I COSTI DELLA MEDIAZIONE CIVILE E IL GRATUITO PATROCINIO

PERCHE’ LA MEDIAZIONE E’ PIU’ CONVENIENTE CON IL GRATUITO PATROCINIO?

Mediazione civile: cosa costa?

Mediazione civile: cosa costa senza il gratuito patrocinio?

Dovunque si parla della nuova mediazione. Anche il nostro blog ne ha trattato qui e qui. Abbiamo anche pubblicato la Guida Breve alla Mediazione con il gratuito Patrocinio che puoi scaricare gratis cliccando QUI.

Tutti ne parlano, tanti la vogliono, molti la criticano, pochi la rifiutano tout court. La moda pare infatti l’essere a favore della mediazione, ma non come la ha scritta questo legislatore. Sembra di sentire Veltroni: Si, MA …….

Se ne parla insomma sotto mille profili. Ma quasi nessuno si pone la domanda che davvero interessa ad ogni utente:


Cosa costa? E come fare se non posso permettermela?

Il decreto legislativo che ha introdotto l’istituto del resto risponde solo alla seconda domanda mentre della prima non ne parla rinviando ogni precisazione al decreto ministeriale attuativo.

È così il D.M. 180/2010 del 4 novembre 2010 a precisare i meccanismi per il calcolo del costo della mediazione oltre che a riportare la tabella della tariffe dei mediatori suddivise per scaglioni di valore. Il passaggio normativo che esplicita tutto questo è l’art. 16 che è appunto rubricato “Criteri di determinazione dell’indennità”.

Ecco il dettato ministeriale:

“1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo; d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo; e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d),  per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo”.

Il primo comma precisa quindi che l’indennità include sia:

  1. Le spese di avvio, le quali sono determinate in misura forfetaria in 40,00 €uro e vanno versate dal richiedente al momento del deposito della domanda; la parte, invece, che viene chiamata in mediazione dovrà anch’essa versare la predetta somma ma ciò farà quando parteciperà al procedimento di mediazione;
  2. Le spese di mediazione: sono indicate al comma IV si riferiscono alla Tabella A, riportata in calce al decreto e qui di riprodotta:
Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)
Fino ad €uro 1.000,00 €uro 65
Da euro 1.001 a euro 5.000 €uro 130
Da euro 5.001 a euro 10.000 €uro 240
Da euro 10.001 a euro 25.000 €uro 360
Da euro 25.001 a euro 50.000 €uro 600
Da euro 50.001 a euro 250.000 €uro 1.000
Da euro 250.001 a euro 500.000 €uro 2.000
Da euro 500.001 a euro 2.500.000 €uro 3.800
Da euro 2.500.001 a euro 5.000.000 €uro 5.200
Oltre euro 5.000.000 €uro 9.200

Abbiamo già accennato che il tariffario di mediazione è costruito con riferimento a scaglioni crescenti di valore e con indennità correlate che devono essere versate da ciascuna parte.

Vediamo come fare.

Prima si dovrà determinare il valore del contenzioso con riferimento a quanto richiesto nella domanda di avvio della mediazione: per identificare il valore della domanda si applicheranno i criteri di cui al codice di procedura civile agli art. da 10 a 17.

Identificato il valore della mediazione si verificherà in quale intervallo si colloca considerando indennità minima da versarsi quella dovuta come massima nel contenzioso ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è invece liberamente determinato.

Per esser più chiari: se dobbiamo avviare una mediazione la cui domanda ha oggetto un valore compreso da €uro 10.001 a €uro 25.000, il minimo sarà dell’importo di €uro 240, mentre il massimo sarà di un importo di €uro 360. Per ciascuna parte.

Sarà tuttavia necessario fare caso a quanto previsto al sopra indicato comma IV°: in tale passaggio dell’art. 16 è previsto un meccanismo che può portare ad aumenti fino a 3/5 degli importi massimi e riduzioni fino a 2/3 dei minimi delle spese di mediazione applicabili dagli organismi di mediazione.

La scelta sull’applicazione di minimi e massimi è lasciata all’organismo di mediazione e si dovrà quindi fare bene attenzione alle linee di condotta che ogni organismo dichiarerà di vole adottare: ovvero, poiché il richiedente la mediazione è totalmente libero di scegliere l’organismo di mediazione che più gli aggrada, si dovrà stare attenti a optare per quei soggetti che dichiarano di voler mantenere le indennità nella soglia dei minimi di legge, visto che così si può arrivare a risparmiare fino alla metà dell’importo dovuto.

Una conseguenza di questa libertà lasciata al richiedente sarà probabilmente la futura migrazione verso organismi di mediazione distanti dalle residenze degli interessati, ma più convenienti rispetto a quelli più vicini.

Si deve quindi ricordare che le spese di mediazione devono essere pagate prima dell’inizio del primo incontro di mediazione nella misura di più del 50 %.

I tempi del saldo non sono invece precisati dalla norma e sono quindi a discrezione dei singoli organismi di mediazione.

Come già detto, tali importi devono essere versati da ogni parte ma ciascheduna è responsabile solidalmente anche per il versamento dell’altra parte: se questa non paga si deve pagare anche per lei.

Da ultimo evidenziamo un passaggio negativo che pare sfuggire a molti: la mediazione, o meglio il percorso di mediazione, può svolgersi solo con la collaborazione, o meglio con l’adesione, di entrambe le parti. I costi invece non dipendono da questa e l’indennità è comunque dovuta, pur se ridotta del 33,33%.

Chi è costretto ad attivare la mediazione, ovviamente perchè interessato ad avviare un contenzioso giudiziale per cui essa è obbligatoria, dovrà versare le spese di avvio e, se l’altra parte non aderirà, pagare anche 1/3 dell’importo complessivo dovuto da entrambe le parti. Facciamo un esempio: se il tariffario previsto dall’organismo richeide il pagamento degli onorari massimi, per una mediazione obbligatoria del valore di euro 10.002 si dovrà comunque versare euro 240 di indennità di euro 80 di spese di avvio. E ciò nonostante la procedura non abbia dato luogo a nessun incontro.

Per questa ragione è importante ricordare che agli aventi diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consentito l’accesso alla mediazione senza alcun obbligo di versamento dell’indennità dovuta all’organismo di mediazione, salva l’autocertificazione della sussistenza dei presupposti di legge, anche con dichiarazione sostitutiva delle certificazioni richieste dal DPR 115/2002.

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Clicca qui sotto per vedere la presentazione dell’istituto della Mediazione Civile da parte del Ministro Alfano.

httpv://www.youtube.com/watch?v=xXyJyIi6mWI

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Avv. Alberto Vigani Consulente del Lavoro e Avvocato specializzato in Diritto del Lavoro ed in Procedure Arbitrali in Venezia, è co-fondatore della Camera Arbitrale della Venezia Orientale. È iscritto agli “elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato dell’Ordine degli Avvocati di Venezia”. È anche il segretario della Camera Avvocati di San Donà di Piave e il redattore di www.amministratoridisostegno.com, dove scrive in materia di ADS e questioni connesse.

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