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COME SCRIVERE LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO?

GRATUITO PATROCINIO: ISTRUZIONI PER L’USO

Gratuito patrocinio

Spesso non si sa come attivare un servizio a cui si ha diritto e non si riesce a beneficiarne solo perchè non si trovano le istruzioni minime per evitare che la pubblica amministrazione risponda con incomprensibili divieti o rifiuti privi di ogni buon senso.

A volte può capitare anche con l’ammissione al gratuito patrocinio (o, con la dizione aggiornata, “Patrocinio a spese dello stato”).

Al fine di scongiurare giri a vuoto e riuscire nell’attivazione immediata dell’istituto, vediamo assieme come preparare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, a chi inviarla e come schivare errori che impedirebbero il pagamento delle spese di lite da parte dello stato.

Per facilitare la comprensione del percorso esaminiamo uno ad uno i punti salienti rispondendo alle domande più frequenti (FAQ).

1. Chi può proporre la domanda di ammissione al gratuito patrocinio? Chi può sottoscriverla?

Esclusivamente l’interessato ovvero chi vuole beneficiare del patrocinio a spese dello stato. La sottoscrizione da parte  dell’avente diritto è a pena di inammissibilità  e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda.

La domanda di ammissione deve essere quindi solo scritta. Non è perciò ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.

2. Chi può presentare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

Dopo che l’interessato ha sottoscritto la domanda, il medesimo, o il suo difensore, può presentare la domanda o inviarla anche con raccomandata postale. Per la validità  della domanda non si può farla inviare o depositare a soggetti diversi dall’avvocato incaricato della difesa con gratuito patrocinio, salvo che l’invio o il deposito non avvengano da parte dello stesso interessato.

3. Quando si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

Prima dell’inizio del giudizio (processo) o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono solo dalla domanda: le attività di difesa giudiziale svolte prima della presentazione della domanda di ammissione resteranno perciò a carico dell’assistito e non potranno essere addebitate al patrocinio a spese dello stato.

4. A chi si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

Nei giudizi penali: la domanda va depositata alla cancelleria del giudice, oppure va presentata al giudice in udienza; la domanda va presentata invece al direttore del carcere, se l’interessato è detenuto o all’ufficiale di polizia giudiziaria, quando l’interessato è  in detenzione domiciliare o in luogo di cura.

Negli altri giudizi (civile, amministrativo etc.): al consiglio dell’ordine degli avvocati cui è iscritto il legale cui si intende affidare la difesa.

5. Come si scrive la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l’indicazione del processo cui si riferisce; le generalità  (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi. Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità , che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale. Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda.

La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile. I cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all’estero.

La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve. Nei giudizi extrapenali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere.

6. Quali documenti devono allegarsi alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

I cittadini italiani non devono allegare alcuna documentazione  in quanto possono autocertificare l’esistenza dei requisiti di legge (vi sarà  una successiva verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate).

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità  del reddito dichiarato, salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi l’impossibilità  di documentarlo.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà  personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare. Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il consiglio dell’ordine possono chiedere di provare la verità  delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità , con ulteriore autocertificazione.

7. In quanto tempo viene decisa l’ammissione al gratuito patrocinio?

Nei processi penali: l’ammissione è decisa immediatamente, se l’istanza è presentata in udienza, o entro dieci giorni dal momento della presentazione, negli altri casi. Il ritardo nella decisione comporta la nullità  assoluta degli atti successivi.

Negli altri giudizi: l’ammissione è decisa entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza.

8. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio serve anche per chiedere la rifusione delle spese legali in caso di soccombenza?

NO! Lo Stato deve pagare solo il difensore per cui vi è stata ammissione al gratuito patrocinio civile mentre, se la parte assistita con il patrocinio a spese dello Stato perde la causa anche con la condanna a rifondere le spese legali all’avversario, queste restano a carico del soggetto assistito con il beneficio statale che dovrà sostenerle in proprio.

Non vi è quindi alcun obbligo dello Stato in merito al sostenere le spese di soggetti terzi.

Art. 24 Cost. – GRATUITO PATROCINIO

www.gratuitopatrocinio.com

Alessio Alberti:

View Comments (117)

  • Aggiornate le informazioni alle norme dettate dal pacchetto sicurezza entrato in vigore pochi mesi fa

    • A breve scriveremo un articolo sul punto.

      Intanto le segnalo che è stata modificata la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nella parte dei requisiti di ammissione.

      Esclusi dal beneficio tutti i soggetti condannati per gravi reati, come associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a fine di spaccio di stupefacenti, associazione a fine di contrabbando, spaccio di stupefacenti, reati commessi per agevolare l'attività di associazioni mafiose.
      Il giudice è obbligato a tener conto nella valutazione delle condizioni economiche di chi richiede il gratuito patrocinio anche delle risultanze del casellario giudiziale.
      La richiesta non potrà essere presentata in udienza e il giudice non dovrà più decidere immediatamente.
      Cordialità.
      Alessio Alberti
      Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  • Ciao,
    sono Giovanna. Io convivo da tre anni, viviamo a lodi.
    Nel 2007 il mio compagno ha acquistato la casa e io ho fatto solo da garante, i mobili li ha comprati la madre e la mia famiglia non ha contribuito in nessuna spesa.
    C'è da dire che io lavoravo nel 2007, almeno fino a febbraio 2008, poi sono stata in maternita fino a dicembre 2008; e dal 7 gennaio 2009 ho iniziato la malattia per problemi alla schiena: avevo un tumore; sono stata operata a luglio 2009 e dovevo ritornare a lavoro a settembre solo che non ce la facevo e mi hanno licenziato.
    Ogni qualvolta che litighiamo, lui fa le scenate e mi tira qualsiasi cosa che ha davanti o se la prende con la piccola Sofia: ogni volta mi rinfaccia che la casa e sua e me ne posso anche andare se mi sono scocciata. Oppure mi dice che non ho voglia di lavorare e lui mi mantiene: quando però stavo in malattia mi pagavano ed è vero che non ho mai contribuito alle spese del mutuo pero al resto si.
    Non riesco piu a sopportare gli insulti e quant altro; come posso fare per andarmene da questa casa e portarmi mia figlia?
    Ciao e grazie anticipatamente.
    Giovanna.

    • Ciao, innazitutto grazie per averci scritto.
      Credo che, se la tua intenzione è quella di porre fine alla convivenza, sia opportuno verificare con un collega lo stato integrale della posizione. Mi pare che tu possa avere diritto al patrocinio a spese dello stato per chiedere l'affido condiviso. In questo caso il suo reddito non dovrebbe cumularsi.
      Mi pare comunque importante verificare la tua documentazione in live e quindi non credo opportuno dare a queste poche righe un valore di esaustività.
      L'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello stato lo trovi presso ogni Consiglio dell'Ordine presente in ogni circondario di tribunale italiano.
      In bocca al lupo.
      Vive cordialità.
      Alessio Alberti
      Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  • Buongiorno, vorrei sapere se mia mamma ha il diritto al gratuito patrocinio: vive con la reversibilità di mio padre €400,00 , in più ha la sociale e l'accompagnamento di mio fratello disabile di €1000,00, per un tolale di €1.400,00 mensili.
    Volevo sapere viene conteggiata nel reddito quella di mio fratello?
    Perchè mia mamma nel dicembre 2008 è caduta sul ghiaccio, riportando un danno permanente alla cervicale. L'avv (un amico di famiglia)  ha inviato la richiesta di risarcimento, l'assicurazione del comune ha risposto che non ne ha diritto.
    L'avv ha proposto di tentare una causa (nn e sicuro di vincerla), è poi e una cosa lunga, ci ha chiesto dei soldi per iniziare. Abbiamo chiesto il gratuito patrocinio ha risposto che nn si può avere perchè supera il reddito: Ma la pensione è l'accompagnamento di mio fratello viene conteggiata? Ringrazio chiunque mi può rispondere quanto prima, perchè se ha ragione l'aw, noi lasciamo perdere il tutto, anche se nn è giusto che nn venga risarcita.
    Grazie ancora per la risposta

  • Buongiorno, 


    scrivo per avere un paio di informazioni. prima di tutto spiego in breve la mia situazione: sono una studentessa fuori sede di 23 anni originaria e ancora residente ad Arezzo ma domiciliata a Roma dove vivo e studio da 4 anni. I miei genitori sono divorziati da diverso tempo e da quando ho finito la scuola dell'obbligo mio padre ha smesso di dare l'assegno mensile di mantenimento a mia madre con l'accordo di occuparsi da quel momento in poi del pagamento della mia retta universitaria (università privata scelta da lui) e di contribuire al mio mantenimento a roma. per il primo anno non ci sono stati problemi dal secondo invece i soldi non sono stati sempre versati in maniera regolare, motivo che ha scatenato ovviamente diversi litigi e che ha portato alla situazione attuale in cui io non ricevo più un centesimo da lui da ormai diversi mesi. 


    Siccome mia madre non è in grado di sostenere da sola tutte le spese che riguardano il mio mantenimento universitario, intendo procedere legalmente per riavere quanto mi spetta, anche perchè gli studi che sto facendo dipendono da una decisione di mio padre e, se avessi saputo di non poter  contare sul suo mantenimento non mi sarei di certo ne iscritta a un'università privata ne tanto meno mi sarei spostata in una città cara come roma. 


    Sinceramente non conoscevo il servizio del patrocinio gratuito e procederò quanto prima a verificare la mia idoneità per accedere al servizio. Detto questo però avrei alcune domande da sottoporvi:  risultando io residente ad arezzo con mia madre, devo inoltrare per forza questa richiesta al tribunale di arezzo o posso eventualmente usufruire del servizio anche a roma? visto e considerato il contenuto della mia richiesta ed essendo io una studentessa chiaramente disoccupata e priva di reddito, laddove quello di mia madre mi impedisse di accedere al patrocinio gratuito esistono altri enti o servizi a cui io mi possa rivolgere evitando di pagare cifre astronomiche? in ogni caso vorrei sapere quale sarebbe la migliore procedura da seguire e soprattutto la più rapida perchè se non riavrò presto accesso al mantenimento da mio padre sarò costretta ad abbandonare gli studi. 


    Grazie mille e resto in attesa di una vostra cordiale risposta.
    Giuls

    • Salve Giuls.
      la ringrazio per averci scritto in merito ad un argomento di interesse come quello degli alimenti non corrisposti. Innazitutto credo necessario precisare che il titolare dell'assegno di mantenimento è colui che può azionare il mancato versamento degli importi concordati o per cui è stata condanna. Sarà quindi necessario verificare il dispositivo del decreto di omologazione della separazione o della sentenza di divorzio per verificare chi sia il soggetto leso.
      Se questi è Lei, non vedrei nulla che osti alla sua ammissione al gratuito patrocinio (tecnicamente ricordo definirsi "patrocinio a spese dello stato"). Se è Sua madre bisognerà verificare se il suo reddito è superiore a quello definito nel decreto ministeriale del 20 gennaio 2009, ovvero € 10.628,16.
      Si dovrà poi verificare se il nucleo familiare comprende solo il soggetto richiedente o anche altre persone ed in questo secondo caso si dovranno sommare i redditi.
      Preciso poi che il mantenimento durante gli studi è un diritto dei figli e lo stesso esercitabile nei confronti di entrambi i genitori.
      Spero di esser stato utile.
      Cordiali saluti.
      Alessio Alberti
      Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  • Salve, vi porgo una domanda: se l' avvocato non vuole chiedere il gratuito patrocinio cosa fare?
    Grazie mille.
    Carla

  • Salve,
    ho commesso un furto aggravato. Sono maggiorenne, non ho un lavoro ma ho il domicilio e la residenza presso i miei nonni. Prima convivevo con mia madre e basta (i miei genitori sono separati). Vorrei sapere se ho diritto al gratuito pratocinio.
    Se non mi sbaglio ho letto che devo tener conto della somma dei redditi di tutti i conviventi e che essa non deve essere superiore a euro 10.628,16 (+  euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi). Potreste confermarmi ciò? Devo tenere conto della somma dei redditi dei miei nonni o di mia madre?
     
    Vi ringrazio.

  • La ringrazio.
    In pratica mi sono trasferito dopo che ho commesso il furto.
    Quindi per nucleo familiare allora esistente quale devo calcolare? Quello di mi madre, con cui convivevo fino al giorno del furto o quello dei miei nonni con cui convivo ora?
    Saluti.
    Giovanni.

  • Gent. Avv.,
    mi chiamo leonardo, ho 33 anni, mi sono sposato il 1 luglio 2007 e il 19 giugno 2008 è nato un figlio. Dopo questo evento il matrimonio è naufragato abbastanza in fretta.
    Nel maggio 2009 mia moglie ha chiesto la separazione, inizialmente consensuale, ma poi il 4 agosto 2009 la ha trasformata in giudiziale: prende il bambino di appena 1 anno e 2 mesi e lo porta a vivere a casa dei suoi genitori da dove non ha mai spostato la sua residenza. Premetto che lei lavora part-time ma con un buon reddito.
    Durante il processo, lei ha presentato domanda per avvalersi del patrocinio gratuito e a dicembre 2009 le è stato approvato. Ora io mi devo pagare tutte le spese e sono ormai disperato mentre lei continua a giocare sulla situazione. Tuttavia c'è qualche conto che non mi torna: lei ha presentato evidentemente il cud del 2008 quando era in maternità e quindi è rientrata nella cifra ammissibile per un soffio.
    Ma il suo reddito non fa cumulo con quello dei genitori visto che abita in casa con loro??
    Preciso che i suoi genitori lavorano entrambi in regola e con dei buoni stipendi. In oltre a breve mia moglie avrà il cud 2009 dove supererà abbondantemente la cifra ammissibile senza contare la regola del cumulo dei redditi dei genitori: cosa posso fare per dimostrare che lei non sarebbe stata idonea al patrocinio gratuito??
    Grazie mille.
    Leonardo

    • Salve Leonardo. Come ho già scritto in risposta ad alcuni commenti Lei ha ragione: il reddito si cumula con quello di tutti i familiari conviventi.
      Purtroppo non lei non è legittimato a ottenere avanti l'Ordine degli Avvocati il rigetto del Patrocinio a spese dello Stato di colei che è oggi la sua controparte.
      Vi è solo un interesse al corretto funzionamento della PA e quindi, se vi sono elementi di sua conoscenza, può segnalarli al Giudice che dovrà liquidare il compenso del legale, poichè l'ammissione ha solo un'efficacia provvisoria che deve essere verificata ex post.
      Preciso che l'ammissione vede il compenso liquidato all'esito del procedimento e pagato dopo anni dall'ammissione.
      Spero di esser stato utile.
      Cordialità.
      Alessio Alberti
      Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  • Gent Associazione,
    sono ancora Leonardo, le ho scritto in data 11/02/10. Non vorrei approfittare della sua gentilezza ma le vorrei porre un'altra domanda: Dopo 2 mesi dal mio matrimonio sono venuto a sapere che mia moglie aveva un debito in banca di 5000 euro + 2 carte di credito a scalare completamente vuote da 1000 e 2000 euro. Totale del debito: 8000 euro. A fronte di questo problema, non avendo a disposizione tale somma, in accordo con mia moglie, ho chiesto l'aiuto ai miei genitori che, in buona fede, ci hanno dato i soldi necessari per poter chiudere tutti i debiti esistenti. I soldi sono stati dati tutti in contanti e senza nessuna carta scritta. L'accordo prevedeva di restituire i soldi ai miei genitori poco per volta, e infatti nei mesi successivi sono stati restituiti 2000 euro, ma poi, a seguito della separazione ne io, ne i miei genitori abbiamo più visto nulla. A seguito di una raccomandata del mio legale dove si chiedeva la restituzione del debito mancante, mia moglie ha risposto che non deve più soldi a nessuno eccetto prova contraria. Il mio legale dice che se non c'è nessuna carta scritta, non ho prove per la restituzione del debito e che quindi è inutile andare per vie legali. Lei cosa ne pensa?? Non è forse vero che comunque mia moglie dove giustificare in qualche modo dove ha preso i 5000 euro per risanare il buco in banca (versati tutti in un'unica trance) e gli altri 3000 euro per chiudere le 2 carte di credito?? Preciso che queste operazioni sono state effettuate tutte in mia presenza.
    La ringrazio ancora per la pazienza e per l'aiuto che mi sta dando. Arrivederci.

  • Buonasera, scrivo per conto di mia sorella che vive a Genova: mio cognato da circa 1 anno o forse più lavora in sicilia, da circa due mesi le cose tra loro sono precipitate, abbiamo sentore della presenza di un'altra donna, (presente e/o passato non sappiamo) che lui ovviamente non ammette  e alla fine dieci giorni fa decide che non può andare avanti così che non prova più niente per mia sorella, che non amministra bene lo stipendio, ecc...
    mia sorella non ha mai lavorato se non qualche ora come addetta alle pulizie ora che i figli sono più grandi (17 e 12 anni) pertanto non ha soldi da parte, poichè a mio avviso la separazione è molto vicina puà godere del gratuito patrocinio? è anche per le cause di separazione? a Genova dove può rivolgersi?
    GRazie mille
    Daniela

    • Salve Daniela.
      Il suo problema, o meglio quello di Sua sorella, è purtroppo molto diffuso. Proprio per questo motivo il legislatore ha previsto l'ipotesi in cui i familiari conviventi possano trovarsi in conflitto fra loro.
      In questo caso i redditi dei soggetti che, pur convivendo, hanno una controversia non si cumulano. Lo dice l'art. 76 del DPR 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia).
      Riporto il passo che le interessa:

      Condizioni per l'ammissione.

      1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.

      2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

      3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

      4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

      Come noterà il 4 comma statuisce che si tiene conto del solo reddito personale quando il richiedente l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ha interessi in conflitto con quelli di altri familiari.
      Preciso poi che il beneficio si estende anche a tutte le cause civili e, pertanto, anche alle vertenze aventi obiettivo la separazione personale dei coniugi (sia consensuale che giudiziale).
      Da ultimo preciso che per reperire avvocati abilitati al gratuito patrocinio può chiedere al competente Ordine Forense del Distretto di Corte d'Appello di Genova, preposto a conservare gli appositi Elenchi degli Avvocati in possesso dell'abilitazione civilistica.
      Spero di esserle stato utile.
      Cordialità.

      Alessio Alberti
      Staff Associazione Art. 24 Cost.

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