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ARRIVA LA COMPENSAZIONE PER GLI STUDI IN FORMA ASSOCIATA

COMPENSAZIONE PER STUDI ASSOCIATI

Lo scorso 3 ottobre 2016 era uscita la circolare che spiegava come si poteva esercitare la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato, ne parlavamo in questa guida; ora finalmente si precisa che, ai sensi dell’articolo 1, comma 778 della Legge n. 208/2015, devono essere ammessi anche gli avvocati che esercitano la professione in forma associata o societaria.

La circolare emessa il 1 settembre 2017 ha permesso di precisare il buco della precedente circolare con la quale il Dipartimento Affari di Giustizia – in interpretazione del d.m. 15 luglio 2016 che attuava la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per compensi degli avvocati del patrocinio a spese dello stato – escludeva la compensabilità  dei crediti degli studi associati.

Invero il dato letterale del comma 788 dell’art. 1 della legge 208/2015 è privo di alcuna distinzione soggettiva sulla titolarità del credito da compensare. Peraltro, una decisione di imoeditiva dell’inclusione degli studi associati creerebbe una ingiustificabile disparità di trattamento nei confronti degli studi individuali.

Riportiamo di seguito il testo integrale della circolare 1 settembre 2017.

Avv. Alberto Vigani



***

Ministero della Giustizia, Circolare 1 settembre 2017

D.m. 15 luglio 2016 – Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato – Rettifica della circolare del 3 ottobre 2016 1 settembre 2017

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

Ai sig.ri Presidenti di Corte d’appello
ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti d’appello
ai sig.ri Presidenti di Tribunale
ai sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense
al sig. Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati
al Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale –
del Ministero dell’economia e delle finanze
LORO SEDI

E, p.c., al sig. Capo di Gabinetto (rif. nota prot. GAB n. 34668.U dell’1.9.2017)
al sig. Capo del Dipartimento
al sig. Direttore generale del bilancio e della contabilità

Oggetto: d.m. 15 luglio 2016 – Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato – Rettifica della circolare del 3 ottobre 2016 (prot. DAG n. 176638.U) sull’ammissione alla procedura dei crediti vantati da avvocati che esercitano la professione in forma associata.

Con riferimento alla circolare in oggetto, e con particolare riferimento alla questione dell’interpretazione ed applicazione dell’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato il 15.7.2016 e concernente la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato, si rappresenta che, all’esito di apposita interlocuzione interna (avviata su impulso del Consiglio nazionale forense), si è pervenuti alla conclusione per cui debbano essere ammessi alla procedura di compensazione in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 778, della legge n. 208/2005, tutti gli avvocati, anche ove esercenti la professione in forma associata o societaria.
A sostegno di tale opzione interpretativa, giova in sintesi riportare quanto opportunamente evidenziato dall’Ufficio legislativo, e in particolare:

che, a livello di norma primaria, “non viene fatta alcuna specificazione soggettiva sulla titolarità del credito” da portare in compensazione, parlando la norma del comma 788 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di “soggetti che vantano crediti”;
che “questo profilo soggettivo va tuttavia definito, poiché, diversamente, si ammetterebbero alla compensazione anche soggetti non avvocati, come ad esempio soggetti cessionari del credito”;
che “va effettuata quindi un’operazione ermeneutica che valorizzi il richiamo, contenuto della norma, alla connotazione del credito oggetto di possibile compensazione”, che per l’appunto “si riferisce alle spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e ss. del T.U. 115 del 2012 sulle spese di giustizia”;
che, “posto quanto sopra, si può ritenere che la norma primaria autorizzi la compensazione di crediti riconducibili all’attività dell’avvocato-difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato senza che possa essere consentita una distinzione tra soggetti legittimati: vale a dire l’avvocato che esercita individualmente la professione e l’avvocato che la esercita in forma associata o societaria”;
che, diversamente opinando, si determinerebbe “una disparità di trattamento tra il professionista individuale ed il professionista associato, entrambi chiamati ad esercitare la difesa personalmente”;
che inoltre “il soggetto tenuto all’adempimento degli obblighi fiscali, in caso di prestazione resa da un avvocato facente parte di un’associazione, è lo stesso ente e non il professionista singolo”, con la conseguenza che “risulterebbe irragionevole ed ingiustificata una disparità di trattamento tra professionisti che prestano la medesima attività e che maturano il medesimo credito ammesso al meccanismo di compensazione in parola per il solo fatto di aver optato o meno per una organizzazione collettiva della professione”.

Orbene, alla luce di tali condivisibili osservazioni, la circolare in oggetto deve essere rettificata nel senso che, laddove è scritto che “non può essere esercitata l’opzione di compensazione per le fatture intestate a studi associati, avendo il credito maturato dall’avvocato a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio (ex art. 80 d.P.R. n. 115/2002) natura individuale”, debba leggersi che, invece, tale opzione è possibile anche per le fatture intestate a studi associati.

Si raccomanda alle SS.LL. di assicurare ampia diffusione della presente presso gli Uffici giudiziari di rispettiva competenza.

Il Presidente del Consiglio nazionale forense vorrà porre in essere ogni attività utile ad assicurare analoga diffusione presso tutti gli avvocati.

La presente nota viene inviata altresì alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e al Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del Ministero dell’economia e delle finanze, per la predisposizione delle conseguenti modifiche operative sulla piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Roma, 1 settembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati

Alessio Alberti:
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