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INFORMATIVA PER LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: SI AVVALE DEL GRATUITO PATROCINIO?

Gratuito Patrocinio nella mediazione

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (“d.lgs. n. 28/2010”) di «attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali». Il decreto è entrato in vigore il 20 marzo 2010.

All’art. 4, comma 3°, del Dlgs 28/2010, viene previsto che:

All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato e’ tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali (cliccando QUI trovi la Guida Breve alla Mediazione Civile).

L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito e’ annullabile. Il documento che contiene l’informazione e’ sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Pubblichiamo perciò il modello di informativa, predisposto dal Consiglio Nazionale forense, relativo sia alle controversie per le quali il ricorso alla mediazione costituisce condizione di procedibilità del giudizio; sia alle controversie in cui l’utilizzo della procedura è, al contrario, meramente facoltativa.

Trattandosi di attività preliminare all’avvio della causa, anche questa può essere oggetto assoggettamento al patrocinio a spese dello stato. E’ quindi opportuno che, all’interno dell’informativa, vi sia apposita menzione della possibilità di avvalersi dell’istituto del gratuito patrocinio. Qui di seguito l’esempio riportato vede precisata l’informativa con l’estensione a quanto inerisce il “patrocinio a spese dello stato”.

MODELLO DI INFORMATIVA
(Allegato a Circolare del CNF del 15 marzo 2010, n. 11)

** * **

Io sottoscritto ______________ dichiaro di essere stato informato dall’Avv.____________, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28,

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e _____________________ (indicazione della controparte) in relazione a _____________________ (indicazione della lite); nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 38571993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:

a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:

b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Luogo e data,
(Sottoscrizione dell’assistito) (Sottoscrizione dell’Avvocato)

Se Ti interessa approfondire la’rgomento puoi scaricare gratuitamente QUI la “Guida Breve alla Mediazione“.

Avv. Alberto Vigani

Consulente del Lavoro e Avvocato specializzato in Diritto del Lavoro ed in Procedure Arbitrali in Venezia, è co-fondatore della Camera Arbitrale della Venezia Orientale. È iscritto agli “elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato dell’Ordine degli Avvocati di Venezia” e autore della “Guida Breve al Gratuito Patrocinio”.

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