RINUNCIA INCARICO ALL’AVVOCATO E PAGAMENTO PARCELLA

COSA ACCADE SE L’AVVOCATO RINUNCIA ALL’INCARICO CON IL GRATUITO PATROCINIO?

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Riportiamo un interessante parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine che precisa, a seguito di richiesta di un avvocato del medesimo Ordine, cosa accade a seguito di una rinuncia dell’incarico di difesa dopo l’ammissione al patrocino a spese dello Stato.

In particolare, l’avvocato in mandato segnalava l’intenzione rinunciare al mandato professionale conferitogli dall’assistito e chiedeva parere sul fatto se, con riferimento all’attività professionale svolta in tale ultimo procedimento, dovesse chiedere il pagamento delle sue competenze al Giudice o al suo patrocinato. Questo a seguito del fatto che il GIP di Udine, ai sensi dell’art. 112 del DPR 115/02, aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa nel procedimento penale.

Il Consiglio udinese, premesso la retroattività della revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, evidenzia che l’Avvocato, il quale ha prestato la propria attività difensiva a seguito di provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato valido ed efficace fino a eventuale revoca, può comunque chiedere all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 82 del DPR 115/02, la liquidazione delle spese e delle competenze maturate fino al momento dell’eventuale provvedimento di revoca, salvo, ovviamente, il diritto dello Stato di rivalersi nei confronti della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in caso di intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai sensi dell’art. 136 del DPR 115/02.

David Del Santo

Associazione Art. 24 COST.


“Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine,

Oggetto: risposta a richiesta di parere.

Gentile Collega,

Le partecipiamo che nel corso della seduta del 31 luglio 2007 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, esaminata la richiesta di parere formulata con Sue di data 18 giugno 2007 e di data 09 luglio 2007, ha adottato la seguente

deliberazione:

esaminata la richiesta da parte di Iscritto, il quale dopo avere esposto che:

  •  che con delibera di data 21.02.2007 il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Udine aveva ammesso al patrocino a spese dello Stato persona che ne aveva fatto richiesta in relazione a procedimento civile per divisione di una comunione ereditaria;
  • che con decreto di data 18.10.2006 il GIP del Tribunale di Udine aveva ammesso la medesima persona al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di procedimento penale;
  • che la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sia in sede civile che in sede penale, in data 15.02.2007 portava a conoscenza del GIP e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del fatto che nel redigere l’istanza per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato non aveva indicato, per mera dimenticanza, cespiti immobiliari che elevavano il proprio reddito superando il limite di legge;
  • che il GIP di Udine con decreto di data 08.05.2007, ai sensi dell’art. 112 del DPR 115/02, aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa nel procedimento penale;

ciò esposto, l’istante, intendendo rinunciare al mandato professionale conferitogli dalla predetta persona in relazione al procedimento civile per divisione di una comunione ereditaria, ha chiesto parere sul fatto se, con riferimento all’attività professionale svolta in tale ultimo procedimento, debba chiedere il pagamento delle sue competenze al Giudice o al suo patrocinato;

rammentato

  • che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non ha alcun potere di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dallo stesso Consiglio adottato in via anticipata e provvisoria, qualora risulti, successivamente all’accoglimento dell’istanza per l’ammissione, l’insussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento medesimo, atteso che tale potere di revoca, ai sensi dell’art. 112 del DPR 115/02, se trattasi di ammissione nel procedimento penale, e dell’art. 136 del DPR 115/02, in caso di ammissione relativa a procedimento civile o amministrativo, spetta unicamente al Magistrato;

osservato

che ai sensi dell’art. 136 III comma e dell’art 114 II comma del DPR 115/02, (a seconda che si tratti di ammissione nel processo civile o penale), se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato revocato per l’accertata insussistenza dei presupposti per l’ammissione, tale revoca ha effetto retroattivo;

rilevato

  • che ai sensi dell’art. 111 del DPR 115/02 lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’imputato nel caso che a questi venga revocata l’ammissione al patrocinio e che ai sensi dell’art. 86 del DPR 115/02 lo Stato ha altresì diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione;

ritiene

che l’Avvocato, il quale ha prestato la propria attività difensiva a seguito di provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato valido ed efficace fino a eventuale revoca, possa chiedere all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 82 del DPR 115/02, la liquidazione delle spese e delle competenze maturate fino al momento dell’eventuale provvedimento di revoca, salvo, ovviamente, il diritto dello Stato di rivalersi nei confronti della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in caso di intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai sensi dell’art. 136 del DPR 115/02.

Distinti saluti.

Il Consigliere Segretario Avvocato Silvia Pajan”

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