GRATUITO PATROCINIO: IL MINISTERO DI GIUSTIZIA E’ CONTROPARTE NECESSARIA NEL CONTENZIOSO

NEL CONTENZIOSO DEL GRATUITO PATROCINIO SERVE IL CONTRADDITTORIO CON IL MINISTERO DI GIUSTIZIA

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

CASSAZIONE E GRATUITO PATROCINIO

La Corte di cassazione precisa che, per la legittimazione passiva in materia di liquidazione di compensi e di ammissione al gratuito patrocinio, è parte necessaria il Ministero della Giustizia.

Deve essere quindi sempre integrato il contraddittorio con il Ministero.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 27414/14; depositata il 29 dicembre)

David Del santo

Art. 24 Cost.



 

SENTENZA

sul ricorso 19269-2011 proposto da:

  • NATALOTTO RITA NTLRTI61S66F251Q, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F VALESIO 1, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO PACE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato WALTER MANGANO; ricorrente;

contro

  • AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002;

– intimata – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PATTI, depositata il 14/06/2011

– udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito l’Avvocato Pettini Francesco con delega orale, per il ricorrente, che si riporta agli atti depositati;

– udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine, il rinvio per integrazione del contraddittorio.

CONSIDERATO IN FATTO

Con decreto del 23 novembre 2010 il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, revocava il provvedimento del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in data 25 maggio 2010 ammissivo del gratuito patrocinio in favore di Natalotto Rita nell’ambito di procedimento civile di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

La Natalotto proponeva, in data 4 gennaio 2011, ricorso ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002, col quale impugnava il suddetto decreto di revoca.
Con provvedimento del 13/14 giugno 2011 il Giudice designato del Tribunale di Patti rigettava il suddetto ricorso.

Avverso tale ultimo provvedimento di rigetto ricorre a questa Corte la Natalotto con atto, notificato all’Agenzia delle Entrate, sede centrale di Roma, affidato a tre ordini di motivi.

L’Amministrazione non ha svolto attività difensiva.
 La causa, già trattata innanzi alla sezione Sesta-seconda di questa Corte è stata rimessa alla pubblica udienza di questa Sezione con ordinanza interlocutoria del 12 novembre 2013 ritenendo non sussistete “l’evidenza decisoria che giustifica la trattazione della causa con il rito camerale di cui all’art. 375 c.p.c.”.
Ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la Natalotto.

RITENUTO in DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “mancanza assoluta di motivazione (violazione art. 132,
156 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c.).

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

3. – Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 112, co. 1, lett. D), D.P.R. 115/2002”.
4.- I suesposti tre motivi del ricorso possono essere riuniti e trattati congiuntamente, attesa la continuità logica ed argomentativa che li ispira.

Tanto — giova subito evidenziare – evitando ulteriori non necessari incombenti quali quelli della integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia cui andava debitamente notificato il ricorso in esame (peraltro risultante, allo stato, notificato all’Agenzia delle Entrate, sede centrale di Roma e non all’Avvocatura dello Stato).

Infatti, come già affermato da questa Corte la legittimazione passiva in materia di liquidazione di compensi e di ammissione al gratuito patrocinio è parte necessaria il Ministero della Giustizia ( Cass. civ., SS.UU. n.° 8516/2012).

Tuttavia, in virtù e per il perseguimento del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, questa Corte — ritenuta, nella fattispecie l’inutilità di ogni ulteriore incombente- ritiene di dover procedere con l’esame del merito del ricorso.

I motivi del ricorso sono del tutto infondati.

L’ordinanza del Tribunale di Patti, in data 13/14 giugno 2013, con cui è stato rigettato il ricorso avverso l’anzidetto provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio è immune dai vizi denunciati col ricorso in esame.
 L’ordinanza impugnata, infatti, pur con concisa argomentazione da conto dei motivi sui quali quel provvedimento è fondato.

In particolare viene dato atto che, in sostanza, proprio dalle dichiarazioni rese dalla Natalotto al’udienza presidenziale del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, era emersa la percezione di reddito superiore a quello risultante dall’istanza di ammissione in base alla quale il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati aveva disposto l’ammissione al benefico del gratuito patrocinio.

Per di più, con propria valutazione immune da vizi argomentativi, nel provvedimento per cui oggi si ricorre si attesta che nessuna prova è stata fornita dalla Natalotto per dimostrare la percezione di un reddito inferiore a quello dichiarato ( € 40 al giorno) e tale da poter comportare l’applicazione dell’ammissione al detto beneficio.

In ogni caso la motivazione del provvedimento impugnato risulta esaustiva anche sotto il profilo del superamento del limite reddituale per poter usufruire dei benefici del patrocinio a spese dello Stato anche a prescindere dal cumulo del reddito della Natalotto con quello del proprio coniuge.

5 .- La ritenuta infondatezza dei motivi comporta il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte 
rigetta il ricorso.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di

Cassazione il 29/12/2014

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