GRATUITO PATROCINIO: SERVE ANCHE NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

OUA CHIEDE ESTENSIONE GRATUITO PATROCINIO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Gratuito patrocinio: serve anche per la negoziazione

Gratuito patrocinio: serve anche per la negoziazione

A ottobre dell’anno scorso il Congresso Nazionale Forense ha rilevato il buco normativo che impedisce a coloro che accedono alla negoziazione assistita di fruire del patrocinio a spese dello Stato: parliamo della mozione congressuale n. 50 approvata a grande maggioranza dall’assemblea degli avvocati italiani.

Infatti, nonostante si assicuri l’accesso alla difesa per i non abbienti in ogni stato e grado del processo, nulla è previsto per quanto inerisce le attività stragiudiziali richieste a pena di improcedibilità dell’azione. In altre parole, se l’attività giudiziale è sempre coperta dal patrocinio a spese dello Stato (almeno virtualmente) si deve segnalare che nulla è stato previsto per assistere il non abbiente nelle attività preprocessuali, pur richieste obbligatoriamente per accedere alla giustizia.

Alla luce dei nuovi sistemi di risoluzione alternativa delle controversie è quindi necessario prevedere l’estensione delle garanzie del gratuito patrocinio anche a coloro che non hanno i mezzi reddituali per difendersi in proprio, come previsto dall’art. 24 della nostra Carta Costituzionale.

Si è così rilevato che è necessario garantire l’uguaglianza dei cittadini avanti alla legge anche per quanto concerne l’effettivo accesso alla giustizia estendendo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche ai meno abbienti.

Un tanto è stato appunto rilevato nel corso della massima assise dell’Avvocatura italiana. Il Congresso Nazionale Forense ha deliberato la richiesta alle rappresentanze dell’Avvocatura di porre in essere ogni attività in tutela dei principi costituzionali di uguaglianza e diritto alla difesa al fine di estendere la disciplina dell’istituto del patrocinio dei non abbienti anche agli istituti della negoziazione assistita e della mediazione per consentire il pagamento delle competenze per l’attività professionale espletata dall’avvocato in favore dei soggetti aventi diritto e non solo delle eventuali spese dovute per i procedimenti di risoluzione alternativa.

In ossequi al deliberato congressuale, l’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura) ha provveduto a redigere una bozza emendativa della legge sulla negoziazione assistita (DL 162/2014) da inserire in una proposta di legge per ottenere la parificazione del patrocinio a spese dello stato anche per il detto procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Riportiamo di seguito i testi integrali della mozione congressuale e della deliberazione OUA con la proposta di legge.

Alberto Vigani



XXXII Congresso Nazionale Forense
Venezia 9 . 11 ottobre 2014

MOZIONE presentata dag1iAVvocati Giuseppe Gallo, Giacinto de Spirito, Viviana Patrocinio delegati del Foro di Lecce

L’Assemblea del XXXII Congresso Nazionale Forense, riunitasi nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2014
a Venezia

PREMESSO

– che il legislatore, in conformità con l’art. 24 Costituzione e con l’art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali de11’Unione Europea, assicura il patrocinio nel processo penale per la difesa del
cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato
che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

– che è , altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e
negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondata;

– che l’ammissione al patrocinio é valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

– che la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell‘esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico;

– che può essere ammesso al patrocinio chi e titolare di un reddito imponibile ai fini del’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24. (oggi aumentato già a euro 11.528,41).

– che ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Ritenuto

– che, alla luce della introduzione di nuovi sistemi procedurali obbligatori di risoluzione alterativa delle controversie come la mediazione e la negoziazione assistita, appare opportuno,

in ossequio

ai principi costituzionali di uguaglianza e diritto alla difesa, estendere la disciplina dell’istituto del patrocinio dei non abbienti anche ai detti istituti per consentire il pagamento delle competenze per l’attività professionale espletata dall’avvocato in favore dei soggetti aventi diritto e non solo delle eventuali spese dovute per i procedimenti di risoluzione alternativa;

-che, alla luce del dettato normativo appaiono escluse dall’istituto attività necessarie in ambito
penale quali la presentazione della querela e della attività di investigazione difensiva preventiva,
mentre in ambito civile appare violativa del principio di uguaglianza e di accesso alla giustizia la
perdita/esclusione dal beneficio nella ipotesi di proposizione dello atto di impugnazione in caso di soccombenza nel giudizio di primo grado introitato dal non abbiente;

-che, e necessario altresì assicurare l’estensione del beneficio in relazione a qualsiasi attività
professionale dell’avvocato, in ogni materia, anche se svolta in fasi precedenti alla fase processuale;

Tutto ciò premesso e considerato, l’Avvocatura Italiana riunitasi nel XXXII Congresso Nazionale Forense

raccomanda

al CNF e ad ogni rappresentanza istituzionale della Avvocatura,

di porre in essere ogni attività ed iniziativa al fine di realizzare e consentire l’estensione del beneficio del patrocinio dei non abbienti in relazione alle competenze per attività professionale di avvocato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita;

di istituire un tavolo tecnico al fine di individuare le ipotesi di attività professionale pur svolte dagli avvocati in favore dei propri assistiti che non siano attualmente ricomprese tra quelle per le quali sia previsto il pagamento delle competenze professionali con il beneficio del patrocinio dei non abbienti e l’estensione del beneficio anche in caso di soccombenza della parte non abbiente.

Venezia, 10 ottobre 2014

 

***

 

MOZIONE ASSEMBLEA OUA

Proposta di modifica legislativa degli artt. 3 e 6 del D.L. 132/14 CONVERTITO CON L. N. 162/2014 in tema di ”PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA”

 

L’Assemblea dei Delegati OUA riunitasi in Roma il 25 settembre 2015, nell’interesse superiore del paese ed in difesa dei diritti dei cittadini,

 

Premesso

  • che è fine primario dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura dare piena ed effettiva attuazione alle deliberazioni della massima assise degli avvocati italiani riuniti nel Congresso Nazionale Forense;
  • che vi é mozione del XXXII Congresso Nazionale Forense (la N. 50) richiedente l’estensione dell’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato anche alla materia giudiziale non contenziosa, in particolare a mediazione e negoziazione assistita;
  • che la legge professionale 31/12/2012 n. 247 all’art. 2 comma 5 e comma 6 prevede competenze specifiche e di esclusiva riservate all’avvocatura, nello specifico “…l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali” nonché “l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale…”;
  • che nonostante l’affermata equivalenza della negoziazione assistita alle altre forme di definizione dei contenziosi e contrariamente allo spirito della legge, volto alla semplificazione ed alla limitazione all’accesso alla giurisdizione con conseguente risparmio delle relative risorse e riduzione del contenzioso, all’art. 3, comma 6, del DL 132/2014 convertito con legge 162/2014, non si prevede l’ estensione all’istituto della negoziazione assistita della vigente normativa del beneficio del patrocinio a spese dello stato prevedendo una disciplina ad hoc che di fatto scarica il costo della procedura sulle spalle dell’avvocatura, senza prevedere alcun ristoro per l’attività difensiva svolta e quindi rendendo antieconomica la detta attività professionale;
  • che ogni attività di cui é prevista la gratuità é fruibile nei limiti della capacità del soggetto erogante che, nel momento in cui riterrà di non essere in grado di sostenerela, ne sfavorita il ricorso: per l’effetto la scelta di addossare agli avvocati l’onere del servizio legale inerente la negoziazione assistita dei meno abbienti altera la struttura del patrocinio a spese dello Stato per come concepito nel DPR 115/2002 con ovvie conseguenze discriminatorie ed illogiche in quanto limitante l’accesso degli aventi diritto a regolamentazioni che prevengano, limitandolo, l’accesso alla giurisdizione per la costituzione e la risoluzione dei contenziosi per i quali essa é prevista a condizione di procedibilitá, introducendo di fatto un ingiustificato pregiudizio discriminatorio anche in termini economici, non permettendo la diffusione ed il correlato accesso all’istituto delle negoziazione assistita in tutte le circostanze in cui l’avvocato non fosse in grado di svolgere attività pro bono.
  • che il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162 nel disciplinare la procedura di negoziazione assistita conferisce altresì espressamente agli avvocati all’art. 5 e art. 6 poteri di certificazione e di attestazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico degli accordi di negoziazione assistita con effetti costituivi in ambito familiare sullo status delle persone mediante l’invio all’Ufficiale dello stato civile degli accordi direttamente autenticati dagli avvocati con diretta iscrizione o trascrizione degli stessi nei registri dello stato civile delle parti;
  • che nonostante il principio di equipollenza dell’accordo di negoziazione assistita agli atti giurisdizionali di cui all’espressa all’art. 6 comma III al d.l. 132/2014 e contrariamente allo spirito della legge, volto alla semplificazione ed alla limitazione all’accesso alla giurisdizione con conseguente risparmio delle relative risorse e riduzione del contenzioso, non si prevede l’estensione all’istituto della negoziazione assistita della normativa del beneficio del patrocinio a spese dello stato in ambito familiare con conseguenze discriminatorie ed illogiche in quanto limita l’accesso delle famiglie tutte a regolamentazioni che prevengano, limitandolo, l’accesso alla giurisdizione per la costituzione e la risoluzione delle relazioni familiari da qualsiasi origine nascano, introducendo di fatto un ingiustificato pregiudizio discriminatorio anche in termini economici, non permettendo l’accesso all’istituto delle negoziazione assistita anche ai nuclei familiari meno abbienti, con il connesso risparmio delle risorse destinate al funzionamento del processo, ma anche e soprattutto con effetti preventivi sul piano sociale, connessi all’opera di accompagnamento professionale delle coppie alla regolamentazione del conflitto familiare secondo i principi di cooperazione, buona fede e lealtà e rispetto che governano l’istituto della negoziazione assistita dagli avvocati che esplicano anche in tale contesto la loro funzione di tutela e difesa dei diritti delle parti sul piano sociale e del diritto anche al di fuori dell’ambito strettamente processuale. La contraddittorietà dell’esclusione in ambito familiare dell’applicabilità dell’istituto del patrocino a spese dello stato alla negoziazione assistita appare ancor più contraddittorio quando si consideri che i Consigli degli Ordini già consentono alle coppie che ne abbiano i requisiti l’accesso al beneficio per la regolamentazione consensuale della separazione, di ambito speculare anche giuridico pari alla negoziazione assistita, in quanto attività di volontaria giurisdizione che prevede anche l’intervento del P.M.,Ufficio Giudiziario cui delegare la relativa liquidazione dei compensi professionali dell’avvocato;
  • che la stessa Agenzia Entrate con circolare in data 16/07/2015, preso atto del dato normativo di cui all’art. 6 comma 3 del decreto 132/2014 che prevede l’equiparazione dell’accordo concluso secondo le prescritte modalità ai provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio, parifica anche ai fini fiscali detto accordo ai provvedimenti giurisdizionali, estendendo agli stessi l’esenzione di cui all’art. 19 della l.74/87 alle disposizioni patrimoniali contenute nell’ accordo di negoziazione assistita, funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione delle crisi coniugali alla stregua dei medesimi accordi stipulati in ambito giudiziario;
  • che, diversamente, la mancata libera fruibilità del patrocinio a spese dello stato nella negoziazione assistita nonché l’inutilizzabilità nell’ambito familiare di tale beneficio verranno a gravemente a compromettere l’applicabilità alla vita reale della negoziazione con affossamento degli effetti voluti dalla riforma.
  • che anche in ambito europeo oggetto del beneficio del patrocinio a spese dello stato viene fatta rientrare l’attività stragiudiziale con la direttiva UE 2003/8 in tema di controversie trasfrontaliere ove si stabilisce che il patrocinio è esteso ai procedimenti stragiudiziali qualora l’uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge o il Giudice vi abbia rinviato le parti e la direttiva CEE 2008/52 relativa ad aspetti della mediazione, al considerando 13) afferma che la mediazione dovrebbe essere un procedimento di volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento così che secondo tale definizione estensibile alla negoziazione assistita può far rientrare tale attività negli affari di volontaria giurisdizione di cui all’art. 74 comma II del DPR n.115/02. Ancor di più nell’ambito familiare dove è previsto l’intervento anche del P.M.
  • la Corte di Cassazione con sentenza 24723 del 2011 ha ricompreso come giudiziali e quindi liquidabili anche quelle attività stragiudiziali strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè quelle attività svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e difesa in giudizio, così che anche la negoziazione, fase stragiudiziale, è strumentale alla prestazione giudiziale e quindi rientrante tra le attività liquidabili e connesse al mandato alle liti e alla informativa ricevuta, obbligatoria anche per quanto riguarda l’ambito familiare.

considerato

-che la normativa che disciplina la negoziazione assistita non può essere fonte di discriminazione a danno delle parti che intendano regolamentare la gestione del loro contenzioso con tale nuova procedura;

Tutto ciò premesso e considerato

L’Assemblea dei Delegati OUA, riunitasi in assemblea il 25 settembre 2015

propone

la modifica dell’art. 3, comma 6, del d.l 132/2014 (riportato per esteso nella scheda sinottica in calce) con la modifica come di seguito espresso: “6. Salvo quanto previsto dal seguente art. 6, comma 1 bis, quando il procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda, la parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, e’ tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, la cui sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche’ a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato che verrà trasmessa unitamente all’accordo di negoziazione assistita al Presidente del Tribunale competente che provvede all’emissione del decreto di liquidazione di cui agli artt. 82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115”.

E

la modifica dell’art. 6 della d.l 132/2014 (riportato per esteso nella scheda sinottica in calce) con l’inserimento del comma 1 bis “Le disposizioni del presente articolo si applicano alla redazione, modifica e scioglimento dei contratti di convivenza, dei patti prematrimoniali nonché alla regolamentazione e modifica delle condizioni regolanti la responsabilità genitoriale dei figli minori nati da genitori non coniugati. Le parti che si trovino nella condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell’art. 76 L del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e successive modifiche, depositano agli avvocati dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con sottoscrizione autenticata dall’avvocato con documentazione allegata comprovante la veridicità di quanto dichiarato, che verrà trasmessa unitamente all’accordo di negoziazione assistita al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente come previsto dall’art. 6 comma 2, che provvede all’emissione del decreto di liquidazione di cui all’artt. 82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115 contestualmente al rilascio dell’autorizzazione/nullaosta dell’accordo di negoziazione assistita ”.

chiede altresì

al Ministero di Giustizia di istituire un tavolo tecnico con l’avvocatura per individuare le ipotesi di attività professionale svolta dagli avvocati a favore dei propri assistiti attualmente non ricomprese tra quelle ammesse all’assistenza con il beneficio del patrocinio dei non abbienti che siano invece meritevoli di estensione del beneficio medesimo;

Scheda del testo normativo vigente con di seguito quello con la modifica richiesta (evidenziata in grassetto)

Articolo 3. ( Improcedibilitá)
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale.
L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
2. Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l’invito non e’ seguito da adesione o e’ seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando e’ decorso il periodo di tempo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
4. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. ((Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilita’, decorre unitamente ai medesimi)).
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda, all’avvocato non e’ dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte e’ tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, la cui sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche’ a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte puo’ stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Articolo 6. (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).
1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3.
3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.
4. All’avvocato che vìola l’obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»; »; b) all’articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio»; c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio».

 

Articolo 3. ( Improcedibilitá)
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale.
L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
2. Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l’invito non e’ seguito da adesione o e’ seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando e’ decorso il periodo di tempo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
4. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. ((Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilita’, decorre unitamente ai medesimi)).
6. Salvo quanto previsto dal seguente art. 6, comma 1 bis, quando il procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda, la parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, e’ tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, la cui sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche’ a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato che verrà trasmessa unitamente all’accordo di negoziazione assistita al Presidente del Tribunale competente che provvede all’emissione del decreto di liquidazione di cui agli artt. 82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115”.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte puo’ stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Articolo 6. (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).
1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
1 bis) “Le disposizione del presente articolo si applicano anche alla redazione, modifica e scioglimento dei contratti di convivenza, dei patti prematrimoniali nonché alla regolamentazione e modifica delle condizioni regolanti la responsabilità genitoriale dei figli minori nati da genitori non coniugati. Le parti che si trovino nella condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell’art. 76 L del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e successive modifiche depositano agli avvocati dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con sottoscrizione autenticata dall’avvocato con documentazione allegata comprovante la veridicità di quanto dichiarato, che verrà trasmessa unitamente all’accordo di negoziazione assistita al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente come previsto dall’art. 6 comma 2, che provvede all’emissione del decreto di liquidazione di cui agli artt. 82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115 contestualmente al rilascio dell’autorizzazione/nullaosta dell’accordo di negoziazione assistita ”.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3.
3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.
4. All’avvocato che vìola l’obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»; »; b) all’articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio»; c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio».

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