COME DIMENTICARSI DEI DEBITI RESIDUI DEL FALLIMENTO

Esdebitazione del fallito con il gratuito patrocinio
Dopo la chiusura della procedura del fallimento capita sovente che residuino dei debiti verso i creditori fallimentari. Questi, notoriamente insaziabili, sono pronti alla finestra ad aggredire il fallito che torni in bonis successivamente al decreto che chiude il fallimento.
Anzi spesso capita che i creditori siano rimasti silenti fino alla fine della procedura fallimentare perchè zittiti dall’autorità del curatore e poi, dopo pochi mesi dalla chiusura, si scoprano repentinamente desiderosi di ansie vendicative e tentino di ostacolare in ogni modo il ritorno alla vita normale dell’ex fallito che ha appena intravisto uno spiraglio di speranza.
Il legislatore ha però tenuto conto dell’evoluzione della società e delle esigenze del contesto economico ed è intervenuto sul punto. Vediamo assieme cosa è successo.
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MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA CAUSA E NON REVOCABILITA’ DELL’AMMISSIONE

Corte di Cassazione
All’esito della causa, anche quando risulti che la pretesa che fatta valere in giudizio è stata, sin dall’inizio, manifestamente infondata non è permesso al giudice, competente a liquidare gli onorari del difensore, di revocare la suddetta ammissione. La questione non è però in contrasto ai precetti costituzionali perché il procedimento consente ogni verifica necessaria a valutare preventivamente e successivamente l’ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato.
Questo perché, contrariamente a quanto affermato dal tribunale di Ascoli Piceno, il legislatore ha previsto:
- sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall’origine, l’istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata),
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COME CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

Facsimile domanda di liquidazione
Sei un avvocato che ha prestato il “Patrocinio a spese dello Stato” e vuoi vederti pagare i compensi per l’attività professionale svolta. Ti sei fatto autorizzare per tempo il patrocinio a spese dello Stato (vengono infatti rifuse le sole attività successive all’ammissione) ed ora attendi ilversamento.
La cancelleria poi Ti chiede di inoltrare una specifica con i tuoi dati per provvedere al saldo non appena vi saranno i fondi disponibili. Detto questo, ti stai chiedendo cosa presentare e cerchi in internet un facsimile.
QUI LO HAI TROVATO.
Di seguito trovi facsimile dell’istanza e del modello da compilare e presentare in tribunale per farti pagare la tua parcella (ricorda di allegare sempre l’autorizzazione all’ammissione al patrocinio a spese dello stato e copia dei documenti attestanti la parcellazione per cui chiedi la rifusione).
LA GIUSTIZIA DA I NUMERI?
DIAMO I NUMERI DELLA GIUSTIZIA …

La Giustizia in Italia
Un processo in Italia dura mediamente 960 giorni per il solo primo grado ed altri 1.509 per l’appello.
Un divorzio giudiziale richiede 634 giorni, contro i 321 della Germania, i 90 della Danimarca o, addirittura, i 25 dell’Olanda.
Per recuperare un credito commerciale servono 1.210 giorni, contro i 462,7 della media Ocse.
Abbiamo un arretrato nel civile di 5 milioni e mezzo di cause, che aumentano di anno in anno (in venti anni l’arretrato è triplicato) e nel penale il cumulo di processi arretrati è arrivato a 3.262.000.
La Corte Costituzionale ha sancito il riconoscimento in capo all’imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, del diritto di nomina di un proprio interprete con il patrocinio a spese dello stato.

Patrocinio a spese dello stato
Ciò in quanto la nomina di un interprete necessaria a comprendere o svolgimento del processo non può, in virtù dei principi accettati dal nostro ordinamento, soffrire alcuna limitazione.
La partecipazione personale e consapevole dell’imputato al procedimento, mediante il riconoscimento del diritto in capo all’accusato straniero che non comprenda la lingua italiana di fare ricorso all’ausilio di un interprete di parte, figura che differisce sia da quella del consulente di parte sia da quella dell’interprete nominato dal giudice, rientra, osserva il giudice delle leggi, nella garanzia costituzionale del diritto di difesa nonché nel diritto al giusto processo, in quanto l’imputato deve poter comprendere, nella lingua da lui conosciuta, il significato degli atti e delle attività processuali, ai fini di un concreto ed effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa (art. 24, comma secondo, della Costituzione).
I costi di un procedimento giudiziario in materia civile e commerciale, usando il termine “costi” in un significato ampio, comprendono tanto le spese della procedura, quanto le spese e gli onorari relativi alla difesa legale.
Per quanto inerente al compenso dell’avvocato, ed al rimborso delle spese da lui sostenute, si rinvia ad altro post ove l’argomento verrà analizzato in dettaglio.
Qui vogliamo trattare l’argomento avente riguardo alle sole spese relative alla procedura: esse sono costituite da un contributo unificato per la iscrizione della causa a ruolo, che deve essere versato obbligatoriamente per inziare la causa, e da altre voci di spesa che possono essere anche eventuali (come per esempio le spese di consulenza tecnica e i diritti di copia degli atti ).