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IL PATTEGGIAMENTO E IL GRATUITO PATROCINIO

IL PATTEGGIAMENTO NEL PROCESSO PENALE: CONVIENE DAVVERO?

Il patteggiamento conviene?

Il patteggiamento sulla pena è tecnicamente definito l’applicazione della pena su richiesta delle parti ed è un istituto del diritto processuale penale disciplinato dall’art. 444 codice di procedura penale italiano.

La norma predetta prevede che:

« 1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. »
(Art. 444 c.p.p. commi 1 e 1-bis – Applicazione della pena su richiesta)

Si tratta di un rito alternativo al dibattimento (ovvero al processo ordinario) che necessita dell’accordo tra le parti (imputato, Pubblico Ministero, alla presenza del Giudicante).

Tale procedimento è connotato dalla domanda rivolta al giudice da parte dell’imputato (in particolare dal suo difensore munito di procura speciale), ovvero dal pubblico ministero, di applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi i cinque anni (di reclusione o arresto), sola o congiunta a pena pecuniaria, salvo che a formulare la richiesta sia un imputato che abbia riportato più di una precedente condanna (recidiva reiterata), nel quale ultimo caso l’imputato incontra il limite dei due anni di pena detentiva “patteggiabile”.

Se il Pubblico Ministero presta il consenso ed il Giudice, esaminati gli atti, ritiene di non dover pronunciare sentenza di proscioglimento e ritiene, poi, che la qualificazione giuridica del fatto sia corretta e che la pena richiesta sia congrua, viene pronunciata sentenza ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale.

Anche nel patteggiamento si può fruire dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale in presenza dei requisiti di legge.


Ecco un esempio di istanza di ammissione al patteggiamento:

AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA

ILL.MO GIUDICE

Proc. n. 0000/2010 R.G.N.R.

Istanza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

Lo scrivente avvocato ___________________, difensore e procuratore speciale, giusta procura in calce al presente atto, del sig. ______________, nato a ________ il ________, con cf. ______________, residente in _______ alla via _______________, con domicilio eletto presso ________________,

premesso

che in riferimento al sig. ____________ è pendente il procedimento penale indicato in epigrafe per il reato di __________ p. e .p. dalla norma di cui all’art. ____ c.p. con l’aggravante di cui all’art. _______ c.p.

considerato

che _________________________

che _________________________

ritenuto poi

che __________________________

Tanto premesso, considerato e ritenuto, questo patrocinio

CHIEDE

Alla S.V. Ill.ma, ai sensi dell’art. 447 c.p.p., l’applicazione a carico del proprio assistito della pena di ___________, da intendersi così determinata:

– pena base ex art. ______ c.p. anni ___ (mesi ___);

– riduzione di 1/3 per applicazioni circostanze attenuanti ex art. 62 bis e 62 n. 2 c.p.: pena anni ___ e mesi sei (mesi __);

– riduzione di 1/3 per la diminuente prevista dal rito: pena anni ___  (mesi __);

La presente richiesta è subordinata alla sospensione condizionale della pena ed alla non menzione.

Considerato che il P.M. esprime il proprio consenso alla richiesta di applicazione come sopra determinata, il sottoscritto difensore e procuratore chiede che la S.V. voglia fissare udienza ai sensi dell’art. 447 c.p.p. e, in tal sede voglia emettere sentenza ai sensi degli artt. 444 e 448 c.p.p. applicando la pena di anni _____ di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della stessa.

Con osservanza.

Venezia, 00,00,2010

Avv. ____________________

Consenso del Pubblico Ministero _________________

Per avere le idee più chiare vediamo l’illustrazione in dettaglio dell’istituto da parte degli avvocati Andrea Angeletti e Rodolfo Marigonda nella trasmissione “Dalla Parte del Cittadino” su PIAVETV.

Per poter meglio gestire la propria difesa, si deve infatti conoscere come fruire di tutte le opportunità che vengono consentite dall’ordinamento.

Per questa ragione la nostra Associazione ringrazia l’opportunità concessa da PIAVETV e rilancia la presentazione del “GRATUITO PATROCINIO” che è stata diffusa negli spazi di Televenezia (canale 191), Telechiara (canale 14), Televeneto (620), La 12 (canale 192) e La 13 (canale 654).

Solo la conoscenza rende liberi nelle proprio scelte e solo la conoscenza dei propri mezzi di difesa rende il cittadino un protagonista del processo quale strumento di tutela e non vittima del processo quale leviatano della burocrazia.

Proprio per questa occasione di divulgazione a più ampio spettro rivolgiamo un sentito grazie anche agli avvocati Angeletti e Marigonda che ci hanno rappresentato l’istituto del Patteggiamento con chiarezza professionale ed all’Anchorman Luca Cadamuro che ha saputo ben intuire le domande che gli italiani si pongono tutti i giorni.

Qui sotto poi trovate anche il video di spiegazione del gratuito patrocinio caricato su YOUTUBE, con la preghiera di condividerlo e farlo conoscere perché SOLO DALLA CONOSCENZA NASCE LA LIBERTA’.

David Del Santo

Alessio Alberti:
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