NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NON FUNZIONA IL GRATUITO PATROCINIO

HA RAGIONE IL MOVIMENTO 5 STELLE: LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NON PUO’ FUNZIONARE CON IL GRATUITO PATROCINIO SE NON SI PREVEDE UN QUALCHE COMPENSO PER l’AVVOCATO

Movimento 5 stelle e gratuito patrocinio

Movimento 5 stelle e gratuito patrocinio

Con il “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014), è stato introdotto l’istituto della  negoziazione assistita, ispirato all’analogo modello francese, finalizzato a dettare “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”. Il fine della norma è fermare i contenziosi prima delle aule dei tribunali, e ciò attraverso un’alternativa stragiudiziale all’ordinaria risoluzione dei conflitti.

In realtà la riforma nasce zoppa perchè lascia completamente privi di tutela i meno abbienti che in giudizio hanno diritto al’accesso al patrocinioe qui si vogliono affidare ad una difesa non pagata.

In particolare, l’art. 3 comma VI legge162/14 prevede che, nella sola negoziazione assistita, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trovi nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato QUANDO il procedimento di negoziazione è condizione di procedibilità, ossia quando la procedura è obbligatoria: basterebbe infatti che la parte depositi all’avvocato dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dev’essere autenticata nonché eventualmente produce, se richiesta, la documentazione comprovante quanto dichiarato.

6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

In questo modo si vuole dire al non abbiente che non può farsi assistere da un Avvocato di fiducia a meno che non lo trovi disposto a difenderlo gratis:  questo perchè quell’avvocato saprà che, se avvia la negoziazione assistita in regime di patrocinio a spese dello Stato, nessuno lo pagherà mai. Altro che lo Stato……

Il problema è stato sollevato dal Movimento 5 Stelle con la interrogazione del deputato Andrea Vallascas che propone per l’avvocato che difende il meno abbiente in negoziazione assistita almeno la concessione di un credito di imposta pari alla all’importo della parcella che gli verrebbe liquidata ex Dm 55/2014.

Appare quindi necessario prendere assolutamente per mano la norma e superare l’attuale obbrobrio giuridico che, pur richiedendo la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità per alcune materie, impedisce una difesa pagata dignitosamente (ex art. 36 della Costituzione) ed anzi carica inspiegabilmente sulle spalle dell’avvocato un onere privo di qualunque giustificazione e rimborso.

Se lasceremo così le cose avremmo solo uno scomparire degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato e una cittadinanza bisognosa senza alcuno a cui rivolgersi.

Va quindi valorizzata e difesa la proposta del deputato Andrea Vallascas che suggerisce una possibile soluzione alla questione.

Invece, per il momento il Governo Renzi ha ritenuto di non accogliere l’interrogazione. Chi ci vorrà raccontare adesso cosa dobbiamo fare?

Riportiamo di seguito il testo integrale.

David Del Santo



Atto a cui si riferisce:
C.9/02681/123 premesso che: il provvedimento in esame nasce dall’esigenza di fornire una risposta efficace alla richiesta, ormai divenuta pressante, di velocizzazione del processo civile; …

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02681/123presentato da VALLASCAS Andrea

testo di Mercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

La Camera, premesso che:

il provvedimento in esame nasce dall’esigenza di fornire una risposta efficace alla richiesta, ormai divenuta pressante, di velocizzazione del processo civile;

non è pensabile approcciare la riforma dell’intero sistema giudiziario civilistico senza passare attraverso l’introduzione di nuovi istituti, la riscrittura di numerose disposizioni, con conseguente necessità di un’attenta opera di coordinamento normativo. Il buon senso e il corretto approccio metodologico, avrebbe richiesto, pertanto, un iter legislativo che desse la possibilità di tener conto delle numerosissime esigenze, tendenze, esperienze che costituiscono il prezioso apporto che ogni categoria interessata, sia operatore del diritto che utente del «servizio giustizia», può e deve offrire al legislatore, per la realizzazione di una riforma adeguatamente ponderata e il più possibile condivisa;

le esigenze ora segnalate non appaiono soddisfatte dalla decretazione emergenziale che è scandita da tempistiche ben diverse da quelle pocanzi delineate tal che molti dei rimedi previsti dal provvedimento in esame per l’assorbimento dell’arretrato giudiziario, la deflazione del contenzioso giudiziario e l’accelerazione dei procedimenti si rivelano, a ben guardare, inefficaci rispetto alle finalità previste;

anche ove siano state inserite iniziative in qualche modo meritevoli di attenzione le stesse sono state trattate dal provvedimento in esame in maniera lacunosa e insufficiente ad assicurare il raggiungimento degli scopi prefissati,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di introdurre attraverso ulteriori iniziative normative la possibilità di riconoscere, nei casi di negoziazione assistita, all’avvocato della parte non abbiente, un credito d’imposta pari all’ammontare dei compensi che sarebbero stati dovuti dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio.

9/2681/123. Vallascas.

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 05/11/2014
NON ACCOLTO IL 05/11/2014
PARERE GOVERNO IL 05/11/2014
RESPINTO IL 05/11/2014
CONCLUSO IL 05/11/2014

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