RIABILITAZIONE PENALE (*)

Gratuito patrocinio
Artt. 178 – 179 codice penale -
Legge 11/06/2004 n. 145
Tutti coloro sono stati condannati a seguito di sentenza penale passata in giudicato ovvero di decreto penale di condanna non opposto hanno diritto a chiedere ed ottenere, avendone i requisiti, la riabilitazione, ovvero la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, di conseguenza, l’estinzione degli stessi.
Anche in questo caso vi può essere l’ammissione al gratuito patrocinio (descritta qui) poiché essa vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ma anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi è stata l’ammissione al beneficio del patrocinio (nel penale, salvo che nella fase dell’esecuzione, ciò vale ed anche per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza come la procedura di riabilitazione: in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).
PRESTITI, DEBITI, DIFFICOLTA ECONOMICHE, DISPERAZIONE, USURA!

Prestiti a usura?
Questo è il crescendo che molto spesso persone di tutt’Italia si trovano a vivere con il propagarsi dei tremendi effetti della crisi finanziaria mondiale.
I media e le istituzioni molto spesso ci raccontano di casi che emergono qua e là con singoli, famiglie e comunità strangolati dai debiti contratti con soggetti malavitosi che prestavano denaro a tassi ben oltre il lecito, magari dopo aver subito per anni l’anatocismo bancario.
La condotta penalmente e civilisticamente illecita consiste, in ogni caso, nel “farsi dare o promettere … in corrispettivo di una prestazione di denaro interessi usurari”, o più semplicemente nell’aver incassato/preteso interessi di entità maggiore al limite di legge o che risultino comunque sproporzionati (rispetto al capitale), quando chi li ha pagati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
SCANDALO A CORTE! AUTOGOL DELLA CONSULTA??
MAFIA 1
STATO 0
SECONDO LA CONSULTA E’ ILLEGITTIMO IL DIVIETO DI GRATUITO PATROCINIO AI CONDANNATI PER MAFIA
Il governo Berlusconi, ed in primis il ministro Angelino Alfano, affondati dalla Corte in una delle missioni vessillo dell’attacco alla mafia.

Gratuito patrocinio e mafia
Due anni fa, con DL n. 92 del 23 maggio 2008, era stata introdotta una norma del testo unico in materia di spese di giustizia che negava il beneficio del gratuito patrocinio a quanti, con sentenza passata in giudicato, risultino condannati per taluni gravi reati, quali quelli di mafia.
Il legislatore aveva così introdotto una presunzione assoluta di superamento della soglia massima reddituale che consente l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
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Avvocato abilitato
Da tutte Italia ci arrivano segnalazioni di persone bisognose di contattare un avvocato abilitato al Patrocinio a spese dello Stato. Per questo motivo, con lo staff di AVVOCATOGRATIS.COM, stiamo creando una rete efficiente e concreta di colleghi abilitati al gratuito patrocinio ed in grado di essere contattati su tutto il territorio nazionale.
Infatti, grazie a questo sito, che è divenuto il principale blog nazionale in materia di patrocinio a favore dei non abbienti, si creata l’opportunità di discutere pubblicamente di assistenza processuale gratuita e di portare l’argomento all’attenzione dei media. CON CHE RISULTATI?
COSA SUCCEDE SE NOMINO UN AVVOCATO DI UN’ALTRA CORTE D’APPELLO?

Avvocato fuori distretto
La domanda è importante sopratutto se ci si chiede
quanto può essere rifuso delle spese del legale con il gratuito patrocinio. Questo perchè l’art. 82, comma 2, del D.P.R. 115/2002, a differenza di quanto previsto dall’abrogato art. 9 della legge 217/1990,
non comporta la decadenza dal beneficio dell’ammissione al gratuito patrocinio nel caso di nomina di un avvocato non iscritto ad albo del distretto giudiziario, ove ha sede il giudice competente: per tale evenienza il legislatore ha invece inteso introdurre solo talune restrizioni in tema di liquidazione dei compensi e delle spese in favore del difensore.
Tale distinzione è anche effetto della Legge 24 febbraio 2005, n. 25, che ha aggiunto il comma terzo all’articolo 80 del Testo Unico con il quale viene ora espressamente prevista la possibilità di nominare un difensore anche se iscritto negli elenchi di un Ordine extra distretto di Corte d’Appello.
PERCHE’ A VOLTE NON PUOI AVERE IL GRATUITO PATROCINIO?

Gratuito patrocinio non approvato
Talvolta, nonostante l’esistenza dei prescritti requisiti reddituali (imponibie inferiore a euro 10.628,16), non riesci ad avere l’ammissione al gratuito patrocinio? A volte vi è la commissione di un errore da parte dell’Autorità competente mentre altre vi sono degli ostacoli insormontabili. Ovvero l’esistenza di fattispecie normative che sono di impedimento all’immissione.
E’ perciò importante conoscere le legittime ipotesi di esclusione che non sono ricorribili (ovvero che non si possono impugnare). Vediamole assieme.
Esaminiamo quindi i legittimi casi di esclusione dal patrocinio a spese dello Stato (sia previsti espressamente dalla legge che ricorrenti nella prassi).
Innazitutto precisiamo che il patrocinio a spese dello Stato non può essere richiesto in casi in cui mancano alcune delle richieste condizioni oggettive o soggettive, ovvero CONDIZIONI RELATIVE:
DI FRONTE AI SOLDI SI RICONOSCE ANCHE LA FAMIGLIA DI FATTO

Convivenza more uxorio
La Cassazione valuta l’esistenza di una famiglia di fatto per la determinazione del reddito di riferimento ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato.
La massima di cui parliamo, non appena venne pubblicata, ricevette grande attenzione da tutti i giornali nazionali .
I commenti furono variegati. Se c’era chi l’ha definita una presa di posizione politica sul tema del riconoscimento dei diritti delle coppie di fatto, c’è anche stato chi ha notato il contrasto di un sistema giuridico dove non si da tutela ai diritti dei conviventi di fatto ma si evidenziano i loro doveri quando le casse dello stato hanno interesse ad afferrare qualche misero soldino.
Il mondo del diritto non ha senz’altro fatto una gran figura visto che ha brillato per un silenzio assordante seppur si trattasse di una materia di certo rilievo sostanziale.

Gratuito patrocinio per la difesa della parte civile non abbiente
COSA CAMBIA NELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO?
Niente compenso dimezzato. Si ha infatti l’esclusione dell’applicazione dei limiti previsti dall’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 al difensore della parte civile con patrocinio a spese dello stato.
Al momento della sentenza che conclude il processo penale, il Giudice che condanna l’imputato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, provvede alla liquidazione degli onorari di competenza dell’all’avvocato difensore di quest’ultima senza alcun vincolo ai limiti previsti per la liquidazione dei medesimi onorari dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato nell’art. 82 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.
Falsità e omissioni in dichiarazioni sostitutive ed in altre successive (e non) comunicazioni sul limite di reddito: quali conseguenze penali??

Gratuito patrocinio per la difesa dei non abbienti
Cosa accade quando si è dichiarato un reddito inferiore al massimo consentito per l’ammissione al gratuito patrocinio?
O se si è omesso di comunicare lo sconfinamento oltre la soglia dopo aver ottenuto il patrocinio ed il processo è durato più anni??
La Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite ha statuito che integrano il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 sia le false indicazioni o lche le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio. (Rigetta, App. Palermo, 2 Aprile 2007)

Gratuito patrocinio
A quanto descritto consegue l’illegittimità della revoca dell’ammissione e della liquidazione dei compensi per l’opera prestata dal difensore in caso di espletamento dell’incarico già avvenuto, quando si riscontri successivamente che l’iscrizione del predetto professionista negli appositi elenchi (di cui agli artt. 80 e 81 d.P.R. citato) sia avvenuta postuma alla nomina e alla liquidazione del compenso da parte del giudice.
Ciò è statuito nonostante l’iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui all’art. 81 rappresenti il presupposto necessario per l’assunzione dell’incarico e la liquidazione del compenso (cfr. Cass. penale nn. 25105/2004, 34290/2007), e che tale requisito appaia ispirato ad interesse di ordine pubblico.
Resta invece revocabile d’ufficio il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando lo stato di abbienza risulti dall’esito della vicenda processuale, anche in relazione all’imputazione per cui è intervenuta condanna.