GRATUITO PATROCINIO E FALSA AUTOCERTIFICAZIONE: DELITTO ANCHE SE REDDITO INFERIORE!

CASSAZIONE: LA FALSA AUTOCERTIFICAZIONE PORTA AL DELITTO ANCHE SE  CI SONO I REQUISITI PER IL GRATUITO PATROCINIO!

Corte di Cassazione

Corte di Cassazione

Nonostante i tempi infausti, la Suprema Corte torna a pronunciarsi in merito al percorso necessario a rappresentare ai soggetti valutanti la sussistenza dei requisiti per ottenere il gratuito patrocinio: la Cassazione torna a statuire in merito alle autocertificazioni con cui il richiedente l’ammissione al gratuito patrocinio può ottenere l’accesso al beneficio salva la verifica da parte degli uffici finanziari dello Stato dell’effettiva sussistenza dei requisiti reddituali richiesti dalla norma.

Il riferimento normativo è l’art. 95 del DPR 115/2002 – Testo Unico sulle Spese di Giustizia.

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha deciso che comportano la commissione del delitto di cui all’art. 95 del DPR 115/2002, le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ciò anche indipendentemente dal fatto che vi sia o meno la sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio.

Riprendendo la precedente sentenza Cass. Pen., SS.UU., del 16 febbraio 2009, n. 6591 viene precisato che tale responsabilità penale sussiste perchè trattasi di reato di pericolo da ravvisarsi se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l’ammissione al beneficio.

Pertanto non ha alcuna utilità che le autocertificazioni errate possano veder esistere un’oggettiva redditualità inferiore al tetto di legge, e ciò perché la commissione del delitto dipenderà esclusivamente dalla differenza fra il dichiarato ed il reale dato reddituale, a prescindere dall’avere o meno la sussistenza dei requisiti reddituali per l’ammissione al gratuito patrocinio.

David Del Santo


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Sentenza 13 – 21 settembre 2011, n. 34399

(Presidente Chieffi – Relatore Ramacci)

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7 maggio 2010, la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza con la quale, in data 30 gennaio 2007, il Tribunale di Brindisi affermava la penale responsabilità di I.A. per aver falsamente attestato, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di essere nelle condizioni di reddito per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, mentre, alla data di presentazione della domanda, tanto il marito quanto il cognato, con lei conviventi, risultavano percettori di reddito.

La Corte territoriale riqualificava il fatto contestato come reato previsto e punito dall’articolo 95 D.P.R. 11/2002, in quanto originariamente rubricato come violazione dell’articolo 483 C.P.

Avverso tale decisione la predetta proponeva ricorso per cassazione.

Premessa un’ampia ricostruzione della vicenda, deduceva, con un unico motivo di ricorso, la violazione del menzionato articolo 95 D.P.R. 115/2002, assumendo che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, il reato di cui all’articolo 95 D.P.R. 115/2002, non potrebbe ritenersi configurato quando il reddito realmente percepito avrebbe ugualmente consentito l’ammissione al gratuito patrocinio.

Aggiungeva che, per lo stesso fatto, il marito era stato assolto con sentenza divenuta irrevocabile.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La ricorrente popone, in questa sede, una non condivisibile lettura della disposizione applicata dalla Corte territoriale la quale, con ampia ed accurata motivazione, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali era pervenuta ad una decisione di conferma della sentenza di primo grado.

Nel far ciò, i giudici del gravame hanno anche puntualmente richiamato la giurisprudenza di questa Corte.

Ciò posto, occorre osservare come la questione di diritto sollevata in ricorso sia stata affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. n. 6591, 16 febbraio 2009) le quali hanno risolto la questione controversa, che aveva dato luogo a contrasto, affermando il principio così massimato: “integrano il delitto di cui all’articolo 95 d.P.R. n. 115 del 2002, le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio” e chiarendo che “il reato di pericolo si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l’ammissione al beneficio”.

A fronte di tale condivisibile principio appare evidente l’infondatezza del motivo di ricorso prospettato né può assumere rilievo, in questa sede, il diverso esito di altro procedimento penale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

Il Presidente

 

4 Comments

  1. ciao a tutti, sono appena arrivato su questo sito e purtroppo non sono pratico di leggi e roba varia…….. Avrei da sottoporre un quesito…….mi aiutereste?

  2. Gentile Sandro,
    se necessità di un supporto in materia di gratuito patrocinio, può scrivere il suo quesito in commento e cercheremo di darle il supporto possibile.
    Le precisiamo che non diamo consulenza on line di tipo genralistico, ma solo in riferimento all’oggetto del blog, ovvero in riferimento al patrocinio a spese dello Stato. Le richieste di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale non vengono perciò riscontrate.
    Distintamente.
    Staff

  3. Se ho un reddito nei limiti previsti dalla legge al momento della richiesta

    all’ammissione al G.P.;ma dopo due anni lavoro e percepisco un reddito superiore
    al limite continuo ad ottenere il Gratuito Patrocinio o lo perdo?
    Grazie per la risposta
    Rosalinda

  4. Gentile Rosalinda,
    purtroppo lo perderà non appena comunicherà l’avvenuta variazione del reddito. Tale comunicazione è obbligatoria e la sua omissione è sanzionata penalmente.
    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
    Spero di esserle stato utile. Se così fosse clicchi su “mi piace” sul link alla pagina Facebook di avvocatogratis.com.
    Cordialità.

    Staff Associazione Art. 24 Cost.

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