SCELTE DISCREZIONALI E TEMPI ABNORMI DELLA GIUSTIZIA. CHI SE LI PUO’ PERMETTERE?

Fascicoli penali in procura
In un’era senza pudori, fatta di scandali giudiziari che coinvolgono mezza Italia, la vita di coloro che si trovano interessati da indagini non trova facile e ancor meno breve soluzione.
Le inchieste importanti partono da eventi nazionali e rubano tempo alle forze dell’ordine che hanno risorse limitate. Il resto del carico giudiziario di commissariati e reparti di polizia giudiziaria si stratifica di anno in anno, dando poche chance agli improbabili inquisiti di vedere chiarita la propria posizione. Come ho già scritto, nel territorio della Repubblica sono attivi ben 5.900.000 procedimenti penali e, visto che le famiglie italiane sono tre volte tante, almeno una su tre ha lo zio od il cugino indagato nel proprio salotto. E non possono essere davvero tutti colpevoli: altrimenti non servirebbero i giudici e basterebbero le procure, oltre a dovre conteggiare un decimo degli italiani nelle patrie galere…..
COSA RACCONTERANNO I TUOI TESTIMONI?

Cosa dirà quel testimone?
L’oggetto dei nostri articoli è usualmente imperniato sull’assistenza processuale con il gratuito patrocinio. Si parla quindi sempre di processo, civile o penale che sia, e questo perchè il beneficio di Stato è esteso ai non abbienti solo per le attività che si svolgono nel corso di un procedimento avanti il Giudice.
Oggi vogliamo parlare del procedimento, di cosa si svolge dopo l’avvio del contenzioso e di cosa bisogna sapere per comprendere la rilevanza della prova più importante, la testimonianza, che verrà ad esistere appunto a processo inoltrato.
Non si deve infatti prescindere dallo svolgimento effettivo di ogni specifico iter processuale.
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Guida Breve alla Mediazione
Come sai, la Giustizia in Italia è in affanno. Conseguenza ne è che i tempi necessari ad ottenere un provvedimento che decida una controversia sono sproporzionati rispetto alla normale vita delle persone.
A chi di noi non è già capitato di attendere una sentenza per anni per poi vedere che, quando arriva, è già stata resa superata ed inutile dal tempo trascorso, anche se resta sempre costosissima. Oppure sarà magari accaduto di rinunciare alla ricerca di una soluzione ad una controversia proprio per non trovarsi in balia di giudici e tribunali.
LA DOMANDA DI AMMISSIONE VA BENE ANCHE SE MANCA IL CODICE FISCALE DI UN FAMILIARE?

Omesso codice fiscale e ammissione
NO! L’errore formale o la mancata indicazione di un codice fiscale, comportando violazione della espressa previsione di cui alla lettera B. dell’art. 79 del Testo Unico sulla Spese di Giustizia (DPR 115/2002), sono causa di rigetto della domanda.
Basta perciò l’omissione di uno solo dei requisiti di legge per non consentire l’accoglimento dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Il tribunale veneziano ne ha dato buona conferma anche respingendo il ricorso in avversione al provvedimento di diniego, e ciò seppur il codice fiscale mancante fosse inerente un familiare non più convivente e quindi ulteriore ai requisiti richiesti dalla legge..
Vediamo assieme il caso.
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COME DIMENTICARSI DEI DEBITI RESIDUI DEL FALLIMENTO

Esdebitazione del fallito con il gratuito patrocinio
Dopo la chiusura della procedura del fallimento capita sovente che residuino dei debiti verso i creditori fallimentari. Questi, notoriamente insaziabili, sono pronti alla finestra ad aggredire il fallito che torni in bonis successivamente al decreto che chiude il fallimento.
Anzi spesso capita che i creditori siano rimasti silenti fino alla fine della procedura fallimentare perchè zittiti dall’autorità del curatore e poi, dopo pochi mesi dalla chiusura, si scoprano repentinamente desiderosi di ansie vendicative e tentino di ostacolare in ogni modo il ritorno alla vita normale dell’ex fallito che ha appena intravisto uno spiraglio di speranza.
Il legislatore ha però tenuto conto dell’evoluzione della società e delle esigenze del contesto economico ed è intervenuto sul punto. Vediamo assieme cosa è successo.
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MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA CAUSA E NON REVOCABILITA’ DELL’AMMISSIONE

Corte di Cassazione
All’esito della causa, anche quando risulti che la pretesa che fatta valere in giudizio è stata, sin dall’inizio, manifestamente infondata non è permesso al giudice, competente a liquidare gli onorari del difensore, di revocare la suddetta ammissione. La questione non è però in contrasto ai precetti costituzionali perché il procedimento consente ogni verifica necessaria a valutare preventivamente e successivamente l’ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato.
Questo perché, contrariamente a quanto affermato dal tribunale di Ascoli Piceno, il legislatore ha previsto:
- sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall’origine, l’istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata),
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COME CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

Facsimile domanda di liquidazione
Sei un avvocato che ha prestato il “Patrocinio a spese dello Stato” e vuoi vederti pagare i compensi per l’attività professionale svolta. Ti sei fatto autorizzare per tempo il patrocinio a spese dello Stato (vengono infatti rifuse le sole attività successive all’ammissione) ed ora attendi il versamento.
La cancelleria poi Ti chiede di inoltrare una specifica con i tuoi dati per provvedere al saldo non appena vi saranno i fondi disponibili. Detto questo, Ti stai chiedendo cosa presentare e cerchi in internet un facsimile.
QUI LO HAI TROVATO.
Di seguito trovi facsimile dell’istanza e del modello da compilare e presentare in tribunale per farti pagare la tua parcella (ricorda di allegare sempre l’autorizzazione all’ammissione al patrocinio a spese dello stato e copia dei documenti attestanti la parcellazione per cui chiedi la rifusione).
LA GIUSTIZIA DA I NUMERI?
DIAMO I NUMERI DELLA GIUSTIZIA …

La Giustizia in Italia
Un processo in Italia dura mediamente 960 giorni per il solo primo grado ed altri 1.509 per l’appello.
Un divorzio giudiziale richiede 634 giorni, contro i 321 della Germania, i 90 della Danimarca o, addirittura, i 25 dell’Olanda.
Per recuperare un credito commerciale servono 1.210 giorni, contro i 462,7 della media Ocse.
Abbiamo un arretrato nel civile di 5 milioni e mezzo di cause, che aumentano di anno in anno (in venti anni l’arretrato è triplicato) e nel penale il cumulo di processi arretrati è arrivato a 3.262.000.
La Corte Costituzionale ha sancito il riconoscimento in capo all’imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, del diritto di nomina di un proprio interprete con il patrocinio a spese dello stato.

Patrocinio a spese dello stato
Ciò in quanto la nomina di un interprete necessaria a comprendere o svolgimento del processo non può, in virtù dei principi accettati dal nostro ordinamento, soffrire alcuna limitazione.
La partecipazione personale e consapevole dell’imputato al procedimento, mediante il riconoscimento del diritto in capo all’accusato straniero che non comprenda la lingua italiana di fare ricorso all’ausilio di un interprete di parte, figura che differisce sia da quella del consulente di parte sia da quella dell’interprete nominato dal giudice, rientra, osserva il giudice delle leggi, nella garanzia costituzionale del diritto di difesa nonché nel diritto al giusto processo, in quanto l’imputato deve poter comprendere, nella lingua da lui conosciuta, il significato degli atti e delle attività processuali, ai fini di un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa (art. 24, comma secondo, della Costituzione).