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GRATUITO PATROCINIO: EMENDAMENTO DDL CONCORRENZA PER RECUPERO CREDITI PROFESSIONISTI

IL DDL ANTICRISI X AVVOCATI E PROFESSIONISTI DIVENTA EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA’
PROPOSTO IL RECUPERO CREDITI DEI PROFESSIONISTI CON ESENZIONI DA GRATUITO PATROCINIO

Recupero crediti professionisti

Alcune settimane fa abbiamo scritto di un progetto dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura che propone un aiuto per superare la crisi del settore dei lavoratori del mondo professionale, fra cui gli Avvocati, estendendo al recupero credito dei professionisti le esenzioni di contributo unificato e bolli del gratuito patrocinio.

L’iniziativa OUA è ora già in DDL abbinato alla riforma Berruti: AC 2921 (art. 15). Presso la Camera dei Deputati è quindi pronta una proposta di legge a iniziativa 5Stelle (Andrea Colletti) che potrebbe azzerare in pochi mesi i costi del recupero crediti di tutti i professionisti.

DDL X ESENZIONI GRATUITO PATROCINIO X RECUPERO CREDITI PROFESSIONALI

Mentre la riforma del processo civile va avanti in commissione giustizia alla Camera, si apre una possibilità anche al Senato in commissione industria, commercio e turismo grazie al deposito di una proposta di integrazione da parte dei senatori Buemi e Longo.

Ora l’esenzione per il recupero crediti dei professionisti senza contributi unificati e imposte diventa emendamento alla legge di stabilità (DDL 2085) in discussione alla X Commissione del Senato: lo trovi qui sul sito del Senato al punto 47.0.7
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=17&id=46060

Il testo integrale dell’emendamento è invece qui di seguito.

Alberto Vigani
coordinatore OUA commissione patrocinio a spese dello Stato

 

47.0.7

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni per la concorrenza in ambito forense)

1. L’articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

–”Articolo 131 (L) – (Effetti dell’ammissione al patrocinio) 1. – Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;

b) l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile;

d) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

e) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

4. Sono spese anticipate dall’erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore, con l’esclusione dell’ipotesi in cui lo stesso, agisca in proprio per il recupero giudiziale di propri crediti maturati nell’esercizio dell’attività professionale;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e) le spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f) le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell’articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte”.

2. L’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 è sostituito dal seguente:

”Articolo unico. – 1. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi’alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nonché gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall’esercizio di una libera professione, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare. delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile”.

3. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

”1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché quelli per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall’esercizio di una libera professione e per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1”».

Alessio Alberti:
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