X

RICORSO CONTRO COMPUTAZIONE RENDITA INAIL PER REDDITO GRATUITO PATROCINIO

ESEMPIO RICORSO CONTRO ERRATA IMPUTAZIONE DELLA RENDITA INAIL NEL REDDITO IMPONIBILE

SI COMPUTA LA RENDITA INAIL? ECCO IL RICORSO

Uno dei criteri per definire l’ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato è il suo rientrare nei requisiti soggettivi. Fra questi, il più rilevante è il rispetto della soglia reddituale e l’esatta identificazione dei parametri che la determinano.

Diventa perciò essenziale comprendere quali sono le voci reddituali che vanno computate e se alcuni elementi di rilevanza economica vadano esclusi. Sul punto, si è in passato ritenuto che la rendita INAIL non vada computata in quanto rappresentativa di un mero risarcimento dello stato di invalidità del percipiente.

Purtroppo, in tempi recenti si è visto pronunciarsi in senso opposto e, così, è divenuto necessario attivarsi in impugnazione con il rigetto avanti il giudice competente per il merito.

Riportiamo di seguito un esempio di ricorso ex art. 702 bis cpc per chiedere l’ammissione al giudice di appello competente della causa per la quale è chiesta tutela in regime di patrocinio a spese dello Stato.

Davide Del santo

Associazione Art. 24 Cost.

Avanti il

PRESIDENTE DELLA

CORTE D’APPELLO DI ROMA

RICORSO IN OPPOSIZIONE

ex art. 99 o art. 170 del d.P.R. n. 115/2002

per il signor Paolo Rossi (c.f. GLT ________), residente in Venezia alla via Strada Nuova n. 1, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Verdi (c.f. _______________) del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giorgio Bianchi in Roma, Corso Libertà n. 12, giusta procura in calce al presente atto, con istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dimessa il data __ luglio 2016 al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con riserva di produrre la delibera di ammissione non appena disponibile.

il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo pec _______________) o al numero fax _______________)

ricorrente opponente

contro

l’AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. ___________), in persona del direttore in carica, presso la Direzione provinciale di Roma I – Ufficio territoriale di Roma 1 a 10121 Roma in Corso Bolzano n. 30,

nonché contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (c.f. 8018 4430 587), in persona del ministro in carica, con sede a 00186 Roma in via Arenula n. 70, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Roma (c.f. 8010 1970 012) a 10129 Roma in Corso Stati Uniti n. 45,

opposti

avverso

il decreto di rigetto di ammissione al patrocinio a spese dello stato emesso dalla Corte d’Appello di Roma, I sezione civile, il 1 giugno 2016, depositato e comunicato il 10 giugno 2016 nella causa R.G.C.C. n. ____/2016 (doc. 1).

  

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. Il 24 novembre 2015 il signor Paolo Rossi ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (doc. 2) per promuovere appello avanti la Corte d’Appello di Roma avverso la sentenza n. ____/2015 depositata il 20/07/2015 del Tribunale ordinario di Alessandria.
  2. Il 20 febbraio 2016, l’Ufficio patrocinio a spese dello Stato dell’Ordine degli Avvocati di Roma chiedeva al richiedente ammissione al beneficio di far certificare la propria rendita INAIL (nonché il reddito della sig.ra Geloso – saltuaria frequentante – nonché autocertificare il proprio c/c bancario ed il reddito catastale degli immobili).
  3. Il 07 aprile 2016, per il tramite dello studio dell’Avvocato Francesco Verdi del Foro di Venezia, il sig. Rossi produceva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma copia della documentazione richiesta restando a disposizione per ogni eventuale integrazione.
  4. Fra i documenti inviati il 7 aprile 2016 vi era anche comunicazione dell’INAIL – sede di Venezia– attestante la rivalutazione 2015 delle Rendita Annua Base versata dall’istituto in ragione dell’inabilità di grado pari al 50% patita dal sig. Rossi (doc. 3).
  5. Il 26 maggio 2016 il consigliere segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha comunicato copia della delibera di rigetto dell’istanza ove si dichiara inammissibile la medesima istanza di concessione del beneficio “per carenza dei presupposti di reddito di cui all’art. 76 DPR 30.05.2002 n. 115”; in premessa detta delibera vedeva richiamati i documenti dimessi, segnatamente riportando “visti i documenti prodotti e, in particolare, autocertificazione concernente le condizioni reddituali del nucleo familiare/convivente dell’interessato (reddito superiore ai limiti di cui all’art. 76 DPR 30.05.2002: reddito 12872,88 RENDITA INAIL) (doc. 4);
  6. Il 13 giugno 2016 (controllare) il sig. Paolo Rossi riproponeva, ex art. 126, co. 3, del d.P.R. n. 115/2002, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla Corte d’Appello di Roma, giudice competente per il giudizio per il quale il sig. Rossi chiedeva l’ammissione al beneficio (doc. 5).
  7. La Corte d’Appello di Roma, I sezione civile, con decreto emesso il 23 giugno 2016, depositato e comunicato? il 28 giugno 2016 (doc. 1), rigettava anch’essa l’istanza di ammissione al beneficio motivando che

l’art. 76 co 3 DPR n.115/2002 dispone espressamente per il patrocinio a spese dello Stato che, “ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) …”; ne consegue che, ai fini della individuazione del limite di reddito individuato al comma 1 dell’art.76 cit. per l’ammissione al gratuito patrocinio si deve tenere conto anche della rendita INAIL, pur non soggetta ad IRPEF;

ritenuto che il reddito di Paolo Rossi, individuato secondo le indicazioni che precedono, supera pacificatamene il limite di € 10.628,16 individuato dall’art. 76 co 1 cit., anche senza considerare il reddito derivante dagli immobili di proprietà e gli ulteriori redditi della persona convivente.

  

Il sig. Paolo Rossi propone ora opposizione al succitato decreto per il seguente motivo.

Erronea inclusione della rendita per inabilità permanente nel cumolo dei redditi rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

L’art. 76 del d.P.R. n. 115/2002 dispone che:

  1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.

  2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

  3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Poiché la rendita per inabilità permanente al 50%, pari ad € 12.872,88 annui, di cui beneficia il Rossi è esente da IRPEF, il Collegio che ha emesso il decreto ora opposto ha fatto erroneamente discendere, ai sensi del comma 3 del succitato articolo, che tale rendita, non soggetta ad imposizione fiscale, sarebbe da includere nel conteggio dei redditi rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,.

In realtà la questione non verte sul fatto che la rendita INAIL sia un reddito soggetto o meno a IRPEF, essendo irrilevante stante quanto disposto dall’articolo 76 citato, ma sul fatto che la rendita INAIL non può proprio essere considerato un reddito, anche esente, e ciò perché non possono essere inclusi nella definizione di reddito “entrate” che in realtà non sono altro che somme corrisposte a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore di situazioni di invalidità, disabilità o inabilità.

Del resto anche precedentemente, in altri casi di benefici per cui bisogna considerare anche redditi esenti e non imponibili, varie circolari del Ministero delle Finanze, tra cui la n. 23 (prot. 8/870) del 20 giugno 1986, prevedevano che “ogni qual volta un beneficio di natura tributaria o extratributaria sia subordinato a limiti di reddito fisicamente determinati o determinabili, le rendite infortunistiche INAIL non debbono essere considerate, dal momento che, avendo natura risarcitoria, esse non entrano in nessun caso nel computo dei “redditi esenti” di cui all’articolo 3 del decreto legge 528 del 1984”. Quest’ultimo articolo, analogamente al gratuito patrocino, prevedeva che “chiunque intenda fruire di deduzioni, di detrazioni o agevolazioni, di assegni o indennità o di prestazioni socio-sanitarie, subordinati al possesso di determinati ammontari di reddito complessivo o di reddito assoggettabile ad imposta o di reddito imponibile, deve tener conto ai fini dei predetti ammontari anche dei redditi esenti”.

Ancora più esplicite sono poi le recentissimamente pronunce del Consiglio di Stato, IV sezione, il 29 febbraio 2016 in tre sentenze di appello (nn. 838, 841 e 842) che confermavano altrettante sentenze emesse dal TAR per il Lazio, I sezione, il 21 febbraio 2015 (nn. 2454, 2458 e 2459) che hanno discusso di analoga questione riguardante l’inclusione ai fini ISEE di queste rendite.

Tali giudizi amministrativi hanno annullato l’art. 4, comma 2, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 che prevedeva che

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti: […] f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)

poiché in violazione delle disposizioni del legislatore che con il decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, prevedeva che

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare… entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’… (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale”.

Il Consiglio di Stato ha affermato (doc. 6) che “l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa”.

Ha inoltre affermato che “deve il Collegio condividere l’affermazione degli appellanti incidentali quando dicono che «… ricomprendere tra i redditi i trattamenti… indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito -come se fosse un lavoro o un patrimonio- ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una “remunerazione” del suo stato di invalidità… (dato) … oltremodo irragionevole … (oltre che) … in contrasto con l’art. 3 Cost. …».

Orbene, anche per il gratuito patrocinio si tratta di identica questione affrontata dai giudici amministrativi per l’ISEE.

Il legislatore con il comma 3 dell’art. 76 del d.P.R. n. 115/2002 ha infatti solo previsto che “si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”; interpretando tale norma includendo anche le indennità per inabilità permanente vorrebbe dire commettere lo stesso errore del Governo nella stesura del decreto attuativo dell’ISEE, errore che è stato bocciato sia dal TAR che dal Consiglio di Stato.

Ne discende che ha errato il Collegio ad includere, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la somma di € 12.872,88 derivante da rendita INAIL di Paolo Rossi.

La somma complessiva dei redditi del signor Paolo Rossi, rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è quindi, come dichiarato nell’istanza di ammissione, pari a € 6.000,00, quindi inferiore al tetto reddituale di € 11.528,41.

Al più, anche cumulando il reddito annuale della persona che talora frequenta, signora Loredana Geloso, l’importo va maggiorato di € 3.600,00, per un complessivo di € 9.600,00, sempre quindi inferiore al tetto reddituale di € 11.528,41.

Al fine poi di dimostrare la non manifesta infondatezza della pretesa per cui si chiede l’ammissione al beneficio, come nell’istanza di ammissione, si produce copia dell’atto di citazione in appello notificato (doc. 7), iscritto al ruolo generale n. non so del contezioso civile. Si evidenza che la non manifesta infondatezza dell’appello dovrebbe essere ora evidente posto che il Collegio lo stesso ha ritenuto lo stesso avere ragionevole probabilità di essere accolto, avendo superato il cosiddetto “filtro d’appello” di cui all’art. 348-bis c.p.c. DIPENDE SE HA PASSATO FILTRO ALLEGARE VERBALE IN TAL CASO SE NO TOGLIERE

Il decreto dovrà quindi essere riformato, ammettendo il sig. Paolo Rossi al patrocinio a spese dello Stato, con effetti a partire dalla data di presentazione dell’istanza originaria al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ovvero l’8 febbraio 2016 (doc. 2), giusta Cassazione, II sezione civile, sentenza n. 24729/2011.

  

Tutto ciò premesso, il signor Paolo Rossi, come sopra rappresentato e difeso,

ricorre all’Illustrissimo Presidente della Corte d’Appello di Roma

affinché, ai sensi dell’art. 702-bis, comma 3, c.p.c., Voglia fissare con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza;

invita

l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero della Giustizia convenuti a costituirsi entro il termine predetto ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 702-bis, comma 3, c.p.c., ed a comparire, nell’udienza che verrà fissata, dinanzi al Giudice designando ai sensi dell’art. 702-bis, comma 2, c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini, e comunque oltre il termine di dieci giorni dalla prima udienza, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 702-bis, commi 4 e 5, c.p.c. e con l’avvertimento che in caso di mancata costituzione si provvederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

  • nel merito in via principale, in riforma del decreto di rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ora opposto, ammettere il sig. Paolo Rossi al patrocinio a spese dello Stato con effetto retroattivo dall’8 febbraio 2016 nella causa ora incardinata avanti la Corte d’Appello di Roma avente R.G. n. non so C.C.;

  • con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

Si producono:

  1. copia decreto di rigetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opposto;
  2. copia istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
  3. copia certificato rendita INAIL per l’anno 2015 di Paolo Rossi;
  4. copia delibera di rigetto dell’istanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dell’istanza;
  5. copia istanza ripresentata alla Corte d’Appello di Roma;
  6. copia sentenza n. 842/2016 del Consiglio di Stato;
  7. copia atto di citazione in appello notificato;

Si dichiara che il presente procedimento rientra in quelli di cui all’art. 13, comma 1, lettera b del d.P.R. n. 115/2002 e pertanto il contributo unificato è determinato in misura fissa di € 98,00.

Con osservanza.

Roma, 11 luglio 2016

avv. Francesco Rossi

Alessio Alberti:
Related Post