MONTI HA DIMENTICATO LA LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO

Tariffario Forense abrogato!
Il Governo Monti ha abrogato il tariffario Forense. Non ci sono norme di collegamento con il Testo Unico lasciando così il patrocinio a spese dello Stato completamente congelato.
Infatti l’art 130
(rubricato: Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) prevede che: “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà“. Il riferimento è ai compensi previsti a favore di ciascun professionista secondo le sue tariffe di categoria. La scomparsa improvvisa, senza alcuna previsione transitoria, impedisce perciò, dal giorno dell’abrogazione con decreto legge di tutti i tariffari ordinistici, la liquidazione di ogni compenso ai soggetti professionali che operano nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.
LA CASSAZIONE NEGA IL GRATUITO PATROCINIO PER LE SPESE STRAGIUDIZIALI DOPO AVERLE AMMESSE SE NECESSARIE AL PROCESSO

Corte di Cassazione
La Suprema Corte ammette e nega la rifusione delle spese legali ante processo con due sentenze emesse lo stesso giorno, escludendole per la fase conciliativa e consentendone la liquidazione solo se erano necessarie alla successiva fase processuale.
Il 23 novembre la Cassazione (con la sentenza n. 24723) nega la contemporanea sentenza n. 24729 ed afferma che il gratuito patrocinio non copre anche l’attività stragiudiziale: il passaggio oscuro si svolge al momento della liquidazione del compenso spettante al legale da parte del magistrato.
LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO: UN PROBLEMA??

Liquidazione gratuito patrocinio
Sovente ci viene scritto in merito alle difficoltà che si incontrano per ottenere il pagamento dei compensi spettanti per l’attività prestata in regime di Patrocinio a spese dello Stato.
Il più delle volte si tratta di problematiche inerenti la lentezza esasperante con cui gli uffici giudiziari preposti smaltiscono le pratiche per la liquidazione o, forse la maggioranza dei casi, delle lungaggini a causa delle quali i fondi per la liquidazione arrivano alle cancellerie in giro per l’Italia ad anni di distanza dal deposito delle correlate domande.
Ma i problemi non sono purtroppo da ricondurre tutti all’inefficienza dello Stato: anche i professionisti ci mettono del loro magari non predisponendo correttamente la domanda di liquidazione, o usando standard di modelli non accettati dalla prassi dei tribunali.
LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO APPLICANDO IL “FAVOR ERARI”
Le tariffe scendono persino sotto i minimi per il patrocinio a spese dello Stato

Tariffario Forense dimezzato?
Con l’ordinanza del 21 giugno 2011, riportata in calce, il Tribunale Verbania si fa precursore di una nuova tendenza dell’amministrazione della giustizia: dopo aver consentito che per anni i compensi agli avvocati che assistono i non abbienti ex art. 24 della Costituzione vengano pagati l’anno del poi ed il mese del mai, cerca di arrivare anche alla nullificazione delle parcelle da liquidare.
Si passi il termine provocatorio, ma non se ne può più.
Dei 167 circondari di tribunale italiani non ce ne sta che una manciata di virtuosi (Rimini e Venezia in testa), per la restante grande maggioranza si può solo dire che il pagamento del gratuito patrocinio non è una priorità.
Spese di giustizia

Guarda da vicino le spese di giustizia
Le spese di giustizia, ex D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, sono relative a:
- le intercettazioni ambientali e telefoniche,
- le consulenze, le perizie,
- le custodie dei beni sequestrati,
- i compensi agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,
- le testimonianze,
- le indennità ai giudici popolari che siedono in Corte d’assise.
Le spese di giustizia del processo civile e penale, come previsto dall’art. 185 del D.P.R. 115/2002, sono gestite attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati e sono disposte più volte nel corso dell’anno con decreto dirigenziale della direzione della giustizia civile.
Qui di seguito sono pubblicati, con riferimento ai singoli distretti giudiziari e alla Direzione nazionale antimafia, gli ordini di accreditamento disposti sul capitolo 1360, relativo alle spese di giustizia, sulcapitolo 1362, relativo ai compensi della magistratura onoraria.
MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA CAUSA E NON REVOCABILITA’ DELL’AMMISSIONE

Corte di Cassazione
All’esito della causa, anche quando risulti che la pretesa che fatta valere in giudizio è stata, sin dall’inizio, manifestamente infondata non è permesso al giudice, competente a liquidare gli onorari del difensore, di revocare la suddetta ammissione. La questione non è però in contrasto ai precetti costituzionali perché il procedimento consente ogni verifica necessaria a valutare preventivamente e successivamente l’ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato.
Questo perché, contrariamente a quanto affermato dal tribunale di Ascoli Piceno, il legislatore ha previsto:
- sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall’origine, l’istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata),
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RIFUSIONE DELLE SPESE E IMPUGNAZIONE INAMISSIBILE
Scontro fra i più alti Uffici giudiziari.

Corte Costituzionale
La Corte d’Appello di Catania ha inviato alla Corte Costituzionale la decisione sulla possibile incostituzionalità dell’art. 131 del DPR 115/2002 sostenendo che la norma in questione obbliga il giudice alla liquidazione dell’onorario al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche quando viene proposta una impugnazione inammissibile.
Questo in quanto è ivi prevista l’anticipazione a carico dell’erario degli onorari e delle spese dovuti al difensore anche nel caso in cui l’impugnazione proposta dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia stata dichiarata inammissibile.
Ovviamente ciò quando vi è istanza di liquidazione dell’onorario e delle spese presentata dal difensore in costanza di impugnazione civile.
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COSA SUCCEDE SE NOMINO UN AVVOCATO DI UN’ALTRA CORTE D’APPELLO?

Avvocato fuori distretto
La domanda è importante sopratutto se ci si chiede
quanto può essere rifuso delle spese del legale con il gratuito patrocinio. Questo perchè l’art. 82, comma 2, del D.P.R. 115/2002, a differenza di quanto previsto dall’abrogato art. 9 della legge 217/1990,
non comporta la decadenza dal beneficio dell’ammissione al gratuito patrocinio nel caso di nomina di un avvocato non iscritto ad albo del distretto giudiziario, ove ha sede il giudice competente: per tale evenienza il legislatore ha invece inteso introdurre solo talune restrizioni in tema di liquidazione dei compensi e delle spese in favore del difensore.
Tale distinzione è anche effetto della Legge 24 febbraio 2005, n. 25, che ha aggiunto il comma terzo all’articolo 80 del Testo Unico con il quale viene ora espressamente prevista la possibilità di nominare un difensore anche se iscritto negli elenchi di un Ordine extra distretto di Corte d’Appello.
CHI LIQUIDA IL GRATUITO PATROCINIO DOPO LA CASSAZIONE?

Gratuito patrocinio
La Suprema Corte, facendo ordine, ha chiarito definitivamente chi deve essere il Giudice competente in materia di istanza per la liquidazione degli onorari e di procedimento di liquidazione per il patrocinio svolto in cassazione.
La Corte di legittimità afferma che la competenza per la liquidazione, in base all’art. 83 del testo Unico sulle Spese di Giustizia, è riservata al Giudice del rinvio o a quello che ha emesso la sentenza passata in giudicato conseguentemente alla pronuncia della Cassazione medesima. Per l’effetto, se viene cassata la sentenza impugnata con decisione anche nel merito, la liquidazione del patrocinio svolto in Cassazione non avviene avanti la medesima Corte ma solo successivamente, con competenza del Giudice che sarebbe stato individuato in sede di rinvio qualora non fosse intervenuta la decisione nel merito.
L’orientamento della Corte di cassazione è nel senso che solo legittimato al reclamo ex articolo 99 Dpr 115/02 è l’interessato ma a condizione che egli sia l’indagato o l’imputato.
Ciò secondo la testuale indicazione della norma, in base alla quale il provvedimento in tema di ammissione al gratuito patrocinio e la decisione sull’eventuale reclamo avanzato avverso il decreto del giudice procedente vengono comunicati o notificati al solo interessato, il quale può anche proporre – egli solo, se è l’indagato o l’imputato – ricorso per cassazione per violazione di legge contro l’ordinanza decisoria del reclamo. In questo unico caso, in alternativa, lo può proporre il suo difensore senza procura speciale. E negli altri?