CHI PAGA IL LAVORO FATTO DALL’AVVOCATO PRIMA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

Compenso dell'Avvocato
Oggi parliamo di una questione che è di interesse pratico – economico. Molto spesso arrivano richieste di informazioni sulla liquidazione delle attività svolte dal’avvocato prima dell’ammissione al gratuito patrocinio, ma dopo la chiusura della fase stragiudiziale.
In altre parole, per molti è importante capire se, per l’attività svolta anteriormente alla data di ammissione al beneficio, l’avvocato possa chiedere il relativo compenso direttamente al cliente senza incorrere nell’infrazione disciplinare di cui all’art. 11 del Codice Deontologico.
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SI PUO’ MODIFICARE IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO?

Corte di Cassazione e Gratuito Patrocinio
Il provvedimento del giudice che liquida il compenso all’avvocato che ha svolto la Sua attività processuale in regime di gratuito patrocinio ha natura decisoria e carattere definitivo. Pertanto è immodificabile.
Lo ha statuito la Sesta sezione civile della Corte di Cassazione (con la sentenza n.13892/2012) precisando che il decreto di liquidazione può essere impugnato solo ai sensi dell’articolo 111 della costituzione: per questa ragione esso non è revocabile in autotutela da parte del giudice che lo ha pronunciato e che ne resta spogliato di ogni potere di variazione.
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ESEMPI DI ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO E PER LA SUA LIQUIDAZIONE

Verifica se puoi avere il gratuito patrocinio
Per consentire più facilmente l’accesso al Gratuito Patrocinio riportiamo di seguito la modulistica messa a disposizione dal Consiglio dell’Ordine di Venezia per avere un riferimento nella predisposizione dell’istanza da depositare per chiedere l’ammissione al beneficio di Stato.
Si ricorda che, fino a che il procedimento non sia concluso enon sia definitivo,
ci si impegna a comunicare TUTTE le variazioni in AUMENTO rilevanti dei limiti di reddito
, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
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COME FARSI LIQUIDARE LE SPESE PER IL GRATUITO PATROCINIO?

Liquidazione gratuito patrocinio
L’Ordine degli Avvocati di Venezia si attiva per consentire una più rapida liquidazione dei compensi (per il gratuito patrocinio) degli avvocati avviando una prassi concordata con gli giudiziari veneziani della Corte d’Appello.
E così, mentre presso molti Ordini Forensi si vive nella più completa ignavia dei compiti istituzionali inerenti il patrocinio a spese dello Stato, capita che ci sia anche chi brilla in senso contrario.
Di seguito riportiamo la comunicazione agli avvocati veneziani del protocollo per la liquidazione delle spese – anche per il gratuito patrocinio – avanti la Corte d’Appello Veneziana.
Associazione Art. 24 Cost
Ecco la Circolare n. 3/2012 dell’Ordine Forense Veneziano:
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA
GRATUITO PATROCINIO: IL SOGGETTO LEGITTIMATO PASSIVO NEL PROCESSO E’ IL MINISTERO DI GIUSTIZIA

Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione a Sezioni unite interviene per eliminare il contrasto sorto per la determinazione dell’amministrazione che deve essere chiamata in giudizio qualora l’avvocato voglia radicare una lite in riferimento all’adeguatezza o meno del pagamento dei compensi liquidate con il gratuito patrocinio con un’opposizione ex art. 170 “avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte”.
La Suprema Corte, con la sentenza 8516/2012, afferma che la legittimazione passiva non va individuata nell’Agenzia delle entrate perchè il soggetto passivo corretto è il ministero della Giustizia. Questo anche in ragione del fatto che il costo dell’eventuale soccombenza graverà sul ministero di Giustizia.
MONTI HA DIMENTICATO LA LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO

Tariffario Forense abrogato!
Il Governo Monti ha abrogato il tariffario Forense. Non ci sono norme di collegamento con il Testo Unico lasciando così il patrocinio a spese dello Stato completamente congelato.
Infatti l’art 130
(rubricato: Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) prevede che: “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà“. Il riferimento è ai compensi previsti a favore di ciascun professionista secondo le sue tariffe di categoria. La scomparsa improvvisa, senza alcuna previsione transitoria, impedisce perciò, dal giorno dell’abrogazione con decreto legge di tutti i tariffari ordinistici, la liquidazione di ogni compenso ai soggetti professionali che operano nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.
LA CASSAZIONE NEGA IL GRATUITO PATROCINIO PER LE SPESE STRAGIUDIZIALI DOPO AVERLE AMMESSE SE NECESSARIE AL PROCESSO

Corte di Cassazione
La Suprema Corte ammette e nega la rifusione delle spese legali ante processo con due sentenze emesse lo stesso giorno, escludendole per la fase conciliativa e consentendone la liquidazione solo se erano necessarie alla successiva fase processuale.
Il 23 novembre la Cassazione (con la sentenza n. 24723) nega la contemporanea sentenza n. 24729 ed afferma che il gratuito patrocinio non copre anche l’attività stragiudiziale: il passaggio oscuro si svolge al momento della liquidazione del compenso spettante al legale da parte del magistrato.
LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO: UN PROBLEMA??

Liquidazione gratuito patrocinio
Sovente ci viene scritto in merito alle difficoltà che si incontrano per ottenere il pagamento dei compensi spettanti per l’attività prestata in regime di Patrocinio a spese dello Stato.
Il più delle volte si tratta di problematiche inerenti la lentezza esasperante con cui gli uffici giudiziari preposti smaltiscono le pratiche per la liquidazione o, forse la maggioranza dei casi, delle lungaggini a causa delle quali i fondi per la liquidazione arrivano alle cancellerie in giro per l’Italia ad anni di distanza dal deposito delle correlate domande.
Ma i problemi non sono purtroppo da ricondurre tutti all’inefficienza dello Stato: anche i professionisti ci mettono del loro magari non predisponendo correttamente la domanda di liquidazione, o usando standard di modelli non accettati dalla prassi dei tribunali.
LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO APPLICANDO IL “FAVOR ERARI”
Le tariffe scendono persino sotto i minimi per il patrocinio a spese dello Stato

Tariffario Forense dimezzato?
Con l’ordinanza del 21 giugno 2011, riportata in calce, il Tribunale Verbania si fa precursore di una nuova tendenza dell’amministrazione della giustizia: dopo aver consentito che per anni i compensi agli avvocati che assistono i non abbienti ex art. 24 della Costituzione vengano pagati l’anno del poi ed il mese del mai, cerca di arrivare anche alla nullificazione delle parcelle da liquidare.
Si passi il termine provocatorio, ma non se ne può più.
Dei 167 circondari di tribunale italiani non ce ne sta che una manciata di virtuosi (Rimini e Venezia in testa), per la restante grande maggioranza si può solo dire che il pagamento del gratuito patrocinio non è una priorità.
Spese di giustizia

Guarda da vicino le spese di giustizia
Le spese di giustizia, ex D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, sono relative a:
- le intercettazioni ambientali e telefoniche,
- le consulenze, le perizie,
- le custodie dei beni sequestrati,
- i compensi agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,
- le testimonianze,
- le indennità ai giudici popolari che siedono in Corte d’assise.
Le spese di giustizia del processo civile e penale, come previsto dall’art. 185 del D.P.R. 115/2002, sono gestite attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati e sono disposte più volte nel corso dell’anno con decreto dirigenziale della direzione della giustizia civile.
Qui di seguito sono pubblicati, con riferimento ai singoli distretti giudiziari e alla Direzione nazionale antimafia, gli ordini di accreditamento disposti sul capitolo 1360, relativo alle spese di giustizia, sulcapitolo 1362, relativo ai compensi della magistratura onoraria.
MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA CAUSA E NON REVOCABILITA’ DELL’AMMISSIONE

Corte di Cassazione
All’esito della causa, anche quando risulti che la pretesa che fatta valere in giudizio è stata, sin dall’inizio, manifestamente infondata non è permesso al giudice, competente a liquidare gli onorari del difensore, di revocare la suddetta ammissione. La questione non è però in contrasto ai precetti costituzionali perché il procedimento consente ogni verifica necessaria a valutare preventivamente e successivamente l’ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato.
Questo perché, contrariamente a quanto affermato dal tribunale di Ascoli Piceno, il legislatore ha previsto:
- sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall’origine, l’istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata),
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