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Posts Tagged ‘Liquidazione compenso’

DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEL SOSTITUTO

31 ottobre 2009 admin 1 commento

SE L’AVVOCATO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO VUOLE FARSI SOSTITUIRE IN UDIENZA, PUO’ FARSI PAGARE DALL’ERARIO?

Le Sezioni Unite precisano che, anche in materia di gratuito patrocinio, l’avvocato della persona ammessa al beneficio può nominare, a norma dell’articolo 102 Cpp, un sostituto per tutte le attività per le quali la sostituzione è consentita, nell’esercizio del mandato oltre quella di investigazione difensiva, cui fa riferimento l’articolo 101 Dpr 115/02.

Il sostituto non deve essere necessariamente scelto tra gli iscritti negli elenchi dell’articolo 80 dello stesso Dpr ed all’avvocato sostituito compete, in ogni caso, il compenso per l’attività difensiva svolta dal sostituto.

Cassazione – Sezioni Unite penali – sentenza 30 giugno-13 luglio 2004, n. 30433
Presidente Marvulli – Relatore Rotella
Ricorrente Pg in proc. Turrisi

GRATUITO PATROCINIO: OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALL’AVVOCATO

25 ottobre 2009 admin Nessun commento

INDICAZIONE DEI CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI NEL GRATUITO PATROCINIO

Ogni qual volta provvede alla liquidazione dei compensi professionali ai difensori, il giudice di merito ha l’obbligo di indicare il criterio seguito nella liquidazione; in particolare, in riferimento alla partecipazione alle udienze, il Giudice non può indiscriminatamente applicare i parametri di cui alla tabella n. 5 senza diversificazione tra le attività di patrocinio svolte concretamente.

(Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 4 gennaio 2008, n 36)

OPPOSIZIONE DEL DIFENSORE – APPLICABILITÀ DELL’ART. 75 D.P.R. N.115 DEL 2002 -

All’esito del procedimento per cui la persona interessata è stata ammessa al gratuito patrocinio, o al cessare dell’attività prestata dall’avvocato prima della fine del procedimento, vi può essere la liquidazione del compenso dell’avvocato in misura difforme da quanto richiesto.

GRATUITO PATROCINIO: LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALL’AVVOCATO

25 ottobre 2009 admin Nessun commento

LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI ALL’AVVOCATO: OGGETTO ED ESTENSIONE DELL’ATTIVITA’ DA LIQUIDARE

All’esito del processo il legale ha diritto alla liquidazione dei suoi onorari in riferimento all’attività svolta ed alla tariffa professionale.

Nel patrocinio a spese dello Stato (patrocinio dei non abbienti), si perde il diritto alla liquidazione del compenso dell’avvocato solo nel caso in cui le impugnazioni coltivate siano dichiarate inammissibili.

Da ciò consegue che anche la stessa domanda di ammissione al patrocinio gratuito è attività propria e tipica dell’avvocato difensore e le inerenti spese per l’assistenza legale per la sua redazione e l’inoltro sono rimborsabili. Ma non solo queste, lo dice la Cassazione.

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