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GRATUITO PATROCINIO: FALSA AUTOCERTIFICAZIONE NON COMPORTA SEMPRE REVOCA

ARRIVA LA CASSAZIONE SEZIONI UNITE: FALSITA’ O ERRONEITA’ DICHIARAZIONE NON COMPORTA REVOCA AMMISSIONE

FALSE DICHIARAZIONI SEMPRE PUNIBILI

GRATUITO PATROCINIO: FALSA AUTOCERTIFICAZIONE NON COMPORTA SEMPRE REVOCA. Qualche mese fa avevamo scritto del rinvio alle Sezioni Unite per la soluzione della questione: “Se la falsità o incompletezza dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti l’inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell’ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge; ovvero in tale ultima ipotesi, non incidendo sull’ammissibilità dell’istanza, ne determini la revoca soltanto nei casi espressamente previsti dagli artt. 95 e 112 del D.P.R. n. 115 del 2002” (Cass. pen. Sez. IV Ord., 04/06/2019, n. 29284).

Ne avevamo parlato qui.



Ora arriva la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 14273, depositata il 12 maggio 2020, che dirime ogni questione. Viene affermato in via definitiva il seguente principio di diritto: «la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79 c. 1 lett. c) d.p.r. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.p.r. 115 del 2002».

Avv. Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.

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Alessio Alberti:

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