GRATUITO PATROCINIO, LA CASA NON CONTA

 


GRATUITO PATROCINIO, LA CASA NON CONTA

AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

È irrilevante se l’imputato non indica l’abitazione di proprietà: ammesso il proprietario di una casa che non aveva dichiarato la titolarità dell’immobile

La sentenza 42651/05 della quarta sezione penale della Cassazione con la quale, su conforme richiesta del Pg, che ha anch’egli concluso per l’accoglimento del ricorso, è stata annullata senza rinvio l’ordinanza 22 luglio 2003 della quinta sezione penale del tribunale di Napoli, che aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a suo tempo deliberata in favore dell’imputata rigettando nel contempo la richiesta di liquidazione delle competenze professionali per il giudizio di primo grado, potrà forse non piacere ma sicuramente ha il pregio di essere veramente chiara, prestandosi ad una serie di considerazioni di varia natura.

LA VICENDA

In breve l’antefatto storico: P.R., imputata di concorso in usura e altro, per avere prestato una certa somma di denaro a tasso usurario nel 1994 (somma di cui non è mai rientrata in possesso) era ammessa al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale il Tribunale acquisiva tra l’altro che la signora era intestataria della sua casa di abitazione: al termine dell’istruttoria dibattimentale la stessa era condannata per il delitto citato a pena ritenuta di giustizia in nulla modificando il Tribunale le proprie statuizioni in ordine all’ammissione al beneficio. Successivamente il difensore dell’imputata depositava la richiesta di liquidazione delle proprie competenze per l’attività difensiva espletata in favore della stessa nel corso del giudizio: il giudice rigettava la richiesta, revocava il beneficio concesso all’imputata disponendo nel contempo la trasmissione degli atti al Pm perché procedesse nei confronti della stessa per il delitto di cui all’articolo 95 del Dpr 115/02. L’imputata impugnava ex articolo 84 del Dpr 115/02 le statuizioni del Tribunale in ordine alla revoca del beneficio e al rigetto dell’istanza di liquidazione. L’impugnazione era respinta, assumendo tra l’altro il giudice dell’impugnazione che l’imputata aveva violato il disposto di cui all’articolo 79 del Dpr 115/02, omettendo di indicare nella richiesta di ammissione di essere titolare della casa di abitazione. Anche tale statuizione era impugnata per cassazione sino a che la Suprema corte emetteva la sentenza 42651/05.

LO STATO DELL’ARTE

Una prima annotazione, anche se la Suprema corte dà ottimisticamente per scontata tale nozione, è che il comma c) dell’articolo 79 del Dpr 115/02 non prevede affatto l’obbligo di indicare la titolarità della casa di abitazione. A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, la legge non prevede inoltre alcun obbligo di indicare nell’istanza ex articolo 79 del Dpr 115/02 la proprietà della casa di abitazione né tantomeno prevede che la titolarità della stessa sia condizione ostativa per l’ammissione al beneficio, la cui concessione – occorre qui ribadirlo – resta legata a parametri reddituali e non patrimoniali. Occorre aggiungere, poi, che logicamente il parametro reddituale è legato alle condizioni attuali e non pregresse del richiedente. Va detto, però, che con riferimento alla possidenze immobiliari, il testo originario della legge 217 del 1990 all’articolo 5, comma 4, prevedeva che nell’istanza fossero citati “i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali l’interessato sia titolare di un diritto reale” mentre attualmente tale indicazione non è più prevista dalla legge, va poi aggiunto che il concetto di non abbienza non coincide con quello di indigenza.



La Corte prosegue escludendo che nel caso di specie possa comunque applicarsi il disposto di cui all’articolo 112 del Dpr 115/02 che disciplina la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiamandosi agli insegnamenti di cui alla sentenza a Sezioni unite 14 luglio 2004 (Pangallo) che in un caso analogo, ebbe ad annullare senza rinvio una decisione assunta dal tribunale di Milano.

GLI ERRORI DEI GIUDICI DI MERITO

In merito a quella parte dell’impugnazione con la quale il ricorrente ebbe a lamentare la mancata liquidazione delle competenze professionali valgono comunque gli insegnamenti assunti in quella decisione, dove appunto si legge “poiché poi, in conseguenza della illegittima revoca dell’ammissione al patrocinio, il Tribunale omise di provvedere alla liquidazione del compenso chiesta dal difensore del P., gli atti devono essergli trasmessi per tale adempimento”.

Secondo il supremo collegio, in sintesi, l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito sarebbe duplice, vale a dire sia con riferimento all’irrilevanza della mancata indicazione da parte dell’imputato della titolarità della casa di abitazione, che delle forme con cui è stato attivato il provvedimento di revoca dal beneficio.

Rassegna di Giurisprudenza

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