DI FRONTE AI SOLDI SI RICONOSCE ANCHE LA FAMIGLIA DI FATTO

Convivenza more uxorio
La Cassazione valuta l’esistenza di una famiglia di fatto per la determinazione del reddito di riferimento ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato.
La massima di cui parliamo, non appena venne pubblicata, ricevette grande attenzione da tutti i giornali nazionali .
I commenti furono variegati. Se c’era chi l’ha definita una presa di posizione politica sul tema del riconoscimento dei diritti delle coppie di fatto, c’è anche stato chi ha notato il contrasto di un sistema giuridico dove non si da tutela ai diritti dei conviventi di fatto ma si evidenziano i loro doveri quando le casse dello stato hanno interesse ad afferrare qualche misero soldino.
Il mondo del diritto non ha senz’altro fatto una gran figura visto che ha brillato per un silenzio assordante seppur si trattasse di una materia di certo rilievo sostanziale.
BUSTE PAGA, TFR, TREDICESIMA …. VE LE PAGANO??

Crisi economica
Tutti parlano della crisi economica e la crisi se ne frega, peggiorando senza fermarsi. Ogni giorno che passa sempre più lavoratori vedono i loro datori sentire l’affanno e ritardare i pagamenti di retribuzioni e tredicesime.
- Anzi, gli insoluti nelle buste paga risultano in aumento proprio con l’approssimarsi delle festività.
Per chi ha un reddito da lavoro dipendente non si può però scherzare. La capacità di spesa di una famiglia è infatti limitata e non si riesce ad attendere mesi prima di incassare i propri soldi come, del resto, non si hanno le risorse per avvalersi di avvocati, magari molto bravi ma costosi, per recuperare subito il frutto del proprio lavoro.

Gratuito patrocinio per la difesa della parte civile non abbiente
COSA CAMBIA NELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO?
Niente compenso dimezzato. Si ha infatti l’esclusione dell’applicazione dei limiti previsti dall’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 al difensore della parte civile con patrocinio a spese dello stato.
Al momento della sentenza che conclude il processo penale, il Giudice che condanna l’imputato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, provvede alla liquidazione degli onorari di competenza dell’all’avvocato difensore di quest’ultima senza alcun vincolo ai limiti previsti per la liquidazione dei medesimi onorari dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato nell’art. 82 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.
Falsità e omissioni in dichiarazioni sostitutive ed in altre successive (e non) comunicazioni sul limite di reddito: quali conseguenze penali??

Gratuito patrocinio per la difesa dei non abbienti
Cosa accade quando si è dichiarato un reddito inferiore al massimo consentito per l’ammissione al gratuito patrocinio?
O se si è omesso di comunicare lo sconfinamento oltre la soglia dopo aver ottenuto il patrocinio ed il processo è durato più anni??
La Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite ha statuito che integrano il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 sia le false indicazioni o lche le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio. (Rigetta, App. Palermo, 2 Aprile 2007)
DAL 2009 LE VITTIME DEL REATO SONO DIFESE GRATIS DALLO STATO: VEDIAMO COME.
La recente riforma (cd. Decreto Antistupro) ha previsto per le vittime il patrocinio a spese dello stato indipendentemente dai limiti di reddito: il decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11 (convertito con la Legge 23 aprile 2009, n. 38), ha sancito l’ammissione al gratuito patrocinio per le vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale) a prescindere dalla presenza di condizioni reddituali di non abbiente (€ 10.628,16).
La Repubblica Italiana ha quindi scelto di scendere in campo a favore delle “persone offese dal reato”, questa è la terminologia del codice, per garantire loro una difesa che consenta la costituzione come parte civile nei processi contro gli stupratori ed i molestatori.
L’ammissione al gratuito patrocinio ha come presupposto il rispetto dei requisiti reddituali con cui si riserva il beneficio solamente ai non abbienti.
La Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate di Roma precisa la definizione di reddito imponibileda utilizzare per determinare il rispetto dei limiti di legge (aggiornati a € 10.628,16) che consentono l’accesso al patrocinio a spese dello stato.
Vediamola assieme.
RISOLUZIONE N. 15/E
AGENZIA DELE ENTRATE
Roma, 21 gennaio 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Gratuito patrocinio – definizione di reddito imponibile ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002.
ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Reddito imponibile e gratuito patrocinio
Patrocinio a spese dello Stato: facsimile di dichiarazione sostitutiva da presentare fino a che il processo non sia definito ed ogni qual volta si abbiano variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente; la comunicazione della dichiarazione sostitutiva deve essere depositata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI RICHIESTE
DAL D.P.R. N. 115/02 SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.
(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….., nato a …………………………
il ………………………, prov. ………. Cod. fisc…………………………………………, attualmente residente a…………………………….prov. (…….), Via ………………………….n. …,
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e nella piena consapevolezza della responsabilità penale a carico di chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso o esibisce un atto contenente dati non più veritieri, ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R 28.12.2000 n. 445, del codice penale e delle leggi speciali in materia,
Con il Decreto 20 gennaio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2009, n. 72) il Ministro della Giustizia ha consentito l’adeguamento del limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato all’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
Il nuovo riferimento reddituale è stato così elevato da euro 9.723,84 ad euro 10.628,16.
Da oggi, quindi, sarà possibile chiedere l’ammissione al beneficio del patrocinio statale se si ha un reddito uguale od inferiore ad euro 10.628,16.
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Di seguito si riporta per esteso il testo del decreto del ministero.
Decreto 20 gennaio 2009 – Ministero della Giustizia
Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2009)