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FACSIMILE DI DELIBERA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

Esempio di delibera di ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile da parte dell’Organo forense competente.

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

San Marco, 4041- 30124 Venezia

ALLEGATO A VERBALE DEL 00 OTTOBRE 2009

DELIBERA IN ORDINE ALL’ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATOAI SENSI DELL’ART. 126 DPR 30/05/2002 N. 115

Il Consiglio,

nella seduta del 00 ottobre 2009;

  • vista l’istanza, avente ad oggetto ricorso ex art. 700 c.p.c. (o altra causa in corso di introduzione o già introdotta), presentata il giorno 00 settembre 2009 prot. n. 0000 da PAOLO ROSSI nato a __________ , il 00/00/1950 (CF. ___________);

  • ritenuta la competenza di questo Consiglio, ai sensi dell’art. 124 DPR 115/2002;

  • ritenuta l’ammissibilità dell’istanza in base ai requisiti previsti dagli art. 79 e 122 DPR 115/02;

  • ritenute la sussistenza delle condizioni di reddito e la non manifesta infondatezza della pretesa prospettata dall’istante;

    DELIBERA

    di ammettere in via anticipata e provvisoria PAOLO ROSSI al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, fatta salva la possibilità di successiva revoca da parte del Giudice procedente, ai sensi dell’art. 136 D.P.R. 115/02.

    Dispone che il presente atto sia trasmesso all’interessata e all’Agenzia delle Entrate di Venezia 1.

    Il Segretario                                                                                                                                                                Il Presidente

L’invio all’a competente Agenzia delle Entrate è disposto al fine di consentire la verifica dell’esistenza delle condizioni di reddito dichiarate: la verifica del rispetto dei requisiti per l’ammissibilità dell’istanza è pregiudiziale alla valutazione del successivo merito dell’istanza medesima. Nel caso di false dichiarazioni esiste responsabilità penale ex art. 76 DPR 28.12.2000, n. 445, secondo il quale chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale (art. 483 c.p.) e delle leggi speciali in materia.

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Alessio Alberti:
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