LA LEGGE DI STABILITA’ 2014 RIDUCE IL GRATUITO PATROCINIO PENALE

LA LEGGE DI STABILITA’ DEL  GOVERNO LETTA DA TUTELA AL GRATUITO PATROCINIO?

Il DDL per la legge di stabilità approvato alla Camera il 14 ottobre 2013 propone di ridurre di un terzo i compensi gli avvocati con il gratuito patrocinio.

LEGGE DI STABILITA 2014 - art. 18, comma 22.

LEGGE DI STABILITA 2014 – art. 18, comma 22.

L’art. 82 del DPR 115/ 2002 , al Titolo I – Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario – prevede infatti al comma 1°:

L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Oggi, con l’inserimento di un art. 106 bis al DPR 115/ 2002, al Titolo II – Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale – si disporrebbe che:

«Art. 106-bis (L) (Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato) –

1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.».



Per la determinazione dei compensi degli avvocati del patrocinio a spese dello Stato si dovrebbe quindi coordinare tale riduzione con quella già prevista dall’art. 130 del DPR 115/ 2002, Titolo IV – Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, ove si dispone che:

ART. 130 (L)
(Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

Al momento, fino all’approvazione delle nuove tabelle forensi, per comprendere la determinazione dei compensi nel penale si deve fare riferimento a quanto statuito dal soprastante art. 130 per il contenzioso civile  in combinato disposto con quanto previso nel DM 140/2012 del Ministero di Giustizia all’art. 9, ovvero con il seguente articolato:

Art. 9
Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio

1. Nelle controversie per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso puo’ essere ridotto fino alla meta’. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della meta’ anche in materia penale.

Orbene, combinando tutte le norme predette, inclusa anche la proposta in DDL Legge di Stabilità, si può  dedurre che i compensi del gratuito patrocinio, o patrocinio a spese dello Stato che dir si voglia, sono quelli di cui al tariffario forense vigente ridotto del 30%, con superamento della parificazione del penale al civile.

Detta quantificazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato penale pare quindi migliorativa del DM 140/2012, che verrebbe immediatamente superato, ed in linea con le tabelle approvate dal Ministero su proposta del CNF (ora al vaglio del CdS), ma inferiori a quelle precedenti al DM 140/2012 che prevdevano solo l’indicazione dei valori medi di cui all’art. 82 del DPR 115/ 2002.

Se tutto ciò non bastasse vi è pure da dire che l’introduzione di detta riduzione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato ha valore retroattivo poichè il comma successivo della legge di stabilità prevede che:

22. Le disposizioni di cui al comma 22, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 22, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l’effetto, tutto ciò che fosse già lavorato, maturato e richiesto in pagamento, ma non ancora liquidato all’entrata in vigore della legge di stabilità, verrebbe liquidato con la riduzione di un terzo sugli compensi medi liquidabili nel processo penale.

E tu cosa ne pensi?

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David Del Santo

 

2 Comments

  1. Quindi nel G.P. Civile la riduzione finale sarà del 30% sulla somma già ridotta del 50% ?
    Ad esempio : se la tariffa forense dice in origine 100 euro, con la riduzione del 50% in vigore fino ad oggi la decurtazione portava la parcella a 50 euro, ora su questi 50 euro si applica una ulteriore decurtazione del 30% (quindi 15 euro) per un risultato finale di 35 euro (in sostanza si andrebbe a percepire solo un terzo della tariffa media) ?

  2. In realtà, la riduzione del 30 % è di innovazione solo nel penale che prima era al 50% (dal DM 140 in poi). Il civile invece è sempre stato ridotto al 50 %.

    Cordialità.
    Alessio
    Staff
    Associazione ART. 24 COST.

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