IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI

E’ PUBBLICATO IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI

Deontologia Forense

Deontologia Forense

Il testo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre- Serie Generale n. 241: a 60 giorni dal 16 ottobre 2014 sarà vigente e sostituirà quello precedente.

Si modifica anche la disciplina del patrocinio a spese dello Stato:

“Art. 3.

(Doveri e deontologia)

1. ……………. L’avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d’ufficio, in quanto iscritto nell’apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.  ……………..

Vai al testo del Nuovo Codice deontologico forense

Di seguito il messaggio del Presidente del CNF Prof. Guido Alpa

Cari Colleghi, Cari Amici

Ho il piacere di comunicarVi che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Nuovo Codice Dentologico Forense che contribuirà – con il rafforzamento del presidio disciplinare a vantaggio dei cittadini- alla evoluzione della figura di “avvocato”, forte nelle tradizioni, innovativo nell’esercizio della professione, qualificato nelle competenze, nella formazione e nelle specializzazioni, pronto a raccogliere le sfide di questa nostra società “liquida”.
Ma soprattutto il Nuovo Codice Deontologico pone al centro dei comportamenti degli avvocati i cittadini- loro assistiti, loro clienti ma non solo- dando sostanza anche per tale tramite alla responsabilità sociale dell’avvocato- come professionista- e dell’Avvocatura come corpo sociale cerniera tra le persone e l’ordinamento giuridico, soprattutto oggi.

L’illecito deontologico forense ha una sua storia e una codificazione peculiari: dal modello non tipizzato e ispirato a clausole generali vigente sotto la legge del 1874 e sotto la legge del 1933 , che faceva riferimento solo a dignità e decoro (artt.12,14) e alla condotta specchiatissima e illibata (art.17) si è passati ad un modello misto, con la redazione del codice deontologico del 1997 fino alla versione attuale del febbraio 2014, redatta sulla base delle disposizioni della  riforma forense approvata alla fine del 2012 (l.31 dicembre 2012, n.247).

La legge di riforma della professione di avvocato (legge 247/2012) obbliga gli avvocati a esercitare la professione (art.3 c.3). Ne individua i contenuti, e prevede che le norme in esso contenute, dirette alla tutela di un interesse pubblico al corretto esercizio della professione, siano indicando anche la sanzione applicabile.
Il nuovo codice si deve leggere nel contesto della riforma, che delinea una figura moderna di avvocato, qualificato, specializzato, conscio della responsabilità sociale assunta dalla categoria a cui appartiene, difensore dei diritti e quindi del diritto: un avvocato probo che gode delle garanzie di autonomia e di indipendenza.
Vi sono notevoli differenze rispetto al sistema precedente.
Innanzitutto, il codice previgente era formulato con principi generali, e conteneva esemplificazioni di comportamenti non corretti, senza peraltro collegarli a specifiche sanzioni; l’illecito – un tort fondato sulla violazione di una norma a contenuto generale – era anch’esso dunque di carattere generale, non vi è una lista o un numero chiuso di illeciti (torts), mentre ora si è preferito il processo di tipizzazione – Typisierung secondo il concetto tedesco che si applica alla responsabilità civile – e non vi è più discrezionalità nella graduazione della sanzione, in quanto ad ogni illecito è collegato il tipo di sanzione irrogabile.



Nella versione previgente non era prevista la possibilità di riforma in pejus, con aggravio della sanzione in appello.
La questione della riformabilità in pejus è complessa. Da un lato la possibilità di incidere su tipo e durata della sanzione consentirebbe di apprezzare meglio la pena edittale, risetto a quella disposta in prime cure e consentirebbe anche di uniformare le sanzioni per medesimi fatti e comportamenti che nelle diverse sedi potrebbero avere trattamenti diversi.
Dall’altro lato, in un’ottica garantista, il divieto di modificare in pejus la pena affida alla valutazione effettuata dall’ organo locale l’apprezzamento del quantum, e limita, sotto questo profilo, il controllo in sede di appello solo al profilo dell’ an. Anche nella nuova versione si è privilegiata quest’ ultima soluzione.

Il codice riafferma l’autonomia e l’indipendenza della Avvocatura, e sottolinea vieppiù la differenza della professione forense dalla attività d’impresa.

La predisposizione del Nuovo Codice deontologico è stata- per certi versi- “corale”.
Innanzitutto sono grato alla Commissione per la deontologia e al suo coordinatore, consigliere Stefano Borsacchi, per il prezioso lavoro svolto e i risultati raggiunti.
Lo schema di nuovo codice è stato poi presentato ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine, che hanno potuto fornire il loro prezioso contributo.

Ma il nuovo testo che oggi approda in Gazzetta Ufficiale è anche il frutto di tanti anni di “esperienza”, della giurisprudenza disciplinare che si è formata nei Consigli dell’Ordine e nei procedimenti giurisdizionali di II grado davanti al CNF.
Una giurisprudenza che molto spesso ha trovato nella Corte di cassazione un avallo convinto.
Il testo del Nuovo Codice deontologico e la sua Relazione di accompagnamento sono pubblicati qui oltre. E sono rinvenibili sul sito istituzionale www.consiglionazionaleforense.it.
Colgo l’occasione per augurarVi una buona giornata.
Guido Alpa

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