COME DIMENTICARSI DEI DEBITI RESIDUI DEL FALLIMENTO

Esdebitazione del fallito con il gratuito patrocinio
Dopo la chiusura della procedura del fallimento capita sovente che residuino dei debiti verso i creditori fallimentari. Questi, notoriamente insaziabili, sono pronti alla finestra ad aggredire il fallito che torni in bonis successivamente al decreto che chiude il fallimento.
Anzi spesso capita che i creditori siano rimasti silenti fino alla fine della procedura fallimentare perchè zittiti dall’autorità del curatore e poi, dopo pochi mesi dalla chiusura, si scoprano repentinamente desiderosi di ansie vendicative e tentino di ostacolare in ogni modo il ritorno alla vita normale dell’ex fallito che ha appena intravisto uno spiraglio di speranza.
Il legislatore ha però tenuto conto dell’evoluzione della società e delle esigenze del contesto economico ed è intervenuto sul punto. Vediamo assieme cosa è successo.
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MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA CAUSA E NON REVOCABILITA’ DELL’AMMISSIONE

Corte di Cassazione
All’esito della causa, anche quando risulti che la pretesa che fatta valere in giudizio è stata, sin dall’inizio, manifestamente infondata non è permesso al giudice, competente a liquidare gli onorari del difensore, di revocare la suddetta ammissione. La questione non è però in contrasto ai precetti costituzionali perché il procedimento consente ogni verifica necessaria a valutare preventivamente e successivamente l’ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato.
Questo perché, contrariamente a quanto affermato dal tribunale di Ascoli Piceno, il legislatore ha previsto:
- sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall’origine, l’istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata),
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PRESTITI, DEBITI, DIFFICOLTA ECONOMICHE, DISPERAZIONE, USURA!

Prestiti a usura?
Questo è il crescendo che molto spesso persone di tutt’Italia si trovano a vivere con il propagarsi dei tremendi effetti della crisi finanziaria mondiale.
I media e le istituzioni molto spesso ci raccontano di casi che emergono qua e là con singoli, famiglie e comunità strangolati dai debiti contratti con soggetti malavitosi che prestavano denaro a tassi ben oltre il lecito, magari dopo aver subito per anni l’anatocismo bancario.
La condotta penalmente e civilisticamente illecita consiste, in ogni caso, nel “farsi dare o promettere … in corrispettivo di una prestazione di denaro interessi usurari”, o più semplicemente nell’aver incassato/preteso interessi di entità maggiore al limite di legge o che risultino comunque sproporzionati (rispetto al capitale), quando chi li ha pagati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
COME FARE PER GLI ALIMENTI DEI MINORI FRA PAESI COMUNITARI?

Assegno alimentare
Dalla fine del novembre 2007, in particolare dal 23.11.2007, la Comunità Europea si è fatta portatrice dell’impegno seguente all’accordo dell’Aja sottoscritto da 50 paesi per l’adozione di una convenzione che renda automatico il riconoscimento automatico e l’immediata esecutività di provvedimenti di mantenimento passati in giudicato in uno qualunque degli Stati firmatari (Convenzione dell’Aja del 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia).
Tale convenzione consentirà ai bambini di ottenere l’immediata esecuzione del loro diritto al mantenimento in tutti gli Stati membri. Per questa ragione la Convenzione prevede l’istituzione di enti centrali atti a sostenere i bambini nel procedimento esecutivo dei provvedimenti di mantenimento alimentare.
RIFUSIONE DELLE SPESE E IMPUGNAZIONE INAMISSIBILE
Scontro fra i più alti Uffici giudiziari.

Corte Costituzionale
La Corte d’Appello di Catania ha inviato alla Corte Costituzionale la decisione sulla possibile incostituzionalità dell’art. 131 del DPR 115/2002 sostenendo che la norma in questione obbliga il giudice alla liquidazione dell’onorario al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche quando viene proposta una impugnazione inammissibile.
Questo in quanto è ivi prevista l’anticipazione a carico dell’erario degli onorari e delle spese dovuti al difensore anche nel caso in cui l’impugnazione proposta dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia stata dichiarata inammissibile.
Ovviamente ciò quando vi è istanza di liquidazione dell’onorario e delle spese presentata dal difensore in costanza di impugnazione civile.
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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: SI AVVALE DEL GRATUITO PATROCINIO?

Gratuito Patrocinio nella mediazione
Nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (“d.lgs. n. 28/2010″) di «attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali». Il decreto è entrato in vigore il 20 marzo 2010.
All’art. 4, comma 3°, del Dlgs 28/2010, viene previsto che:
All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato e’ tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali ….. .L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
COSA DEVE FARE UN AVVOCATO PER ASSISTERE IN GRATUITO PATROCINIO?

Come fare gratuito patrocinio?
La domanda sembra scontata ma, visti i casi che spesso vengono prospettati da molti di Voi che leggete e i relativi commenti, ci pare opportuno spendere un post per fare un pò di chiarezza sui requisiti necessari per l’avvocato, su quando nominarlo, dove e su cosa gli viene pagato.
Vediamo assieme i singoli passaggi.
L’art. 80 del DPR 115/202 stabilisce che il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato può farsi assistere da un avvocato iscritto in apposito elenco istituito presso i Consigli dell’Ordine del Distretto di Corte d’Appello dove ha sede il Giudice competente a conoscere del merito della causa o il Magistrato davanti al quale pende il processo.
CHI LIQUIDA IL GRATUITO PATROCINIO DOPO LA CASSAZIONE?

Gratuito patrocinio
La Suprema Corte, facendo ordine, ha chiarito definitivamente chi deve essere il Giudice competente in materia di istanza per la liquidazione degli onorari e di procedimento di liquidazione per il patrocinio svolto in cassazione.
La Corte di legittimità afferma che la competenza per la liquidazione, in base all’art. 83 del testo Unico sulle Spese di Giustizia, è riservata al Giudice del rinvio o a quello che ha emesso la sentenza passata in giudicato conseguentemente alla pronuncia della Cassazione medesima. Per l’effetto, se viene cassata la sentenza impugnata con decisione anche nel merito, la liquidazione del patrocinio svolto in Cassazione non avviene avanti la medesima Corte ma solo successivamente, con competenza del Giudice che sarebbe stato individuato in sede di rinvio qualora non fosse intervenuta la decisione nel merito.