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INTERPELLANZA SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER LE VITTIME DI REATI SESSUALI

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – CAMERA 12/20/2014

Vittima della violenza sessuale e gratuito patrocinio

Riportiamo il testo dell’interrogazione dei deputati del Partito Democratico Verini e Giuliani che chiede conto al ministro di Giustizia circa l’effettivo stanziamento dei fondi previsti con legge n. 119 del 2013, per estendere  l’accesso al patrocinio dello Stato per le vittime di violenza sessuale senza limiti di reddito.

Il 28 gennaio 2015 risponde in aula il Viceministro Enrico Costa che da atto dei fondi stanziati nel 2013 per il patrocinio a spese dello Stato nel solo settore penale, che hanno dato assistenza processuale a 129.354 persone, a fronte delle 150.903 richieste, con un costo complessivo a carico dello Stato di 100,85 milioni di euro per gli onorari ai difensori.

Precisa altresì che le richieste di accrediti di somme da parte degli uffici giudiziari, da prelevarsi sul capitolo di competenza, non sono distinte per il gratuito patrocinio relativo ai predetti reati di natura sessuale (di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-octies e 612-bis codice penale) né con riferimento ad alcuna tipologia di reato diversa da quelle indicate nella legge n. 119 del 2013, ma riguardano tutte le spese relative al gratuito patrocinio ed ancor più in generale, tutte le spese di giustizia sopportate dall’ufficio giudiziario in un determinato periodo temporale.

Di seguito si evidenza che l’assegnazione di nuove risorse umane in riassegnazione, oltre a discendere una maggiore funzionalità degli uffici (in particolare quelli romani), potrà determinarsi una accresciuta celerità della liquidazione del gratuito patrocinio degli onorari, anche in relazione ai procedimenti oggetto dell’interrogazione.

Alex West

Redazione Art. 24 Cost.

VERINI WALTER: PARTITO DEMOCRATICO 12/20/2014 – GIULIANI FABRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 20/12/2014

COMMISSIONE (GIUSTIZIA) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: RISPOSTA GOVERNO – COSTA ENRICO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione presentato da VERINI Walter – Sabato 20 dicembre 2014, seduta n. 354

VERINI e GIULIANI.

Al Ministro della giustizia . — Per sapere –

premesso che:

  1. con decreto-legge, n. 11 del 2009 si è stabilito l’accesso al patrocinio dello Stato per le vittime di violenza sessuale, a prescindere dalle condizioni di reddito;
  2. con legge n. 119 del 2013, medesima facoltà si è estesa alle vittime dei reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-octies e 612-bis codice penale;
  3. l’articolo 2, comma 3, precisa anche che ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l’anno 2013 e a 2,7 milioni di euro al decorrere dall’anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2013 e 400.000 euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2013, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l’anno 2014, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e quanto a 2,3 milioni di euro per l’anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio;
  4. dall’introduzione delle norme sopra indicate, i già significativi ritardi del pagamento degli onorari liquidati ai difensori che patrocinano a spese dello Stato sono divenuti ormai insostenibili, considerato che per gli studi professionali specializzati nell’assistenza alle donne vittime di violenza di genere essi costituiscono prevalente fonte di reddito;
  5. a partire dal 2013, per legge tutte le vittime dei reati sopra indicati vengono assistite beneficiando del patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dalle condizioni di reddito;
    nel foro di Roma, in particolare, la situazione è particolarmente allarmante: si è ancora in attesa di pagamento di liquidazioni emesse per procedimenti definiti nel 2011 per fatti denunciati nel 2005, se non addirittura precedenti considerata la complessità dei processi di violenza di genere;
  6. ciò è riconducibile non solo alla lamentata carenza di fondi, ma anche alle gravissime scoperture dell’organico del personale degli uffici giudiziari come rappresentato dal presidente del tribunale di Roma dottor Mario Bresciani con note del 2 febbraio 2014 e del 17 ottobre 2014 indirizzate al Ministro della giustizia, al Consiglio superiore della magistratura;
  7. in particolare il Presidente, in data 14 ottobre 2014 (allegato 3 nota 17 ottobre 2014), ha disposto di procedere prioritariamente alle attività urgenti di cancelleria indicate nel medesimo provvedimento, e solo successivamente di provvedere alle liquidazioni dei compensi ai difensori;
  8. è evidente che da ciò deriva ulteriore e notevole ritardo nel pagamento degli onorari agli avvocati patrocinanti a spese dello Stato sia a favore delle vittime così come degli imputati con reddito inferiore a 11.369 euro come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
  9. tali gravi carenze di fatto compromettono il diritto di difesa, costituzionalmente garantito per tutti, e rendono insostenibile la specializzazione nella difesa dei diritti delle donne vittime di violenza di genere, invocata da atti internazionali, europei e interni al nostro ordinamento

–: di quali informazioni il Ministro interrogato sia in possesso circa l’effettivo stanziamento dei fondi previsti dall’articolo sopra indicato e se non intenda chiarire le modalità di erogazione degli stessi, nel caso siano già stati trasferiti agli uffici competenti. (5-04347)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 gennaio 2015 nell’allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia) 5-04347

Con decreto-legge n. 11 del 2009 e legge n. 119 del 2013 è stato introdotto il patrocinio a spese dello Stato, senza alcun limite di reddito, per le vittime dei reati di violenza sessuale, il cosiddetto stalking, maltrattamenti familiari ed altre fattispecie similari.

In attuazione della legge n. 119 del 2013, l’importo dello stanziamento per il patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dai reati in oggetto è stato quantificato in euro 2.700.000,00 sia per l’anno 2014, che per il 2015 e le risorse, già stanziate – sono state iscritte, con D.M.T. n. 95121/2013, nel bilancio del Ministero della giustizia sul capitolo 1360 – spese di giustizia – dove gravano tutte le spese del processo civile e penale, comprese quelle riguardanti il patrocinio a spese dello Stato.

In base ai dati forniti dagli uffici giudiziari alla Direzione generale della giustizia civile del Ministero, per l’anno 2013 le persone ammesse al beneficio ammontano, nel solo settore penale, a 129.354, a fronte delle 150.903 richieste, con un costo complessivo a carico dello Stato di 100,85 milioni di euro per gli onorari ai difensori.

È opportuno rilevare che sono gli uffici giudiziari a detenere le specifiche informazioni relative ai reati per i quali l’ammissione delle vittime al beneficio prescinde dalle condizioni reddituali, unitamente alle informazioni riguardanti, in via ordinaria, i casi in cui l’ammissione al beneficio è subordinata alla verifica del limite di reddito non superiore a 11.369, 24 euro.

Ciò posto, ritengo di dover precisare che la specificità di tale stanziamento non può incidere sull’eventuale ritardo nella liquidazione delle parcelle ai difensori. Infatti le richieste di accrediti di somme da parte degli uffici giudiziari, da prelevarsi sul capitolo di competenza, non sono distinte per il gratuito patrocinio relativo ai predetti reati né con riferimento ad alcuna tipologia di reato diversa da quelle indicate nella legge n. 119 del 2013, ma riguardano tutte le spese relative al gratuito patrocinio ed ancor più in generale, tutte le spese di giustizia sopportate dall’ufficio giudiziario in un determinato periodo temporale.

Le modalità di erogazione di tali fondi, pertanto, non sono dissimili dalle uscite per il pagamento delle altre spese di giustizia.
Per quanto concerne l’aspetto, pure segnalato dall’onorevole interrogante relativo al Tribunale di Roma, in merito ai ritardi nelle liquidazioni per il patrocinio a spese dello Stato imputabili all’insufficienza di personale amministrativo preposto in detta sede a tale attività, occorre inserire la questione nell’ambito del complessivo quadro nazionale.
Faccio presente che l’attuale situazione nazionale del personale amministrativo ed UNEP prevede la presenza di 35.461 unità, rispetto ad una dotazione organica prevista di 44.110 unità.
Risultano, pertanto, vacanti circa 8.675 posti, con una scopertura media nazionale del 19,67 per cento.

I decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, al fine di perseguire una distribuzione razionale delle competenze e delle risorse umane e materiali attraverso la concentrazione delle attività e dei servizi, hanno previsto la soppressione di alcuni tribunali e procure, delle sezioni distaccate di tribunale e di un importante numero di uffici del giudice di pace, con il conseguente trasferimento delle funzioni e del personale alle sedi principali.

In funzione di tale processo, da ritenersi ormai quasi concluso, sono state avviate negli ultimi due anni, numerose procedure di redistribuzione del personale in servizio sul territorio nazionale e di copertura di parte delle vacanze esistenti, nel rispetto dei limiti normativi esistenti.
A tale scopo il 9 ottobre 2012 è stato siglato un accordo con le organizzazioni sindacali di settore, nel quale è stata prevista la realizzazione di alcune procedure successive: si tratta di un interpello distrettuale riservato ai dipendenti «perdenti posto» degli uffici in chiusura conclusosi nel marzo 2014, di due interpelli nazionale rivolti a tutto il personale in servizio che intende modificare la propria sede di servizio (il primo conclusosi nel settembre 2013 ed il secondo, il cui bando è stato pubblicato il 2 luglio 2014, in fase di completamento), di una procedura di mobilità da altre amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 165/01 (realizzata nel corso del biennio 2013-2014) e della stabilizzazione dei dipendenti distaccati temporaneamente ad uffici di distretti diversi da quello di appartenenza (nel 2014).

Inoltre, il 20 gennaio scorso è stato pubblicato un ulteriore bando di mobilità per complessivi 1031 posti vacanti, con il quale, recependo i contenuti della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 29089 del 23 maggio 2014, è possibile accogliere personale dall’esterno, con particolare riferimento ai dipendenti di altri comparti ed in particolare degli enti locali, che rappresentano il maggior bacino cui è possibile attingere con successo per incrementare le risorse umane degli uffici giudiziari.

Oltre a ciò, si sta procedendo all’assunzione di idonei di concorsi banditi da alle amministrazioni, in particolare, attingendo 48 cancellieri dalla graduatoria relativa ad un concorso del Ministero dell’Interno, ove risultano utilmente collocati n. 83 idonei non assunti, e 96 funzionari giudiziari dalla graduatoria relativa ad un concorso dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), ove risultano utilmente collocati n. 96 vincitori non assunti.
Non può non sottolinearsi, come con tali misure per la prima volta, dopo molti anni nei quali le unità di personale amministrativo costantemente diminuivano nell’ordine di mille unità l’anno, si realizzi una inversione di tendenza.
Quanto alla situazione specifica del Tribunale di Roma, l’Ufficio allo stato ha una dotazione organica di 1.199 unità di personale amministrativo (compresa la posizione dirigenziale), di cui 863 dipendenti presenti.
Trattasi di dati di presenza in dotazione organica che possono, ovviamente, non coincidere con quelli attinenti alla effettiva presenza in servizio, poiché non tengono conto delle assenze temporanee più o meno lunghe dovute a situazioni personali e di salute del personale e che rientrano nelle patologie fisiologiche di tutti gli uffici giudiziari, che di volta in volta sono esaminati e valutati dai singoli Capi degli Uffici.

In tale contesto si pone la disposizione in data 14 ottobre 2014 del Presidente del Tribunale di Roma, la quale nel dare atto di alcune contingenze dell’Ufficio gravato da emergenze in alcuni settori, ha ritenuto di dovere potenziare le risorse umane da destinare a singoli affari, incardinando il personale in talune attività preferenziali, al fine da ricondurle a normalità.

Segnalo, peraltro, che il provvedimento adottato stabilisce esclusivamente una priorità di trattazione delle attività ritenute urgenti tra cui non è attualmente ricompresa la liquidazione dei compensi ai difensori. Il provvedimento, inoltre, già prevede un limite temporale per la sua efficacia di talché, fatta salva una nuova e/o diversa valutazione delle situazioni concrete dell’Ufficio da parte del Presidente del Tribunale, una volta maturato il termine indicato, vi sarà, in automatico, il ritorno alla normale trattazione di tutti gli altri.
Detto ciò, comunico che non è mai mancata l’attenzione del Ministero alle necessità dell’Ufficio in esame, le cui esigenze, al pari di quelle di tutti i grandi uffici metropolitani, sono state prese in considerazione per l’adozione – da parte del competente Dipartimento – di interventi di acquisizione di personale di carattere generale in relazione ai posti vacanti.
Nello specifico gli interventi più recenti, connessi con le modifiche agli assetti degli uffici derivanti dalla nuova geografia, hanno permesso al Tribunale di Roma:
l’immissione in possesso di 3 vincitori di interpello distrettuale, provenienti da uffici soppressi;
il trasferimento di 1 unità appartenente all’ufficio del giudice di pace di Ostia soppresso, in conformità con il disposto normativo di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2012; l’ingresso in servizio di 1 assistente giudiziario, in seguito ad inquadramento ex legge 339/82, cui seguirà a breve l’ingresso di un altro assistente in base alla medesima normativa;
la stabilizzazione dal 3 febbraio 2014 di 11 dipendenti già distaccati al Tribunale;
la riammissione in servizio di 1 direttore amministrativo.

Con interpello nazionale per la mobilità interna del personale del 2 luglio scorso sono stati, altresì, pubblicati 107 posti vacanti (15 di direttore amministrativo, 1 di funzionario contabile, 60 di funzionario giudiziario, 6 di cancelliere e 25 di assistente giudiziario): all’esito risultano complessivamente 53 vincitori (9 direttori amministrativi, 12 funzionari giudiziari, 6 cancellieri e 25 assistenti giudiziari), mentre di contro vi sono 34 unità in servizio nel Tribunale che risultano vincitrici per altri uffici (4 direttori amministrativi, i funzionari giudiziari, 7 cancellieri, 6 assistenti giudiziari, 4 operatori giudiziari e 2 conducenti di automezzi). La situazione non è ancora definitiva e, pertanto, soltanto all’esito sarà possibile verificarne i reali effetti sull’Ufficio e valutare nuove ulteriori soluzioni per la copertura delle vacanze.
Per quanto riguarda la possibilità di accogliere personale dall’esterno, segnalo che nel citato bando di mobilità pubblicato il 20 gennaio scorso – rivolto, a differenza del precedente del 2013, a tutte le Amministrazioni dello Stato – sono stati inclusi 88 posti vacanti nel Tribunale di Roma (7 di direttore amministrativo e 81 di funzionario giudiziario).
Inoltre, 8 posti di cancelliere sono stati destinati agli idonei del citato concorso del Ministero dell’interno per la copertura complessiva di 48 posti.

Confidiamo, quindi, che con l’ingresso di tali nuove risorse, oltre a discendere una maggiore funzionalità dell’ufficio, possa determinarsi una accresciuta celerità della liquidazione del gratuito patrocinio degli onorari, anche in relazione ai procedimenti oggetto dell’interrogazione.

COSTA ENRICO – RISPOSTA GOVERNO MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/12/2014

DISCUSSIONE IL 28/01/2015 SVOLTO IL 28/01/2015 CONCLUSO IL 28/01/2015

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA DISCUSSIONE SVOLTO CONCLUSO

Alessio Alberti:
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