DOPO IL DIVORZIO, O LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI , COME CALCOLO IL MIO REDDITO?

Quale reddito?
Ogni qual volta parliamo di gratuito patrocinio ci troviamo anche ad affrontare la questione della determinazione del reddito. Questo perché, come abbiamo già detto qui, il requisito fondamentale è il rispetto dei parametri reddituali.
Perciò, anche se è un aspetto che pochi considerano da subito, bisogna sempre capire cosa si deve computare nella quantificazione del proprio reddito: Tu allora mi chiederai: ma …
- l’assegno che incasso o pago a seguito del divorzio o della separazione, lo devo tenere in conto?
Hai ragione; è la domanda giusta! E’ infatti davvero importante capire cosa fare dell’assegno perché in questa materia fiscale ogni errore porta a commettere una violazione anche di carattere penale.
Falsità e omissioni in dichiarazioni sostitutive ed in altre successive (e non) comunicazioni sul limite di reddito: quali conseguenze penali??

Gratuito patrocinio per la difesa dei non abbienti
Cosa accade quando si è dichiarato un reddito inferiore al massimo consentito per l’ammissione al gratuito patrocinio?
O se si è omesso di comunicare lo sconfinamento oltre la soglia dopo aver ottenuto il patrocinio ed il processo è durato più anni??
La Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite ha statuito che integrano il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 sia le false indicazioni o lche le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio. (Rigetta, App. Palermo, 2 Aprile 2007)
Patrocinio a spese dello Stato: facsimile di dichiarazione sostitutiva da presentare fino a che il processo non sia definito ed ogni qual volta si abbiano variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente; la comunicazione della dichiarazione sostitutiva deve essere depositata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI RICHIESTE
DAL D.P.R. N. 115/02 SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.
(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….., nato a …………………………
il ………………………, prov. ………. Cod. fisc…………………………………………, attualmente residente a…………………………….prov. (…….), Via ………………………….n. …,
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e nella piena consapevolezza della responsabilità penale a carico di chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso o esibisce un atto contenente dati non più veritieri, ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R 28.12.2000 n. 445, del codice penale e delle leggi speciali in materia,
Falsa dichiarazione per ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio. Cosa succede?
La Corte di Cassazione penale (con la sentenza a Sezione Unite n. 6591/2009) ha deciso nel senso più sanzionatorio attestando la responsabilità penale di chi dichiara falsamente la mancanza di reddito, ciò vale anche se il reddito realmente percepito consente di restare all’interno della soglia stabilita per legge ai fini dell’ammissione all’istituto.
La Suprema Corte, risolvendo un contrasto fra le Sezioni Penali sul punto, ha statuito che “la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (artt. 95 – 79 lettc. C) è connessa all’ammissibilità dell’istanza non a quella del beneficio (art. 96/1° co.), perché solo l’istanza ammissibile genera l’obbligo del magistrato di decidere nel merito, allo stato.
Segnatamente, si sottolinea che la verifica rispetto dei requisiti per l’ammissibilità dell’istanza è pregiudiziale alla valutazione del successivo merito dell’istanza medesima.