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QUANDO LA DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO DEL MIGRANTE E’ TEMPESTIVA?

SCHEDA PRATICA

I TERMINI PER IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DA PARTE DEI RICHIEDENTI ASILO PER LA VERIFICA DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO

TERMINI PER LA DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO DEI RICHIEDENTI ASILO

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QUANDO LA DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO DEL MIGRANTE E’ TEMPESTIVA? Al fine di consentire l’immediata verifica della tempestività dell’azione avverso il diniego per la quale si chiede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di seguito riportiamo il riepilogo dei termini d’impugnazione dei provvedimenti resi in materia di protezione internazionale e di trasferimento (regolamento UE 604/13).

Le domande di ammissione al beneficio per cause da iniziare o già iniziate possono essere ritenute non manifestamente infondate solo se la lite è stata avviata nei termini sotto indicati, diversamente vi potrà solo essere declaratoria di inammissibilità.

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A) protezione internazionale (status di rifugiato art. 11 Dlgs 251/07 , protezione sussidiaria art. 14 Dlgs 251/07  e protezione umanitaria art. 5, co. 6, Dlgs 2986/98)

domande successive al 17 agosto 2017

per i provvedimenti amministrativi notificati dopo il 17 agosto 2017 (per effetto del DL 13/17) il procedimento è disciplinato dall’art. 35 bis Dlgs 25/08 (art. 737 c.p.c.):

  1. il provvedimento della Commissione Territoriale dev’essere impugnato a pena d’inammissibilità entro 30 giorni dalla notifica all’avente diritto avanti al Tribunale –  sezione specializzata in materia d’immigrazione, protezione internazionale, e libera circolazione dei cittadini della UE competente per territorio, il termine è di 60 giorni per i richiedenti che si trovano all’estero;
  2. il decreto del Tribunale dev’essere impugnato a pena d’inammissibilità entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento avanti alla Corte di Cassazione;
  3. non è ammessa l’impugnazione avanti alla Corte d’Appello del provvedimento del Tribunale ma fa eccezione, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, per i soli casi in cui l’azione in primo grado sia stata promossa con le forme del rito ordinario o del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. al fine di veder riconosciuta la sola protezione statuale. Infatti, a mente degli artt. 3 D.L. 13/17 convertito in L. 46/17 pur competente a decidere sulla domanda di concessione della protezione umanitaria la sezione specializzata in materia d’immigrazione, protezione internazionale, e libera circolazione dei cittadini della UE ma non può trovare applicazione la norma di cui all’art. 35 bis Dlgs 25/08 quanto al rito camerale ex art. 737 e ss c.p.c. che caratterizza le impugnazioni dei provvedimenti della Commissione Territoriale per il riconoscimento della sola protezione internazionale poiché escluso a mente dell’art. 35 e 32 Dlgs 25/08, trattandosi di domanda volta unicamente ad ottenere la sola protezione umanitaria, ma ricorre invece, per l’intervenuta l’abrogazione delle norme procedurali dell’art. 35 Dlgs 25/08 per effetto del DL 13/17, il rito ordinario con attribuzione del giudizio alla sezione specializzata ma in composizione monocratica e secondo le regole del giudizio ordinario;
  4. i procedimenti per l’impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle domande c.d. reiterate e dei provvedimenti di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione seguono le medesime procedure con il rispetto dei medesimi termini.

B)protezione internazionale (status di rifugiato art. 11 Dlgs 251/07 , protezione sussidiaria art. 14 Dlgs 251/07  e protezione umanitaria art. 5, co. 6, Dlgs 2986/98)

domande precedenti al 17 agosto 2017

  • per i provvedimenti amministrativi notificati prima  del 17 agosto 2017 il procedimento è disciplinato dall’art. 35 Dlgs 25/08 e art. 19 Dlgs 150/11 (art. 702 bis c.p.c.):
  1. il provvedimento della Commissione Territoriale dev’essere impugnato secondo le forme di cui all’art. 702 bis a pena d’inammissibilità entro 30 giorni dalla notifica all’avente diritto avanti al Tribunale –  del capoluogo del distretto di Corte d’Appello competente per territorio;
  2. l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale dev’essere impugnata a pena d’inammissibilità entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento avanti alla Corte d’Appello (la forma è quella del rito speciale – ricorso);
  3. la sentenza della Corte d‘Appello è impugnabile avanti alla Corte di Cassazione secondo le forme e termini ordinari previsti dagli artt. 360 e ss c.p.c.

C) ricorsi in materia di trasferimento secondo il Reg. UE 604/13

  • provvedimenti notificati dopo il 17 agosto 2017
  1. il provvedimento dell’Unità Dublino è impugnabile avanti al Tribunale di Roma sezione specializzata in materia d’immigrazione, protezione internazionale, e libera circolazione dei cittadini della UE secondo le forme di cui agli art. 3 bis 3 quater Dlgs 25/08 e 737 c.p.c. entro 30 giorni dalla notifica all’avente diritto;
  2. il decreto del Tribunale è impugnabile solo avanti alla Corte di Cassazione nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.
  • provvedimenti notificati prima  del 17 agosto 2017
  1. il provvedimento dell’Unità Dublino è impugnabile avanti al Tribunale di Roma ( in ragione delle ordinarie regole della competenza tenuto conto che l’Unità Dublino è unica e ha sede a Roma presso il Ministero dell’Interno) entro 30 giorni dalla notifica all’avente diritto secondo le forme di cui all’art. 702 bis c.p.c.;
  2. l’ordinanza del Tribunale è impugnabile avanti alla Corte d’Appello entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
  3. la decisione della Corte d’Appello è impugnabile secondo le forme e i termini ordinari avanti alla Corte di Cassazione.

QUANDO LA DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO DEL MIGRANTE E’ TEMPESTIVA? Riportiamo di seguito la scheda in PDF con le note in commento. La si può scaricare anche cliccando QUI.

Avv. Alberto Vigani

per Associazione Art. 24 Cost.



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Alessio Alberti:
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