L’INDIFFERENZA UCCIDE ANCHE TE, DIGLI DI SMETTERE.

Gratuito patrocinio e stato della Giustizia?
I media hanno scoperto che la Giustizia interessa ai cittadini quasi più delle partite di calcio. Ma se ne parla solo fino quando si riesce a vendere notizie scandalistiche o teorie del complotto.
Altrimenti scende il silenzio dell’indifferenza e dell’omertà di Stato.
In fondo a chi gliene frega di centinaia di migliaia di processi eterni, di impossibilità di difendersi, di burocrazie infinite e di un sistema che ha perso il contatto con la ragione per cui era venuto ad esistenza.
Sì, nessuno ricorda più che la pubblica amministrazione – anche quella giudiziaria – è nata con l’idea di dare un servizio al cittadino e non di dare una vita autonoma alle pretese dello Stato sul cittadino.
MA IL GRATUITO PATROCINIO NON ERA UGUALE AL DIFENSORE D’UFFICIO?
NO! SVELIAMO UN ERRORE COMUNE.

Gratuito Patrocinio e difensore d'ufficio
Molto spesso riceviamo mail e commenti che parlano di difesa d’ufficio e del costo inaspettato della stessa. Da lì il passo è breve per trovarsi altrettanto spesso a leggere di delusioni sul funzionamento del patrocinio a spese dello Stato perchè si è stati difesi d’ufficio e si è poi ricevuta una richiesta di pagamento da parte dell’avvocato.
Ebbene, la delusione nasce in un’equivoco, anzi nella confusione incolpevole di due soggetti in uno: il GRATUITO PATROCINIO non ha niente a che fare con il DIFENSORE D’UFFICIO.
E il difensore d’ufficio non necessariamente potrà essere sostenuto con il gratuito patrocinio.
Vediamo assieme le differenze.
CASSAZIONE: LA FALSA AUTOCERTIFICAZIONE PORTA AL DELITTO ANCHE SE CI SONO I REQUISITI PER IL GRATUITO PATROCINIO!

Corte di Cassazione
Nonostante i tempi infausti, la Suprema Corte torna a pronunciarsi in merito al percorso necessario a rappresentare ai soggetti valutanti la sussistenza dei requisiti per ottenere il gratuito patrocinio: la Cassazione torna a statuire in merito alle autocertificazioni con cui il richiedente l’ammissione al gratuito patrocinio può ottenere l’accesso al beneficio salva la verifica da parte degli uffici finanziari dello Stato dell’effettiva sussistenza dei requisiti reddituali richiesti dalla norma.
Il riferimento normativo è l’art. 95 del DPR 115/2002 – Testo Unico sulle Spese di Giustizia.
SCELTE DISCREZIONALI E TEMPI ABNORMI DELLA GIUSTIZIA. CHI SE LI PUO’ PERMETTERE?

Fascicoli penali in procura
In un’era senza pudori, fatta di scandali giudiziari che coinvolgono mezza Italia, la vita di coloro che si trovano interessati da indagini non trova facile e ancor meno breve soluzione.
Le inchieste importanti partono da eventi nazionali e rubano tempo alle forze dell’ordine che hanno risorse limitate. Il resto del carico giudiziario di commissariati e reparti di polizia giudiziaria si stratifica di anno in anno, dando poche chance agli improbabili inquisiti di vedere chiarita la propria posizione. Come ho già scritto, nel territorio della Repubblica sono attivi ben 5.900.000 procedimenti penali e, visto che le famiglie italiane sono tre volte tante, almeno una su tre ha lo zio od il cugino indagato nel proprio salotto. E non possono essere davvero tutti colpevoli: altrimenti non servirebbero i giudici e basterebbero le procure, oltre a dovre conteggiare un decimo degli italiani nelle patrie galere…..
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Guida Breve alla Riabilitazione Penale
A volte le vicende personali, e soprattutto quelle del lavoro, “regalano” qualche problema con la giustizia, anche penalmente rilevante, di cui purtroppo rimane traccia nella cosiddetta “fedina penale”.
Purtroppo le conseguenze non sono mai leggere sia sotto il profilo giuridico che sotto quello psicologico.
E’ quindi opportuno, quando vi siano le condizioni, eliminare nei limiti del possibile ogni traccia delle trascorse vicende penali. A questo serve la Riabilitazione Penale: una sorta di seconda possibilità che la legge offre a coloro che la stessa ritenga meritevoli.
LA DOMANDA DI AMMISSIONE VA BENE ANCHE SE MANCA IL CODICE FISCALE DI UN FAMILIARE?

Omesso codice fiscale e ammissione
NO! L’errore formale o la mancata indicazione di un codice fiscale, comportando violazione della espressa previsione di cui alla lettera B. dell’art. 79 del Testo Unico sulla Spese di Giustizia (DPR 115/2002), sono causa di rigetto della domanda.
Basta perciò l’omissione di uno solo dei requisiti di legge per non consentire l’accoglimento dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Il tribunale veneziano ne ha dato buona conferma anche respingendo il ricorso in avversione al provvedimento di diniego, e ciò seppur il codice fiscale mancante fosse inerente un familiare non più convivente e quindi ulteriore ai requisiti richiesti dalla legge..
Vediamo assieme il caso.
Categorie:Avvocato gratuito, Facsimile atti e moduli, Gratuito patrocinio, Sentenze Tag: ammissione, Avvocato gratuito, esclusione, Gratuito patrocinio, Opposizione, patrocinio a spese dello stato, penale, procedimento
IL REDDITO MINIMO DICHIARATO BASTA PER L’AMMISSIONE?

Ammissione e dichiarazione dei redditi a zero
NO! Il gratuito patrocinio può essere negato se il reddito è nullo.
Non sempre essere privi di reddito garantisce l’accesso al patrocinio a spese dello stato.
E’ quanto accaduto al signor L.A. reo confesso per aver appiccato un incendio doloso ( delinquente prezzolato).
L.A. proponeva istanza al Tribunale di Venezia, avendo 5 figli e moglie a carico ma con reddito zero. L’istanza mancava altresì, di qualsivoglia altro riferimento a possibili fonti di reddito ( esempio aiuto economico da parte di familiari etc).
Il Tribunale di Venezia (Giudice De Fazio proc. penale 9815/06) ha negato la concessione del gratuito patrocinio avendo, dedotto, dal tenore dell’istanza, che non era possibile che il signor L.A. potesse mantenere una famiglia senza alcun reddito di talchè aveva senz’altro redditi illeciti o comunque non dichiarati e per questo motivo ne ha respinto l’istanza.
RIABILITAZIONE PENALE (*)

Gratuito patrocinio
Artt. 178 – 179 codice penale -
Legge 11/06/2004 n. 145
Tutti coloro sono stati condannati a seguito di sentenza penale passata in giudicato ovvero di decreto penale di condanna non opposto hanno diritto a chiedere ed ottenere, avendone i requisiti, la riabilitazione, ovvero la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, di conseguenza, l’estinzione degli stessi.
Anche in questo caso vi può essere l’ammissione al gratuito patrocinio (descritta qui) poiché essa vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ma anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi è stata l’ammissione al beneficio del patrocinio (nel penale, salvo che nella fase dell’esecuzione, ciò vale ed anche per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza come la procedura di riabilitazione: in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).
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Il DPR 115/2002 statuisce che, per assistere un cliente a mezzo del gratuito patrocinio, un avvocato deve essere iscritto negli appositi elenchi (attestanti l’apposita abilitazione) predisposti dai Consigli dell’ordine degli Avvocati previa verifica dell’esistenza di tutti i requisiti soggettivi come abbiamo scritto in questo post.
Lo prevede l’art. 80 del Testo Unico sulle spese di Giustizia al suo primo comma:
Articolo 80
Nomina del difensore.
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.