CI SI PUO’ DIFENDERE SOLO CON I MEZZI CHE SI CONOSCE

Gratuito patrocinio
Sono passati oramai più di 2 anni da quando abbiamo lanciato un grido di allarme sull’indifferenza che accompagna lo svuotamento di funzione ed efficacia di un istituto di rango costituzionale come il gratuito patrocinio (ART. 24 COST.).
Purtroppo nulla è cambiato in meglio. Anzi, si può dire che la discesa agli inferi non ha fine per i più bisognosi di aiuto.
Già nel 2009 raccontavamo che l’inefficienza del patrocinio a spese dello Stato trovava la sua prima causa nella scarsa diffusione delle informazioni necessarie per accedere all’istituto; e in effetti fu proprio questo problema ad essere la leva che portò la nostra associazione a scendere in campo nell’adoperarsi per colmare questo gap promuovendo un’attività divulgativa attraverso quel blog che è oggi www.avvocatogratis.com.
PERCHE’ ESISTE IL LAVORO DI AVVOCATOGRATIS.COM?

ART. 24 e Gratuito Patrocinio
L’art. 24 della Costituzione recepisce un principio di grande civiltà giuridica e sociale presente nella cultura e nelle istituzioni di tutti i paesi europei, ovvero il diritto all’accesso alla giustizia a favore di chiunque, a prescindere dal reddito:
“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
A tutti deve essere permessa la difesa a prescindere dalla capacità reddituale, perchè una giustizia solo dei ricchi non sarebbe che una finta giustizia.”
MONTI HA DIMENTICATO LA LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO

Tariffario Forense abrogato!
Il Governo Monti ha abrogato il tariffario Forense. Non ci sono norme di collegamento con il Testo Unico lasciando così il patrocinio a spese dello Stato completamente congelato.
Infatti l’art 130
(rubricato: Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) prevede che: “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà“. Il riferimento è ai compensi previsti a favore di ciascun professionista secondo le sue tariffe di categoria. La scomparsa improvvisa, senza alcuna previsione transitoria, impedisce perciò, dal giorno dell’abrogazione con decreto legge di tutti i tariffari ordinistici, la liquidazione di ogni compenso ai soggetti professionali che operano nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.
LIQUIDAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO APPLICANDO IL “FAVOR ERARI”
Le tariffe scendono persino sotto i minimi per il patrocinio a spese dello Stato

Tariffario Forense dimezzato?
Con l’ordinanza del 21 giugno 2011, riportata in calce, il Tribunale Verbania si fa precursore di una nuova tendenza dell’amministrazione della giustizia: dopo aver consentito che per anni i compensi agli avvocati che assistono i non abbienti ex art. 24 della Costituzione vengano pagati l’anno del poi ed il mese del mai, cerca di arrivare anche alla nullificazione delle parcelle da liquidare.
Si passi il termine provocatorio, ma non se ne può più.
Dei 167 circondari di tribunale italiani non ce ne sta che una manciata di virtuosi (Rimini e Venezia in testa), per la restante grande maggioranza si può solo dire che il pagamento del gratuito patrocinio non è una priorità.
COSA RACCONTERANNO I TUOI TESTIMONI?

Cosa dirà quel testimone?
L’oggetto dei nostri articoli è usualmente imperniato sull’assistenza processuale con il gratuito patrocinio. Si parla quindi sempre di processo, civile o penale che sia, e questo perchè il beneficio di Stato è esteso ai non abbienti solo per le attività che si svolgono nel corso di un procedimento avanti il Giudice.
Oggi vogliamo parlare del procedimento, di cosa si svolge dopo l’avvio del contenzioso e di cosa bisogna sapere per comprendere la rilevanza della prova più importante, la testimonianza, che verrà ad esistere appunto a processo inoltrato.
Non si deve infatti prescindere dallo svolgimento effettivo di ogni specifico iter processuale.
PERCHE’ LA MEDIAZIONE E’ PIU’ CONVENIENTE CON IL GRATUITO PATROCINIO?

Mediazione civile: cosa costa senza il gratuito patrocinio?
Dovunque si parla della nuova mediazione. Anche il nostro blog ne ha trattato qui e qui. Abbiamo anche pubblicato la Guida Breve alla Mediazione con il gratuito Patrocinio che puoi scaricare gratis cliccando QUI.
Tutti ne parlano, tanti la vogliono, molti la criticano, pochi la rifiutano tout court. La moda pare infatti l’essere a favore della mediazione, ma non come la ha scritta questo legislatore. Sembra di sentire Veltroni: Si, MA …….
Se ne parla insomma sotto mille profili. Ma quasi nessuno si pone la domanda che davvero interessa ad ogni utente:
Cosa costa? E come fare se non posso permettermela?
MA IL GRATUITO PATROCINIO LO ABBIAMO SOLO IN ITALIA?
NO. ECCO LA COMPARAZIONE CON LE ALTRE LEGISLAZIONI EUROPEE

Gratuito Patrocinio in Europa
A fronte del cammino di unificazione europa non si può che evidenziare come anche l’istituto del gratuito patrocinio assuma una dimensione globale: appare perciò utile una breve comparazione con gli altri ordinamenti europei, al fine di verificare come i legislatori degli altri stati d’Europa abbiano organizzato il patrocinio a spese dello Stato.
Del resto, il diritto alla difesa è riconosciuto in documenti fondamentali dell’ordinamento non solo in Italia: oltre alla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana se ne trova riconoscimento anche nello stesso “Trattato per la Costituzione della Comunità Europea“.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: “E’ SINDACABILE DAL GIUDICE LA SCELTA DEL DIFENSORE”

Patrocinio a spese dello Stato
La cassazione muta il proprio orientamento giurisprudenziale non lasciando più precluso al magistrato procedente il sindacare la nomina del difensore scelto dal soggetto richiedente l’ammissione.
L’Organo Giurisdizionale che concede l’ammissione al patrocinio a spese dello stato può perciò verificare
- sia la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedendo l’ammissione
- sia anche quelli del procuratore nominando, ovvero il suo possesso della necessaria iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati.
Si va così superare quella zona franca dove il fine tutelato era il consentire avanti tutto la certezza della difesa più vicina alle scelte e necessità – anche nel senso del rapporto fiduciario – dell’imputato.