema della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

Presupposto indefettibile per un effettivo godimento del diritto all’equo processo nei giudizi civili e penali previsto dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali è la garanzia per ciascuna parte in causa di stare in giudizio in condizioni di parità, al fine di scongiurare una posizione di sostanziale svantaggio dell’una rispetto all’altra (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Plenaria, Feldbrugge c. Paesi Bassi, 29 Maggio 1986, § 44).

Il diritto al patrocinio a spese dello Stato è previsto dal § 3, lett. c) dell’art. 6 con riferimento al solo processo penale; in ragione della prefata norma ogni accusato ha diritto a difendersi personalmente o con l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per pagare un difensore, a poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia.

Tale previsione è volta ad assicurare l’esercizio “concreto ed effettivo” sia del diritto di difesa che di accesso alla giustizia, i quali, caratterizzando il principio di parità delle parti, rappresentano i presupposti per l’esercizio a sua volta concreto ed effettivo del diritto all’equo processo (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Quarta Sezione, Steel and Morris c. Regno Unito, 15 Febbraio 2005, §72).

Pertanto, l’attuazione di una giustizia sostanziale nell’ambito europeo ben concepisce un coerente ed attuale sacrificio economico da porre a carico di ciascuna comunità nazionale.

c)  Il diritto al patrocinio a spese dello Stato quale presupposto per l’esercizio effettivo del diritto di difesa e del diritto al giusto processo nel diritto italiano.

  • Il patrocinio a spese dello Stato nella Costituzione italiana.

L’art. 24 della Costituzione italiana prevede: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione” (con la sentenza n. 98/1984 la Corte Costituzionale ha affermato che il diritto tutelato dall’art. 24 Cost. ha “valore preminente, essendo il diritto di difesa inserito nel quadro dei diritti inviolabili della persona”, pertanto, “esso non potrebbe essere sacrificato in vista di altre esigenze”…).

  • La legislazione nazionale in tema di patrocinio a spese dello Stato.

In attuazione della citata norma costituzionale ed oggi degli obblighi derivanti dall’ordinamento UE, l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, nella sua formulazione attuale, è il frutto di diversi interventi legislativi finalizzati a dare concreta ed effettiva attuazione ai precetti costituzionali, conformemente alle fonti sovranazionali, attraverso l’ampliamento dell’ambito di applicazione oggettiva e soggettiva dell’istituto originario, confluito da ultimo nel DPR n. 115/2002 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, come successivamente modificato.

Le norme in materia di patrocinio a spese dello Stato sono contenute nella parte III del DPR n. 115/02, rubricata “Patrocinio a spese dello Stato”, e comprese tra gli artt. 74 e 145. In particolare, accanto alle “Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario” previste dal Titolo I (artt. da 74 ad 89), al Titolo II sono contemplate le “Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale” (artt. da 90 a 118) ed al Titolo IV le “Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario” (artt. da 119 a 145).

  • Il procedimento giurisdizionale di liquidazione degli onorari al difensore.

Il DPR 115/2002, di cui al precedente punto, all’art. 82, rubricato “Onorario e spese del difensore”, prevede:

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

  1. Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
  2. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.”

In ragione dell’esposto percorso legislativo, discendente dalla norma costituzionale e condiviso dalla citata disciplina comunitaria, la tutela dei non abbienti e l’attuazione dei principi internazionali posti a difesa del giusto processo sono poste a carico della libera ed indipendente avvocatura per il tramite di una previa determinazione calmierata delle spese di lite che questa debba sopportare e vedersi poi ristorare dall’erario per garantire la correlata attività defensionale, in disapplicazione dell’art. 91 del codice di rito.

Invero, gli importi oggetto delle liquidazioni in favore dei difensori – per disposizione interna – sono già decurtati rispetto alle tariffe previste per l’attività defensionale in regime ordinario:

  • in particolare, con riferimento al processo penale, l’art. 106-bis DPR  115/2002, rubricato “Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato”, prevede: “1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.”;   
  • con riferimento al processo civile, amministrativo, contabile e tributario, l’art. 130 DPR 115/2002, rubricato: “Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte”, prevede: “1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.”).

In forza di quanto descritto, giusta i principi nazionali e comunitari richiamati, ne consegue che solo attraverso l’assicurazione del certo sostegno economico del ceto forense impegnato nel patrocinio a spese dello Stato, esattamente con i compensi quantificati ex lege, si possa garantire l’esistenza di una difesa preparata e quantitativamente ben presente nell’intero territorio nazionale in grado di assistere i non abbienti in regime di patrocinio a spese dello Stato.

d)  Termine di impugnazione

Il provvedimento di liquidazione impugnato è stato comunicato con PEC di cancelleria del 00.00.2021 e conseguentemente il termine di 30 giorni entro il quale deve effettuarsi l’impugnazione  scade il 00/00/2021 ex art.170 dpr 115/2002 e art.15 art. 15comma 2, d.lgs 150 del 2011, come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 106 del 12 maggio 2016.

e)  Motivi dell’impugnazione

Secondo la pronuncia delle S.U. della S.C. n.10455/2015, in materia di controversie assistenziali il valore della causa va determinato in base al criterio previsto dall’art. 13comma primo, c.p.c., ossia in base all’ammontare delle somme dovute per due anni.

In ragione di ciò, l’indennità richiesta con il ricorso era pari ad €. 285,66 mensili, per l’anno 2019, e ad €. 286,81 mensili per l’anno 2020[2], importi che, ciascuno di essi moltiplicato per 13 mensilità, fanno conseguire un valore di causa pari ad €. 7.442,11, compreso nello scaglione tabellare di valore da 5.201,00 a 25.000,00 di cui al Dm 55/2014;

Il sottoscritto ricorrente ha depositato (ibidem all.2), unitamente alla richiesta di liquidazione, la propria nota specifica (ibidem all. 3), redatta in riferimento al detto scaglione (da 5.201,00 a 25.000,00). 

Orbene, con detto scaglione di valore, secondo i valori-base indicati nel D.M.55/2014 per l’attività effettivamente svolta (A) della fase di studio, (B) della fase introduttiva e (C) della fase di trattazione, si va a determinare un ammontare complessivo di €. 3.210,00, compatibile a quanto indicato in notula proforma per la liquidazione (ibidem all. 3) e confermato da quanto risulta dal fascicolo di causa che viene compiegato.

In successione, ove necessitato dalla concreta fattispecie e previa specifica motivazione –  qui assente, qualora fossero applicate le riduzioni previste dall’art. 4 comma 1 del citato DM 55/2014, cioè la riduzione del predetto importo fino al 50% e quindi i cd. “minimi tariffari” (ma il Giudice dovrebbe comunque motivare tale scelta dei minimi), il compenso da liquidare avrebbe potuto essere ridotto a complessivi €. 1.605,00, di cui (A) €. 442,50 per la fase studio; (B) €. 370,00 per fase introduttiva e (C) €. 792,50 per la fase istruttoria rappresentata dalla necessaria ctu (cfr. All.ti 6, 7 e 8) ed articolata secondo la previsione dell’art. 445 bis.

Sulla somma comunque determinata occorre poi applicare la decurtazione del 50%  prevista per i giudizi civili dal citato art. 130 del DPR 115/2002 con liquidazione finale: da ciò deriva che (I) con l’individuazione del compenso nella soglia media del DM 55/2014 si avrebbe un importo dimidiato liquidabile di €. 1.605,00 oltre ad accessori, mentre (II) – facendo riferimento ai minimi (ma comunque il Giudice, al momento della liquidazione, deve motivare la riduzione ai minimi di ogni singola attività) – si determinerebbe un importo dimidiato liquidabile di €. 802,50 oltre ad accessori.

Inoltre, proprio al fine di offrire un parametro utile a determinare i compensi in regime di patrocinio a spese dello Stato in modo coerente ed omogeneo sull’intero territorio della Repubblica, anche al fine di garantire una specifica minima di quelli che sono gli emolumenti utili a ristorare una difesa sostenuta per anni – nel corso della durata della causa – dalla sola avvocatura, esiste un protocollo redatto dal Consiglio Nazionale Forense (all.6 pag.7), secondo il quale il compenso per tali cause dovrebbe almeno essere, per le tre voci di attività indicate, pari al minimo importo di €. 1.550,00; somma alla quale andrebbe poi applicata la decurtazione del 50% ex DPR 115/2002 e quindi la liquidazione con patrocinio a spese dello Stato dovrebbe essere almeno di €.775,00 oltre ad accessori.

Peraltro, di certo con minor cogenza, al fine di offrire una determinazione minima con riferimento alla specificità territoriale ionica, è censito pur anche un protocollo in uso al Tribunale di Taranto (all.8), secondo il quale, per tale tipologia di cause la liquidazione dovrebbe essere almeno di €.600,00, oltre accessori (vedasi tabella 15, pag.19).

Nonostante tutto quanto sopra esposto ed argomentato, in difetto di ogni conosciuta e conoscibile ragione, il liquidante opposto ha determinato in soli € 500,00 il compenso in regime di patrocinio a spese dello Stato dello scrivente procuratore.

Nella fattispecie, invece, il Giudice:

– non ha fatto riferimento ad alcun protocollo;

– non ha fatto riferimento alla nota specifica;

– non ha motivato perché non ha inteso liquidare nella misura di cui alla nota specifica depositata;

– non ha indicato lo scaglione di valore al quale ha fatto riferimento;

– non ha motivato né indicato i criteri in riferimento ai quali ha liquidato soli €.500,00, andando ben al di sotto del riferimento tabellare indicato per scaglione di valore nel DM 55/2014.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avv. Fabrizio Nastri, come sopra legittimato in proprio

RICORRE

Al Presidente del Tribunale di Taranto ai sensi dell’art. 170 e segg. del T. U. Spese di Giustizia, affinchè, previa fissazione dell’udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 15 D.lvo 150/2011 e art. 702-bis, 3 comma c.p.c., con assegnazione alla parte resistente, fin d’ora individuata per le ragioni in premessa indicate nel Ministero della Giustizia, di congruo termine per la costituzione in giudizio, e con avviso che deve costituirsi non oltre dieci giorni prima dell’udienza nonché con invito alla parte resistente a costituirsi nel predetto termine ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 702-bis, 3 comma c.p.c. ed a comparire all’udienza che sarà fissata dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 702-bis, 2 comma 2 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il termine predetto, e comunque oltre dieci giorni prima dell’udienza, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 702-bis, commi 4 e 5 c.p.c.,

voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Taranto riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l’ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio.

Si allega:

  • Decreto di liquidazione;
  • Sentenza;
  • Copia provvedimento impugnato (decreto 00.00.2021 del Tribunale di Taranto) con attestazione di conformità;
  • Copia  PEC in data 00.00.2021 di comunicazione del provvedimento di liquidazione;
  • Delibera di ammissione al patrocinio del COA di Taranto del 00.00.2021;
  • Deposito nota specifica in fascicolo xxxx/2020;
  • Nota specifica;
  • Pec dott. ______ di fissazione inizio operazioni peritali;
  • Pec dott. _______ trasmissione bozza ctu;
  • Pec dott. __________ trasmissione versione definitiva ctu;
  • Protocollo CNF per liquidazione competenze patrocinio;
  • Protocollo Tribunale di Taranto per liquidazione competenze Patrocinio;
  • Ricorso ex art. 445 cpc depositato in fascicolo xxxx/2020;
  • Deposito ricorso e notifiche;
  • Copia Portale Servizi Telematici. Info fascicolo xxxx/2020.

Ove occorra si chiede fin d’ora l’acquisizione al presente procedimento di copia del fascicolo telematico n. XXXX/2020 RG (Cass. 10.01.2017 n. 365) che in ogni caso il difensore si riserva di depositare.

Dichiarazione di valore

Dichiara il difensore del il valore della presente causa, determinato in relazione alla media dei compensi usualmente liquidati per questo tipo di procedure presso il tribunale di Taranto, rientra nello scaglione fino a 1.100 euro, e che il relativo contributo unificato, va assolto nella misura di euro 98 .

Taranto, lì 00/00/2021

                                                          Avv. Fabrizio Nastri

 

 

[1] http://www.eclegal.it/recenti-chiarimenti-della-cassazione-tema-opposizione-decreto-pagamento-delle-spese-giustizia

[2] https://www.leggioggi.it/2020/01/22/pensioni-di-invalidita-2020-tutti-i-nuovi-importi-e-aumenti

 

Alessio Alberti:
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