LA CASSAZIONE NEGA IL GRATUITO PATROCINIO PER LE SPESE STRAGIUDIZIALI DOPO AVERLE AMMESSE SE NECESSARIE AL PROCESSO

Corte di Cassazione
La Suprema Corte ammette e nega la rifusione delle spese legali ante processo con due sentenze emesse lo stesso giorno, escludendole per la fase conciliativa e consentendone la liquidazione solo se erano necessarie alla successiva fase processuale.
Il 23 novembre la Cassazione (con la sentenza n. 24723) nega la contemporanea sentenza n. 24729 ed afferma che il gratuito patrocinio non copre anche l’attività stragiudiziale: il passaggio oscuro si svolge al momento della liquidazione del compenso spettante al legale da parte del magistrato.
LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E’ LA SOLUZIONE?

La mediazione obbligatoria: entra a regime la riforma
La giustizia non funziona, o quantomeno non funziona con tempi rapidi. I cittadini della Repubblica hanno oramai la percezione che una giustizia che arriva tardi è una giustizia non data.
Appunto con l’intento di deflazionare il carico dei tribunali, dal 20 marzo 2011 sarà introdotto un nuovo passaggio obbligato prima di iniziare il processo.
Da tale data sarà quindi obbligatorio, prima di avviare l’attività processuale vera e propria, tentare la strada della mediazione: lo ha previsto il D.lgs. n.28 del 4/3/2010 (attuato con D.M. N. 180 del 18 ottobre 2010 in G.U. n. 258 del 04/11/2010), che regolamenta anche il percorso di mediazione.
Spese di giustizia

Guarda da vicino le spese di giustizia
Le spese di giustizia, ex D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, sono relative a:
- le intercettazioni ambientali e telefoniche,
- le consulenze, le perizie,
- le custodie dei beni sequestrati,
- i compensi agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,
- le testimonianze,
- le indennità ai giudici popolari che siedono in Corte d’assise.
Le spese di giustizia del processo civile e penale, come previsto dall’art. 185 del D.P.R. 115/2002, sono gestite attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati e sono disposte più volte nel corso dell’anno con decreto dirigenziale della direzione della giustizia civile.
Qui di seguito sono pubblicati, con riferimento ai singoli distretti giudiziari e alla Direzione nazionale antimafia, gli ordini di accreditamento disposti sul capitolo 1360, relativo alle spese di giustizia, sulcapitolo 1362, relativo ai compensi della magistratura onoraria.
MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA CAUSA E NON REVOCABILITA’ DELL’AMMISSIONE

Corte di Cassazione
All’esito della causa, anche quando risulti che la pretesa che fatta valere in giudizio è stata, sin dall’inizio, manifestamente infondata non è permesso al giudice, competente a liquidare gli onorari del difensore, di revocare la suddetta ammissione. La questione non è però in contrasto ai precetti costituzionali perché il procedimento consente ogni verifica necessaria a valutare preventivamente e successivamente l’ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato.
Questo perché, contrariamente a quanto affermato dal tribunale di Ascoli Piceno, il legislatore ha previsto:
- sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall’origine, l’istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata),
Categorie:Avvocato gratuito, Gratuito patrocinio, Sentenze, Strategia processuale Tag: Avvocato gratuito, civile, Gratuito patrocinio, Liquidazione compenso, patrocinio a spese dello stato, procedimento, processo, spese
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Il DPR 115/2002 statuisce che, per assistere un cliente a mezzo del gratuito patrocinio, un avvocato deve essere iscritto negli appositi elenchi (attestanti l’apposita abilitazione) predisposti dai Consigli dell’ordine degli Avvocati previa verifica dell’esistenza di tutti i requisiti soggettivi come abbiamo scritto in questo post.
Lo prevede l’art. 80 del Testo Unico sulle spese di Giustizia al suo primo comma:
Articolo 80
Nomina del difensore.
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
VI HANNO DETTO CHE LA BUSTA PAGA VE LA DANNO IL MESE PROSSIMO?
E’ SUCCESSO ANCHE IL MESE SCORSO?
Voi, allora, avete un problema!

Busta paga
A fine anno, lo stato di difficoltà delle aziende sta conducendo operai ed impiegati verso un orizzonte di incertezza e di rischio. Si, anche i lavoratori rischiano.
- Cosa succederà se il datore di lavoro non ce la farà e verrà travolto dalla crisi e dai debiti?
- Pagherà i crediti da lavoro prima dei debiti che garantisce personalmente con la propria casa?
- Come farà allora questo dipendente, che non è stato pagato per più retribuzioni mensili e che avanza anche il TFR e le altre competenze di fine rapporto?

Gratuito patrocinio
Il contributo unificato ha sostituito le marche da bollo sugli atti processuali ed è dovuto per i procedimenti giudiziari previsti dalla legge (amministrativo, civile, penale) nonchè a tutti gli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di quelli che, anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario, non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all’attività processuale.
Atteso ciò, alla luce del quadro normativo ed interpretativo di seguito richiamato dal Ministero, e considerata la ratio che ispira le norme dettate in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’ente dà interpretazione autentica e attesta che la documentazione necessaria per la predisposizione di un atto processuale – qual è la relazione del consulente tecnico di parte – rientra nella categoria degli atti funzionali al procedimento giudiziario e, pertanto, non da assoggettare a imposta di bollo ma a contributo unificato che, nell’ipotesi di gratuito patrocinio, va prenotato a debito.
La Corte Costituzionale ha sancito il riconoscimento in capo all’imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, del diritto di nomina di un proprio interprete con il patrocinio a spese dello stato.

Patrocinio a spese dello stato
Ciò in quanto la nomina di un interprete necessaria a comprendere o svolgimento del processo non può, in virtù dei principi accettati dal nostro ordinamento, soffrire alcuna limitazione.
La partecipazione personale e consapevole dell’imputato al procedimento, mediante il riconoscimento del diritto in capo all’accusato straniero che non comprenda la lingua italiana di fare ricorso all’ausilio di un interprete di parte, figura che differisce sia da quella del consulente di parte sia da quella dell’interprete nominato dal giudice, rientra, osserva il giudice delle leggi, nella garanzia costituzionale del diritto di difesa nonché nel diritto al giusto processo, in quanto l’imputato deve poter comprendere, nella lingua da lui conosciuta, il significato degli atti e delle attività processuali, ai fini di un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa (art. 24, comma secondo, della Costituzione).
L’orientamento della Corte di cassazione è nel senso che solo legittimato al reclamo ex articolo 99 Dpr 115/02 è l’interessato ma a condizione che egli sia l’indagato o l’imputato.
Ciò secondo la testuale indicazione della norma, in base alla quale il provvedimento in tema di ammissione al gratuito patrocinio e la decisione sull’eventuale reclamo avanzato avverso il decreto del giudice procedente vengono comunicati o notificati al solo interessato, il quale può anche proporre – egli solo, se è l’indagato o l’imputato – ricorso per cassazione per violazione di legge contro l’ordinanza decisoria del reclamo. In questo unico caso, in alternativa, lo può proporre il suo difensore senza procura speciale. E negli altri?
Come fare con le spese vive del processo nel gratuito patrocinio?
Come accennato qui le spese del processo (ovvero i costi ulteriori agli onorari del procuratore) devono essere sopportate dalla parte richiedente.
In alternativa al materiale pagamento esse possono essere prenotate a debito nei casi previsti dalla legge.
L’art. 131 del Testo Unico in materia di spese di giustizia (DPR 115/02) prevede che, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, il soggetto beneficiato (il richiedente) possa prenotare a debito le spese vive indicate tassativamente al secondo comma e quindi anche veder nominare un CTU, tecnico ausiliario del Giudice per valutare questioni che richiedono peculiari competenze, da imputare con il medesimo criterio.
Il pagamento effettivo delle somme imputate a debito (compresi gli onorari liquidati al CTU) sarà liquidato a favore dell’ausiliario o verso L’amministrazione Finanziaria dello Stato in sentenza vittoriosa e portate in esecuzione secondo quanto indicato in dispositivo.