RIABILITAZIONE PENALE (*)

Gratuito patrocinio
Artt. 178 – 179 codice penale -
Legge 11/06/2004 n. 145
Tutti coloro sono stati condannati a seguito di sentenza penale passata in giudicato ovvero di decreto penale di condanna non opposto hanno diritto a chiedere ed ottenere, avendone i requisiti, la riabilitazione, ovvero la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, di conseguenza, l’estinzione degli stessi.
Anche in questo caso vi può essere l’ammissione al gratuito patrocinio (descritta qui) poiché essa vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ma anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi è stata l’ammissione al beneficio del patrocinio (nel penale, salvo che nella fase dell’esecuzione, ciò vale ed anche per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza come la procedura di riabilitazione: in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).
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Il DPR 115/2002 statuisce che, per assistere un cliente a mezzo del gratuito patrocinio, un avvocato deve essere iscritto negli appositi elenchi (attestanti l’apposita abilitazione) predisposti dai Consigli dell’ordine degli Avvocati previa verifica dell’esistenza di tutti i requisiti soggettivi come abbiamo scritto in questo post.
Lo prevede l’art. 80 del Testo Unico sulle spese di Giustizia al suo primo comma:
Articolo 80
Nomina del difensore.
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
È disponibile solo per le persone o anche per le società e le associazioni?

Patrocinio a spese dello stato
La risposta è, come spesso accade in diritto, “bisogna vedere”, ovvero bisogna distinguere fra processo civile e penale. Il tribunale di Milano è intervenuto sull’argomento precisando che il diritto all’assistenza di una difesa sostenuta dallo stato (il patrocinio a spese dello stato) vale anche per gli enti senza fine di lucro ove questi intendano costituirsi parte civile nei processi penali in cui esercitano l’azione civile a cui sono legittimati.
Diversamente agli stessi enti no profit non è consentito, in quanto manca espressa previsione di legge, accedere al gratuito patrocinio durante la fase delle indagini preliminari: ciò in quanto non è ammessa la costituzione di parte civile fino al momento dell’apertura dell’udienza preliminare.
Gratuito patrocinio in materia penale
Il gratuito patrocinio a spese dello Stato (ovvero l’accesso all’Avvocato gratis) può essere concesso nell’ambito del processo penale a favore di indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda.
Per essere ammessi al Patrocinio gratuito a spese dello Stato, anche in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16..
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.