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ESTENSIONE ESENZIONI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER RECUPERO CREDITI PROFESSIONALI

RICETTA ANTICRISI X AVVOCATI: RECUPERO CREDITO CON ESENZIONI DA GRATUITO PATROCINIO

Recupero crediti professionisti

L’OUA propone di aiutare la crisi del settore dei lavoratori del mondo professionale, fra cui gli Avvocati,  estendendo al recupero credito dei professionisti le esenzioni di contributo unificato e bolli del gratuito patrocinio.

Si è partiti dal prendere atto che la crisi economica sta falcidiando il mondo delle professioni  avviene anche a causa della progressiva crescita degli insoluti dei lavoratori autonomi delle libere professioni.

La congiuntura economica e le difficoltà a recuperare i crediti professionali stanno sempre più portando la categoria dei professionisti, partendo dagli avvocati per arrivare veterinari, alla irreversibile erosione reddituale.

Il mancato pagamento del compenso professionale da parte del cliente è oramai diventato un evento epidemico che incide gravemente sul reddito di molti professionisti, i quali spesso, in assenza di liquidità, sono costretti a prendere atto di non poter sostenere i costi di gestione del recupero del credito e, per l’effetto, dover rinunciare definitivamente al frutto del proprio lavoro.

Per questa ragione una misura che aiuterebbe non poco i professionisti nella tutela delle loro ragioni (ed anche di quelle dell’erario) consiste nell’alleggerire il peso delle procedure di recupero crediti anche riducendone il costo cagionato da imposte e bolli prelevati dallo Stato.

Appare perciò da sostenere l’idea proposta da MF di estendere alle procedure giudiziali aventi ad oggetto il recupero del credito costituito da compenso professionale il regime fiscale agevolato previsto per le controversie individuali di lavoro professionale: infatti,  in tali procedure vi è la gratuità dalle spese processuali (legge n. 533/1973 art. 10), salvo che per l’onere di pagamento del contributo unificato ridotto (introdotto nel 2011 anche per tali controversie). Quest’ultimo è però previsto nella misura della metà rispetto a quello previsto per le cause ordinarie,  ma vi è l’esenzione totale nei confronti dei professionisti che risultino essere titolari di un reddito (lordo e familiare) inferiore al triplo del limite fissato per l’accesso al gratuito patrocinio: ovvero, ad oggi, € 11.528,41 x 3 (oltre € 34.500,00).

Proprio alla luce dell’indubbia utilità di questa proposta di riforma vi è stata l’immediata adesione dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura che ha deliberato all’unanimità il suo sostegno chiedendo alle forze politiche, al Ministro di Giustizia ed al Ministro dell’Economia di intervenire all’uopo avanti ogni sede competente.

La scelta appare lodevole e l’applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato può essere lo strumento utile per agevolare una situazione di bisogno che interessa svariate centinaia di migliaia di professionisti italiani.

E vale anche per gli Avvocati.

Grazie OUA.

Di seguito riportiamo il testo integrale della mozione.

Victor Rampazzo



 

MOZIONE ASSEMBLEA OUA 25 SETTEMBRE 2015

PROPOSTA DI ESTENSIONE DELLE ESENZIONI / RIDUZIONI DAL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI PREVISTE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ALLE PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO RELATIVO A COMPENSI PROFESSIONALI

L’Assemblea dei Delegati OUA riunitasi in Rimini 25 settembre 2015, nell’interesse superiore del paese ed in difesa dei diritti dei cittadini,

Premesso che

1) La crisi economica sta falcidiando il mondo delle professioni e ciò accade (oltre che per l’aumentare dei costi e degli oneri, pure fiscali, legati all’attività professionale) anche a causa della progressiva crescita degli insoluti, che colpiscono con sempre maggior incidenza i piccoli e medi professionisti.

2) Tutti gli indicatori dimostrano che oggi i professionisti, e fra loro anche gli Avvocati, sono titolari di redditi spesso inferiori a quelli percepiti dai lavoratori dipendenti inquadrati nei livelli più bassi della contrattazione collettiva.

3) Non può tacersi come questo stato di crisi e di depauperamento dei livelli reddituali dei professionisti sia imputabile anche a scelte politiche che, nel nome di un principio di libera concorrenza, hanno inciso nel mercato delle prestazioni professionali, rendendo la figura del professionista indifesa ed alla totale mercé delle più spietate logiche di mercato senza preservare la garanzia di una difesa libera ed indipendente da attuarsi anche attraverso la tutela di una prestazione professionale il cui compenso non sia soggetto in assoluto alla logica del massimo ribasso.

4) Anche per queste ragioni, il mancato pagamento del compenso professionale da parte del cliente è oramai diventato un elemento che incide gravemente sul reddito di molti professionisti, i quali spesso, in assenza di liquidità, sono costretti a rinunziare al recupero del credito a causa dei costi che la procedura comporta.

5) Il fenomeno sopra descritto sta assumendo proporzioni epidemiche, ed è certamente una delle principali cause dell’indigenza in cui ormai versano centinaia di migliaia di professionisti e le loro famiglie, dato che il compenso per il professionista ha la stessa funzione della retribuzione per il lavoratore dipendente: quella di garantire la sopravvivenza del lavoratore.

6) Peraltro, il mancato pagamento del compenso professionale produce pure un danno all’erario, giacché per i professionisti vige il principio di cassa, ossia il reddito è costituito dai compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta, detratte le spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione (art. 54 d.p.r. 917/1986): pertanto il mancato pagamento di un compenso professionale, si traduce, per lo Stato, in mancata percezione del relativo onere fiscale, costituito da iva, imposta irpef ed eventuale ritenuta d’acconto.

7) Ne consegue che il recupero del credito del professionista è interesse non solo del lavoratore, ma anche della collettività, e deve quindi essere sostenuto ed incentivato.

8) Una misura che aiuterebbe non poco i professionisti nella tutela delle loro ragioni (ed anche di quelle dell’erario) consiste nell’estendere alle procedure giudiziali aventi ad oggetto il recupero del credito costituito da compenso professionale il regime fiscale agevolato previsto per le controversie individuali di lavoro professionale, ove, come è noto vige il principio di gratuità dalle spese processuali (legge n. 533/1973 art. 10), salvo che per l’onere di pagamento del contributo unificato (introdotto nel 2011 anche per tali controversie), il quale contributo tuttavia è dovuto nella misura della metà rispetto a quello previsto per le cause ordinarie, ed in ogni caso persiste l’esenzione nei confronti di coloro che risultino essere titolari di un reddito (lordo e familiare) inferiore al triplo del limite fissato per l’accesso al gratuito patrocinio (cfr. art. 76 d.p.r. 115/2002).

Considerato che:

● la Costituzione Italiana riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica ed un diritto essenziale della persona, che anche tramite esso consegue libertà, dignità e riconoscimento sociale (cfr. Cost. artt. 1, 4 e 35 e ss.).
● Nella nozione di “lavoro” deve senz’altro includersi, accanto al lavoro subordinato, anche il lavoro autonomo, di cui i professionisti sono fondamentale espressione.
● E’ indubbio che il compenso per il professionista svolge la medesima funzione della retribuzione per il lavoro subordinato: garantisce il sostentamento della persona, la sua libertà, la sua dignità.
● La natura prevalentemente personale dell’esercizio della professione, peraltro, conferma la natura e funzione del compenso nei termini esplicitati, tant’è che la giurisprudenza prevalente riconosce come vigente il principio di “equità del compenso professionale”, presidiato nel lavoro subordinato dall’art. 36 Cost.
● Non vi è alcuna ragione, dunque, per non estendere le esenzioni e riduzioni dal pagamento delle spese processuali previste per le controversie di lavoro, alle procedure di recupero del credito relativo a compensi professionali, giacché soccorre la medesima ratio: un principio di tutela del lavoro, che non deve essere ostacolato da oneri di natura economica.
● Tale misura si rende tanto più necessaria, se si considera che nell’attuale pano contesto economico e sociale, i professionisti sono lavoratori deboli, in quanto privi di adeguati strumenti di sostegno al reddito (nonché di minimi tariffari a cui ancorare la tutela del l’attuazione del principio dell’equità del compenso professionale sopra menzionato).
● Peraltro, il professionista recuperando il credito legato al suo compenso professionale, agisce per il recupero anche degli oneri fiscali gravanti sul compenso medesimo, quali iva ed eventuale ritenuta d’acconto, ed inoltre, conseguendo soddisfazione del diritto, l’importo recuperato va ad aumentare il patrimonio fiscalmente imponibile del professionista stesso, così realizzando un beneficio all’intera collettività.

Tutto ciò premesso e considerato, l’Assemblea dei Delegati OUA

CHIEDE

Al Ministero di Giustizia, in concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze per quanto di sua competenza, di porre in essere ogni necessaria iniziativa, anche innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, affinché venga esteso il regime delle spese di giustizia previsto per le controversie individuali di lavoro ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall’esercizio di una libera professione o, in subordine, quantomeno la prenotazione a debito di contributi e bolli per tutte dette procedure come nell’ipotesi del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti estendendo alla materia l’applicazione dell’art. 131 comma II DPR 115/2002, ammettendo al patrocinio a spese dello Stato l’avvocato che agisce in proprio per il recupero dei propri crediti professionali con l’esclusione dell’anticipazione a carico dell’erario dei compensi del medesimo professionista. A tal fine, in via prioritaria, si propone la presentazione di un DDL di iniziativa del governo per adottare le seguenti modifiche normative (le modifiche sono evidenziate in grassetto e corsivo):

1) Si propone di modificare l’articolo unico di cui alla legge n. 319/1958 nel seguente testo (le modifiche sono evidenziate in grassetto e corsivo): LEGGE 2 aprile 1958, n. 319 ­ Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro Articolo unico Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nonché gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall’esercizio di una libera professione​, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1­bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618­bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.

2) Si propone di modificare l’art. 9 del D.P.R. n. 115/2011 nel seguente testo (le modifiche sono evidenziate in grassetto e corsivo):
D.P.R. 115/2011 ­ ART. 9 (Contributo unificato) […]
1­bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché quelli per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall’esercizio di una libera professione e per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e’ dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1.

L’ASSEMBLEA OUA
RIMINI 25 SETTEMBRE 2015

Alessio Alberti:

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  • HO UN AVVOCATO CHE HA FATTO ISTANZA AL GIUDICE PER AVERE IL PATROCINIO GRATUITO HA CERTIFICATO CHE SONO DISOCCUPATA E NON HO ALCUN REDDITO. RISPOSTA NON ACCETTATO.
    FACCIO PRESENTE CHE SONO INVALIDA AL 100% CON INABILITA’ AL LAVORO DA AGOSTO HO UN TUMORE MALIGNO CHE STO CURANDO, LE MIE UNICHE ENTRATE SONO 290 € DI PENSIONE. PAGO 20,73 DI AFFITTO (POPOLARE) E MI AIUTA MIA MADRE.
    ORA VOGLIO FARE RICORSO.
    SALUTI.

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