PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: “E’ SINDACABILE DAL GIUDICE LA SCELTA DEL DIFENSORE”

Patrocinio a spese dello Stato
La cassazione muta il proprio orientamento giurisprudenziale non lasciando più precluso al magistrato procedente il sindacare la nomina del difensore scelto dal soggetto richiedente l’ammissione.
L’Organo Giurisdizionale che concede l’ammissione al patrocinio a spese dello stato può perciò verificare
- sia la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedendo l’ammissione
- sia anche quelli del procuratore nominando, ovvero il suo possesso della necessaria iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati.
Si va così superare quella zona franca dove il fine tutelato era il consentire avanti tutto la certezza della difesa più vicina alle scelte e necessità – anche nel senso del rapporto fiduciario – dell’imputato.
LA DOMANDA DI AMMISSIONE VA BENE ANCHE SE MANCA IL CODICE FISCALE DI UN FAMILIARE?

Omesso codice fiscale e ammissione
NO! L’errore formale o la mancata indicazione di un codice fiscale, comportando violazione della espressa previsione di cui alla lettera B. dell’art. 79 del Testo Unico sulla Spese di Giustizia (DPR 115/2002), sono causa di rigetto della domanda.
Basta perciò l’omissione di uno solo dei requisiti di legge per non consentire l’accoglimento dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Il tribunale veneziano ne ha dato buona conferma anche respingendo il ricorso in avversione al provvedimento di diniego, e ciò seppur il codice fiscale mancante fosse inerente un familiare non più convivente e quindi ulteriore ai requisiti richiesti dalla legge..
Vediamo assieme il caso.
Categorie:Avvocato gratuito, Facsimile atti e moduli, Gratuito patrocinio, Sentenze Tag: ammissione, Avvocato gratuito, esclusione, Gratuito patrocinio, Opposizione, patrocinio a spese dello stato, penale, procedimento
IL REDDITO MINIMO DICHIARATO BASTA PER L’AMMISSIONE?

Ammissione e dichiarazione dei redditi a zero
NO! Il gratuito patrocinio può essere negato se il reddito è nullo.
Non sempre essere privi di reddito garantisce l’accesso al patrocinio a spese dello stato.
E’ quanto accaduto al signor L.A. reo confesso per aver appiccato un incendio doloso ( delinquente prezzolato).
L.A. proponeva istanza al Tribunale di Venezia, avendo 5 figli e moglie a carico ma con reddito zero. L’istanza mancava altresì, di qualsivoglia altro riferimento a possibili fonti di reddito ( esempio aiuto economico da parte di familiari etc).
Il Tribunale di Venezia (Giudice De Fazio proc. penale 9815/06) ha negato la concessione del gratuito patrocinio avendo, dedotto, dal tenore dell’istanza, che non era possibile che il signor L.A. potesse mantenere una famiglia senza alcun reddito di talchè aveva senz’altro redditi illeciti o comunque non dichiarati e per questo motivo ne ha respinto l’istanza.
COME DIMENTICARSI DEI DEBITI RESIDUI DEL FALLIMENTO

Esdebitazione del fallito con il gratuito patrocinio
Dopo la chiusura della procedura del fallimento capita sovente che residuino dei debiti verso i creditori fallimentari. Questi, notoriamente insaziabili, sono pronti alla finestra ad aggredire il fallito che torni in bonis successivamente al decreto che chiude il fallimento.
Anzi spesso capita che i creditori siano rimasti silenti fino alla fine della procedura fallimentare perchè zittiti dall’autorità del curatore e poi, dopo pochi mesi dalla chiusura, si scoprano repentinamente desiderosi di ansie vendicative e tentino di ostacolare in ogni modo il ritorno alla vita normale dell’ex fallito che ha appena intravisto uno spiraglio di speranza.
Il legislatore ha però tenuto conto dell’evoluzione della società e delle esigenze del contesto economico ed è intervenuto sul punto. Vediamo assieme cosa è successo.
Categorie:Avvocato gratuito, Facsimile atti e moduli, Gratuito patrocinio, Guide, Sentenze, Strategia processuale Tag: avvocato gratis, Avvocato gratuito, cause, civile, Fallimento, Gratuito patrocinio, patrocinio a spese dello stato, procedimento
MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA CAUSA E NON REVOCABILITA’ DELL’AMMISSIONE

Corte di Cassazione
All’esito della causa, anche quando risulti che la pretesa che fatta valere in giudizio è stata, sin dall’inizio, manifestamente infondata non è permesso al giudice, competente a liquidare gli onorari del difensore, di revocare la suddetta ammissione. La questione non è però in contrasto ai precetti costituzionali perché il procedimento consente ogni verifica necessaria a valutare preventivamente e successivamente l’ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato.
Questo perché, contrariamente a quanto affermato dal tribunale di Ascoli Piceno, il legislatore ha previsto:
- sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall’origine, l’istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata),
Categorie:Avvocato gratuito, Gratuito patrocinio, Sentenze, Strategia processuale Tag: Avvocato gratuito, civile, Gratuito patrocinio, Liquidazione compenso, patrocinio a spese dello stato, procedimento, processo, spese
RIABILITAZIONE PENALE (*)

Gratuito patrocinio
Artt. 178 – 179 codice penale -
Legge 11/06/2004 n. 145
Tutti coloro sono stati condannati a seguito di sentenza penale passata in giudicato ovvero di decreto penale di condanna non opposto hanno diritto a chiedere ed ottenere, avendone i requisiti, la riabilitazione, ovvero la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, di conseguenza, l’estinzione degli stessi.
Anche in questo caso vi può essere l’ammissione al gratuito patrocinio (descritta qui) poiché essa vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ma anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi è stata l’ammissione al beneficio del patrocinio (nel penale, salvo che nella fase dell’esecuzione, ciò vale ed anche per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza come la procedura di riabilitazione: in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).
RIFUSIONE DELLE SPESE E IMPUGNAZIONE INAMISSIBILE
Scontro fra i più alti Uffici giudiziari.

Corte Costituzionale
La Corte d’Appello di Catania ha inviato alla Corte Costituzionale la decisione sulla possibile incostituzionalità dell’art. 131 del DPR 115/2002 sostenendo che la norma in questione obbliga il giudice alla liquidazione dell’onorario al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche quando viene proposta una impugnazione inammissibile.
Questo in quanto è ivi prevista l’anticipazione a carico dell’erario degli onorari e delle spese dovuti al difensore anche nel caso in cui l’impugnazione proposta dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia stata dichiarata inammissibile.
Ovviamente ciò quando vi è istanza di liquidazione dell’onorario e delle spese presentata dal difensore in costanza di impugnazione civile.
Categorie:Avvocato gratuito, Gratuito patrocinio, Sentenze Tag: avvocato gratis, Avvocato gratuito, Causa penale, cause, civile, Gratuito patrocinio, Liquidazione compenso, Opposizione, patrocinio a spese dello stato
SCANDALO A CORTE! AUTOGOL DELLA CONSULTA??
MAFIA 1
STATO 0
SECONDO LA CONSULTA E’ ILLEGITTIMO IL DIVIETO DI GRATUITO PATROCINIO AI CONDANNATI PER MAFIA
Il governo Berlusconi, ed in primis il ministro Angelino Alfano, affondati dalla Corte in una delle missioni vessillo dell’attacco alla mafia.

Gratuito patrocinio e mafia
Due anni fa, con DL n. 92 del 23 maggio 2008, era stata introdotta una norma del testo unico in materia di spese di giustizia che negava il beneficio del gratuito patrocinio a quanti, con sentenza passata in giudicato, risultino condannati per taluni gravi reati, quali quelli di mafia.
Il legislatore aveva così introdotto una presunzione assoluta di superamento della soglia massima reddituale che consente l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
CHI LIQUIDA IL GRATUITO PATROCINIO DOPO LA CASSAZIONE?

Gratuito patrocinio
La Suprema Corte, facendo ordine, ha chiarito definitivamente chi deve essere il Giudice competente in materia di istanza per la liquidazione degli onorari e di procedimento di liquidazione per il patrocinio svolto in cassazione.
La Corte di legittimità afferma che la competenza per la liquidazione, in base all’art. 83 del testo Unico sulle Spese di Giustizia, è riservata al Giudice del rinvio o a quello che ha emesso la sentenza passata in giudicato conseguentemente alla pronuncia della Cassazione medesima. Per l’effetto, se viene cassata la sentenza impugnata con decisione anche nel merito, la liquidazione del patrocinio svolto in Cassazione non avviene avanti la medesima Corte ma solo successivamente, con competenza del Giudice che sarebbe stato individuato in sede di rinvio qualora non fosse intervenuta la decisione nel merito.
LA MOTO NON E’ OSTACOLO AI REQUISITI DI REDDITO

Moto e gratuito patrocinio
La Suprema Corte torna sull’individuazione dei parametri per la determinazione della condizione di non abbienza e, quindi, sui requisiti di ammissibilità al “Patrocinio a Spese dello Stato”: è necessario il rispetto dei soli “limiti di reddito“.
La Cassazione precisa che il Giudice può rigettare l’istanza solo se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni previste dalla legge, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte.