APPELLO AL CAPO DEL GOVERNO PER AGGIORNARE IL TETTO REDDITUALE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Appello al Prof. Mario Monti e al governo
Egregio Prof. Monti,
come sa l’art. 24 della Costituzione Italiana, coerente anche con la previsione dell’Articolo II-107 della Costituzione Europea (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale), prevede che, a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
La disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel “Testo Unico Spese di Giustizia” (DPR 115/2002) negli art. 76 e seguenti.
I PRECEDENTI REATI TRIBUTARI NON IMPEDISCONO PIU’ L’AMMISSIONE AL PATROCINIO

Corte Costituzionale
Il limite di cui all’art. 91 del Testo Unico Spese di Giustizia (DPR 115/2202), in ragione del quale l’imputato e il condannato che abbiamo già subito procedimenti o condanne per i reati tributari, non impedisce l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato per procedimenti diversi da quello per cui era violazione della norma tributaria penale.
Questa è la pronuncia della Corte Costituzionale che precisato come la norma ponga un limite all’ammissione al patrocinio solo nel caso di procedimenti aventi oggetto i reati per cui essa è richiesta, ma non quando l’accusato o il condannato abbiano in precedenza subito procedimenti o condanne per le medesime tipologie di reati.
QUALI ATTIVITA’ POSSONO BENEFICIARE DEL GRATUITO PATROCINIO? NOVITA IN ARRIVO’.
Cassazione: anche le attività precedenti alla delibera di ammissione a gratuito patrocinio possono essere riconosciute dal beneficio.

Corte di Cassazione
La Suprema Corte statuisce di nuovo in materia di Patrocinio a Spese dello Stato con la sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011 e rovescia il regime delle spese che possono essere rifuse con il beneficio dell’istituto (gratuito patrocinio ).
La Cassazione ha infatti affermato che non possono più essere escluse le spese legali inerenti attività antecedenti all’atto introduttivo del giudizio anche se queste sono state svolte prima della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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Nell’ultimo triennio, la crisi economica ha causato un picco delle insolvenze e, purtroppo, anche dei fallimenti (da 9000 nel 2008 ad oltre 11.000 nel 2009: con un + 26%). Il 2010 vede il trend negativo persino in crescita.
Il fallimento della propria impresa è perciò un fenomeno epidemico e dilagante a macchia d’olio: ha colpito tantissimi imprenditori che così si sono trovati a dover gestire i difficili rapporti con curatori, cancellerie, periti e procedure. Ma ora si può tornare ad una vita normale!
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DALL’EUROPA ARRIVA IL VIA LIBERA AL GRATUITO PATROCINIO PER LE SOCIETA’

Corte di Giustizia Europea e Gratuito Patrocinio
ERA ORA! Il gratuito patrocinio è finalmente ammesso anche per le persone giuridiche qualora sia finalizzato a garantire l’effettivo accesso alla giustizia.
Questa è la decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea contenuta nella sentenza del 22 dicembre 2010 (nella causa C-279/09),: è così applicata la direttiva 2003/8/Ce in riferimento alle controversie transfrontaliere ed al rinvio all’utilizzo delle primarie norme comuni per usufruire del gratuito patrocinio (riconosciuto in Italia con Dlgs 116/2005).
Il caso nasce quando una società germanica aveva fatto ricorso alla giustizia per inottemperanza alle norme UE da parte dello Stato tedesco.
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NON COMMETTERE ERRORI!

Domanda di ammissione al gratuito patrocinio
Ottenere il risultato. Questo è quello che conta.
Per essere ammesso al gratuito patrocinio deve preparare correttamente la domanda da presentare all’ordine degli Avvocati od al Giudice. Tutto il resto viene dopo.
Fai subito la domanda di ammissione senza sbagliare.
Infatti, l’obiettivo iniziale di coloro che subiscono un’ingiustizia, o devono comunque fronteggiare un’offensiva processuale, è munirsi da subito di una difesa senza sprecare tempo ed opportunità. Chi arriva dopo ha già perso delle chance per la sua difesa processuale, ed è per questo che chi si organizza prima con buoni avvocati ha più possibilità di avere riconosiute le proprie ragioni.
COME SI FA AD ESSERE NON ABBIENTI, ORA?

Reddito minimo?
La Cassazione ha deciso che sempre meno persone avranno diritto all’assistenza legale pagata dalla Repubblica Italiana.
Il 2010 finisce con una chiusura dei cordoni della borsa a seguito della sentenza 36362 pronunciata dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione: viene ridefinita la soglia di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato ampliando la concezione di reddito di riferimento fino ad includervi le somme comunque acquisite dal richiedente.
Più chiaramente: la Suprema Corte ha affermato che bisogna quantificare anche le somme ricevute a titolo di liberalità nel quantificare i propri redditi al momento della presentazione della domanda di ammissione al beneficio.
COME FARE PER LA CERTIFICAZIONE DEL REDDITO SE NON SI E’ ITALIANI?

Certificazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio
Abbiamo già parlato di reddito, e di certificazione dello stesso, più volte. Quando si compila l’istanza all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si individuano anche i familiari conviventi e si autodichiara il reddito di ciascuno, come si vede nell’esempio di istanza di ammissione che trovi QUI.
Questo consente poi alla competente Agenzia delle Entrate di svolgere ogni verifica di legge in merito alla corretta dichiarazione e l’ammissione al beneficio dei soli aventi diritto. Chiaramente, se si è dichiarato il falso, dalla verifica dell’Ufficio Finanziario consegue l’avvio di un procedimento penale e il rigetto dell’ammissione eventualmente sopraggiunta: ne abbiamo parlato QUI.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: “E’ SINDACABILE DAL GIUDICE LA SCELTA DEL DIFENSORE”

Patrocinio a spese dello Stato
La cassazione muta il proprio orientamento giurisprudenziale non lasciando più precluso al magistrato procedente il sindacare la nomina del difensore scelto dal soggetto richiedente l’ammissione.
L’Organo Giurisdizionale che concede l’ammissione al patrocinio a spese dello stato può perciò verificare
- sia la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedendo l’ammissione
- sia anche quelli del procuratore nominando, ovvero il suo possesso della necessaria iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati.
Si va così superare quella zona franca dove il fine tutelato era il consentire avanti tutto la certezza della difesa più vicina alle scelte e necessità – anche nel senso del rapporto fiduciario – dell’imputato.