QUALI ATTIVITA’ POSSONO BENEFICIARE DEL GRATUITO PATROCINIO? NOVITA IN ARRIVO’.
Cassazione: anche le attività precedenti alla delibera di ammissione a gratuito patrocinio possono essere riconosciute dal beneficio.

Corte di Cassazione
La Suprema Corte statuisce di nuovo in materia di Patrocinio a Spese dello Stato con la sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011 e rovescia il regime delle spese che possono essere rifuse con il beneficio dell’istituto (gratuito patrocinio ).
La Cassazione ha infatti affermato che non possono più essere escluse le spese legali inerenti attività antecedenti all’atto introduttivo del giudizio anche se queste sono state svolte prima della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
DOPO IL FALLIMENTO SI PUO’ TORNARE A VIVERE NORMALMENTE:
NON PERDERE L’OCCASIONE.
SCARICA IL MANUALE PER OTTENERE LA CANCELLAZIONE DEI DEBITI RESIDUI DEL FALLIMENTO
Scarica ora l’e-Book Gratuito: “Guida alla Esdebitazione Fallimentare con il Gratuito Patrocinio”

Guida Breve alla Esdebitazione Fallimentare
Nell’ultimo triennio, la crisi economica ha causato un picco delle insolvenze e, purtroppo, anche dei fallimenti (da 9000 nel 2008 ad oltre 11.000 nel 2009: con un + 26%). Il 2010 vede il trend negativo persino in crescita.
Il fallimento della propria impresa è perciò un fenomeno epidemico e dilagante a macchia d’olio: ha colpito tantissimi imprenditori che così si sono trovati a dover gestire i difficili rapporti con curatori, cancellerie, periti e procedure. Ma ora si può tornare ad una vita normale!
Categorie:Avvocato gratuito, Facsimile atti e moduli, Gratuito patrocinio, Guide Tag: ammissione, avvocato gratis, Avvocato gratuito, Crisi economica, domanda, Fallimento, Gratuito patrocinio, patrocinio a spese dello stato, processo
DALL’EUROPA ARRIVA IL VIA LIBERA AL GRATUITO PATROCINIO PER LE SOCIETA’

Corte di Giustizia Europea e Gratuito Patrocinio
ERA ORA! Il gratuito patrocinio è finalmente ammesso anche per le persone giuridiche qualora sia finalizzato a garantire l’effettivo accesso alla giustizia.
Questa è la decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea contenuta nella sentenza del 22 dicembre 2010 (nella causa C-279/09),: è così applicata la direttiva 2003/8/Ce in riferimento alle controversie transfrontaliere ed al rinvio all’utilizzo delle primarie norme comuni per usufruire del gratuito patrocinio (riconosciuto in Italia con Dlgs 116/2005).
Il caso nasce quando una società germanica aveva fatto ricorso alla giustizia per inottemperanza alle norme UE da parte dello Stato tedesco.
DEVI PREPARARE LA DOMANDA PER IL GRATUITO PATROCINIO?
NON COMMETTERE ERRORI!

Domanda di ammissione al gratuito patrocinio
Ottenere il risultato. Questo è quello che conta.
Per essere ammesso al gratuito patrocinio deve preparare correttamente la domanda da presentare all’ordine degli Avvocati od al Giudice. Tutto il resto viene dopo.
Fai subito la domanda di ammissione senza sbagliare.
Infatti, l’obiettivo iniziale di coloro che subiscono un’ingiustizia, o devono comunque fronteggiare un’offensiva processuale, è munirsi da subito di una difesa senza sprecare tempo ed opportunità. Chi arriva dopo ha già perso delle chance per la sua difesa processuale, ed è per questo che chi si organizza prima con buoni avvocati ha più possibilità di avere riconosiute le proprie ragioni.
COME SI FA AD ESSERE NON ABBIENTI, ORA?

Reddito minimo?
La Cassazione ha deciso che sempre meno persone avranno diritto all’assistenza legale pagata dalla Repubblica Italiana.
Il 2010 finisce con una chiusura dei cordoni della borsa a seguito della sentenza 36362 pronunciata dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione: viene ridefinita la soglia di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato ampliando la concezione di reddito di riferimento fino ad includervi le somme comunque acquisite dal richiedente.
Più chiaramente: la Suprema Corte ha affermato che bisogna quantificare anche le somme ricevute a titolo di liberalità nel quantificare i propri redditi al momento della presentazione della domanda di ammissione al beneficio.
COME FARE PER LA CERTIFICAZIONE DEL REDDITO SE NON SI E’ ITALIANI?

Certificazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio
Abbiamo già parlato di reddito, e di certificazione dello stesso, più volte. Quando si compila l’istanza all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si individuano anche i familiari conviventi e si autodichiara il reddito di ciascuno, come si vede nell’esempio di istanza di ammissione che trovi QUI.
Questo consente poi alla competente Agenzia delle Entrate di svolgere ogni verifica di legge in merito alla corretta dichiarazione e l’ammissione al beneficio dei soli aventi diritto. Chiaramente, se si è dichiarato il falso, dalla verifica dell’Ufficio Finanziario consegue l’avvio di un procedimento penale e il rigetto dell’ammissione eventualmente sopraggiunta: ne abbiamo parlato QUI.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: “E’ SINDACABILE DAL GIUDICE LA SCELTA DEL DIFENSORE”

Patrocinio a spese dello Stato
La cassazione muta il proprio orientamento giurisprudenziale non lasciando più precluso al magistrato procedente il sindacare la nomina del difensore scelto dal soggetto richiedente l’ammissione.
L’Organo Giurisdizionale che concede l’ammissione al patrocinio a spese dello stato può perciò verificare
- sia la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedendo l’ammissione
- sia anche quelli del procuratore nominando, ovvero il suo possesso della necessaria iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati.
Si va così superare quella zona franca dove il fine tutelato era il consentire avanti tutto la certezza della difesa più vicina alle scelte e necessità – anche nel senso del rapporto fiduciario – dell’imputato.
LA DOMANDA DI AMMISSIONE VA BENE ANCHE SE MANCA IL CODICE FISCALE DI UN FAMILIARE?

Omesso codice fiscale e ammissione
NO! L’errore formale o la mancata indicazione di un codice fiscale, comportando violazione della espressa previsione di cui alla lettera B. dell’art. 79 del Testo Unico sulla Spese di Giustizia (DPR 115/2002), sono causa di rigetto della domanda.
Basta perciò l’omissione di uno solo dei requisiti di legge per non consentire l’accoglimento dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Il tribunale veneziano ne ha dato buona conferma anche respingendo il ricorso in avversione al provvedimento di diniego, e ciò seppur il codice fiscale mancante fosse inerente un familiare non più convivente e quindi ulteriore ai requisiti richiesti dalla legge..
Vediamo assieme il caso.
Categorie:Avvocato gratuito, Facsimile atti e moduli, Gratuito patrocinio, Sentenze Tag: ammissione, Avvocato gratuito, esclusione, Gratuito patrocinio, Opposizione, patrocinio a spese dello stato, penale, procedimento
IL REDDITO MINIMO DICHIARATO BASTA PER L’AMMISSIONE?

Ammissione e dichiarazione dei redditi a zero
NO! Il gratuito patrocinio può essere negato se il reddito è nullo.
Non sempre essere privi di reddito garantisce l’accesso al patrocinio a spese dello stato.
E’ quanto accaduto al signor L.A. reo confesso per aver appiccato un incendio doloso ( delinquente prezzolato).
L.A. proponeva istanza al Tribunale di Venezia, avendo 5 figli e moglie a carico ma con reddito zero. L’istanza mancava altresì, di qualsivoglia altro riferimento a possibili fonti di reddito ( esempio aiuto economico da parte di familiari etc).
Il Tribunale di Venezia (Giudice De Fazio proc. penale 9815/06) ha negato la concessione del gratuito patrocinio avendo, dedotto, dal tenore dell’istanza, che non era possibile che il signor L.A. potesse mantenere una famiglia senza alcun reddito di talchè aveva senz’altro redditi illeciti o comunque non dichiarati e per questo motivo ne ha respinto l’istanza.