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COME FARSI ASSISTERE NEL PROCESSO DALL’AVVOCATO NON AVENDONE I MEZZI?

Se sei stato chiamato in un  processo, o hai bisogno di fare causa per tutelare i tuoi diritti, la Tua difesa non trova ostacoli nelle Tue capacità reddituali e nei loro limiti. Il diritto alla difesa è assicurato anche a quelli che vengono definiti “NON ABBIENTI” e che in pratica sono coloro che non possono permettersi con il proprio reddito di pagare un avvocato per stare in causa (attenzione: stiamo parlando solo di cause e non di assistenza al di fuori della causa).

Il diritto alla difesa viene garantito in due documenti fondamentali: la Carta Costituzionale della Repubblica Italiana ed il Trattato per la Costituzione della Comunità Europea.

COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

COSTITUZIONE EUROPEA

Articolo II-107 Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

La nostra Costituzione ed il trattato che adotta una Costituzione per l’Europa riconoscono a tutti, sia come soggetto singolo che soggetto collettivo, il diritto di rivolgersi a un giudice per avviare un processo giudiziario a difesa dei propri diritti e dei propri interessi legittimi; se, invece, si viene chiamati in giudizio, si ha diritto alla difesa in ogni momento dell’iter processuale.


Ai non abbienti (ovverossia, come accennato, coloro che non hanno le condizioni reddituali utili a consentirgli l’accesso ad una difesa a proprio carico) è garantito il patrocinio gratuito, ossia la difesa senza spese e, l’individuazione di colui che non dispone dei mezzi per difendersi, viene stabilita dal legislatore (attraverso la specifica determinazione delle condizioni minimali per l’accesso al patrocinio gratuito).

Questo intervento da parte dello Stato rispetta il principio dell’uguaglianza sostanziale (v. art. 3 della Carta Costituzionale) per cui devono essere rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano l’effettiva parità dei cittadini nei confronti della legge.

In ragione di questo principio nazionale ed europeo, chiunque, indipendentemente dalla propria capacità reddituale ma avendone i requisiti minimi, può accedere alla migliore difesa delle proprie ragioni con il gratuito patrocinio rivolgendosi ad un legale iscritto nelle liste che consentono di vedere lo stato farsi carico della retribuzione del professionista. Tutti coloro che hanno un reddito inferiore alla soglia di legge (oggi di circa 10.600 euro) hanno perciò diritto ad essere difesi in giudizio da un avvocato gratuito di propria scelta i cui onorari saranno pagati dallo stato (l’istituto,  infatti, si chiama “patrocinio a spese dello stato”).

Anche nel processo ecclesiastico (Sacra Rota, ora Rota Romana, e Tribunali Ecclesiastici Regionali) esiste il gratuito patrocinio per i non abbienti. L’elenco degli avvocati abilitati è disponibile presso la segreteria di ciascun tribunale ecclesiastico.

Alessio Alberti:

View Comments (2)

  • Salve a tutti, spero che questo spazio sia anche per chiedere informazioni.......
    Volevo sapere, se il mio ex non rispetta le decisioni del Giudice, cosa posso fare?
    Grazie e ancora scusa...
    Sabrina

    • Gentile Sabrina,
      il blog è inerente a tutto quanto concerne la difesa con il patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, posso consigliarTi di verificare se hai i requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio leggendo la guida da noi pubblicata che trovi QUI e poi verificare come è meglio organizzare la Tua tutela in separazione sfogliando l'altra nostra guida sulla "Separazione ed il Divorzio con il Gratuito patrocinio" che trovi QUI.
      Se poi vi saranno domande specifiche su alcuni aspetti della Tua difesa, restiamo a Tua disposizione.
      Spero di esserti stato utile.
      Cordialità.
      Alessio Alberti
      Staff Associazione Art. 24 Cost.

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