MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA CAUSA E NON REVOCABILITA’ DELL’AMMISSIONE

Corte di Cassazione
All’esito della causa, anche quando risulti che la pretesa che fatta valere in giudizio è stata, sin dall’inizio, manifestamente infondata non è permesso al giudice, competente a liquidare gli onorari del difensore, di revocare la suddetta ammissione. La questione non è però in contrasto ai precetti costituzionali perché il procedimento consente ogni verifica necessaria a valutare preventivamente e successivamente l’ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato.
Questo perché, contrariamente a quanto affermato dal tribunale di Ascoli Piceno, il legislatore ha previsto:
- sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall’origine, l’istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata),
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RIFUSIONE DELLE SPESE E IMPUGNAZIONE INAMISSIBILE
Scontro fra i più alti Uffici giudiziari.

Corte Costituzionale
La Corte d’Appello di Catania ha inviato alla Corte Costituzionale la decisione sulla possibile incostituzionalità dell’art. 131 del DPR 115/2002 sostenendo che la norma in questione obbliga il giudice alla liquidazione dell’onorario al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche quando viene proposta una impugnazione inammissibile.
Questo in quanto è ivi prevista l’anticipazione a carico dell’erario degli onorari e delle spese dovuti al difensore anche nel caso in cui l’impugnazione proposta dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia stata dichiarata inammissibile.
Ovviamente ciò quando vi è istanza di liquidazione dell’onorario e delle spese presentata dal difensore in costanza di impugnazione civile.
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COSA SUCCEDE SE NOMINO UN AVVOCATO DI UN’ALTRA CORTE D’APPELLO?

Avvocato fuori distretto
La domanda è importante sopratutto se ci si chiede
quanto può essere rifuso delle spese del legale con il gratuito patrocinio. Questo perchè l’art. 82, comma 2, del D.P.R. 115/2002, a differenza di quanto previsto dall’abrogato art. 9 della legge 217/1990,
non comporta la decadenza dal beneficio dell’ammissione al gratuito patrocinio nel caso di nomina di un avvocato non iscritto ad albo del distretto giudiziario, ove ha sede il giudice competente: per tale evenienza il legislatore ha invece inteso introdurre solo talune restrizioni in tema di liquidazione dei compensi e delle spese in favore del difensore.
Tale distinzione è anche effetto della Legge 24 febbraio 2005, n. 25, che ha aggiunto il comma terzo all’articolo 80 del Testo Unico con il quale viene ora espressamente prevista la possibilità di nominare un difensore anche se iscritto negli elenchi di un Ordine extra distretto di Corte d’Appello.
CHI LIQUIDA IL GRATUITO PATROCINIO DOPO LA CASSAZIONE?

Gratuito patrocinio
La Suprema Corte, facendo ordine, ha chiarito definitivamente chi deve essere il Giudice competente in materia di istanza per la liquidazione degli onorari e di procedimento di liquidazione per il patrocinio svolto in cassazione.
La Corte di legittimità afferma che la competenza per la liquidazione, in base all’art. 83 del testo Unico sulle Spese di Giustizia, è riservata al Giudice del rinvio o a quello che ha emesso la sentenza passata in giudicato conseguentemente alla pronuncia della Cassazione medesima. Per l’effetto, se viene cassata la sentenza impugnata con decisione anche nel merito, la liquidazione del patrocinio svolto in Cassazione non avviene avanti la medesima Corte ma solo successivamente, con competenza del Giudice che sarebbe stato individuato in sede di rinvio qualora non fosse intervenuta la decisione nel merito.
L’orientamento della Corte di cassazione è nel senso che solo legittimato al reclamo ex articolo 99 Dpr 115/02 è l’interessato ma a condizione che egli sia l’indagato o l’imputato.
Ciò secondo la testuale indicazione della norma, in base alla quale il provvedimento in tema di ammissione al gratuito patrocinio e la decisione sull’eventuale reclamo avanzato avverso il decreto del giudice procedente vengono comunicati o notificati al solo interessato, il quale può anche proporre – egli solo, se è l’indagato o l’imputato – ricorso per cassazione per violazione di legge contro l’ordinanza decisoria del reclamo. In questo unico caso, in alternativa, lo può proporre il suo difensore senza procura speciale. E negli altri?
SE L’AVVOCATO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO VUOLE FARSI SOSTITUIRE IN UDIENZA, PUO’ FARSI PAGARE DALL’ERARIO?
Le Sezioni Unite precisano che, anche in materia di gratuito patrocinio, l’avvocato della persona ammessa al beneficio può nominare, a norma dell’articolo 102 Cpp, un sostituto per tutte le attività per le quali la sostituzione è consentita, nell’esercizio del mandato oltre quella di investigazione difensiva, cui fa riferimento l’articolo 101 Dpr 115/02.
Il sostituto non deve essere necessariamente scelto tra gli iscritti negli elenchi dell’articolo 80 dello stesso Dpr ed all’avvocato sostituito compete, in ogni caso, il compenso per l’attività difensiva svolta dal sostituto.
Cassazione – Sezioni Unite penali – sentenza 30 giugno-13 luglio 2004, n. 30433
Presidente Marvulli – Relatore Rotella
Ricorrente Pg in proc. Turrisi
INDICAZIONE DEI CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI NEL GRATUITO PATROCINIO
Ogni qual volta provvede alla liquidazione dei compensi professionali ai difensori, il giudice di merito ha l’obbligo di indicare il criterio seguito nella liquidazione; in particolare, in riferimento alla partecipazione alle udienze, il Giudice non può indiscriminatamente applicare i parametri di cui alla tabella n. 5 senza diversificazione tra le attività di patrocinio svolte concretamente.
(Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 4 gennaio 2008, n 36)
OPPOSIZIONE DEL DIFENSORE – APPLICABILITÀ DELL’ART. 75 D.P.R. N.115 DEL 2002 -
All’esito del procedimento per cui la persona interessata è stata ammessa al gratuito patrocinio, o al cessare dell’attività prestata dall’avvocato prima della fine del procedimento, vi può essere la liquidazione del compenso dell’avvocato in misura difforme da quanto richiesto.
LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI ALL’AVVOCATO: OGGETTO ED ESTENSIONE DELL’ATTIVITA’ DA LIQUIDARE
All’esito del processo il legale ha diritto alla liquidazione dei suoi onorari in riferimento all’attività svolta ed alla tariffa professionale.
Nel patrocinio a spese dello Stato (patrocinio dei non abbienti), si perde il diritto alla liquidazione del compenso dell’avvocato solo nel caso in cui le impugnazioni coltivate siano dichiarate inammissibili.
Da ciò consegue che anche la stessa domanda di ammissione al patrocinio gratuito è attività propria e tipica dell’avvocato difensore e le inerenti spese per l’assistenza legale per la sua redazione e l’inoltro sono rimborsabili. Ma non solo queste, lo dice la Cassazione.