GUIDA BREVE AL GRATUITO PATROCINIO: EDIZIONE AGGIORNATA

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Manuale Guida Breve al Gratuito Patrocinio

Guida E - Book al Gratuito Patrocinio

  • Hai trovato oggi questo blog e vuoi averne velocemente un sunto?
  • Forse ci leggi da più tempo, magari hai già scaricato la prima edizione della Guida Breve, ma ora ti serve ritrovare tutto ciò che abbiamo descritto sin dai primi (e più importanti) articoli dedicati al Patrocinio a spese dello Stato?

Oggi puoi scaricare la seconda edizione del nostro ebook sul “Patrocinio a spese dello Stato” ( e il download è gratuito  e con facoltà di distribuire a Tua volta il manuale) o semplicemente visionarlo a video. La prima edizione è già stata scaricata in migliaia e migliaia di copie (a oggi, oltre 12.000), oltre che distribuita da Ordini Forensi ed importanti blog nonchè siti giuridici di livello nazionale (fra tutti, Iusreporter) dimostrando l’attualità dell’argomento.

Perciò, se Ti serve un avvocato ma il tuo reddito non te lo permette, ora hai la possibilità di scaricare un PDF di 15 pagine sui passaggi fondamentali per avere successo nell’ammissione al “gratuito patrocinio” e per scoprire se ne hai i requisiti soggettivi e oggettivi. Avrai a disposizione anche una serie di utili informazioni e suggerimenti aggiornati per preparare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio e non perdere tempo ed occasioni.

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Un’occhiata al sommario:

  1. Istruzioni per l’uso
  2. Che cosa trovi in questo manuale
  3. Che cosa non trovi in questo manuale
  4. Parliamo del contesto
  5. Informazioni generali
  6. Condizioni soggettive
  7. La domanda di ammissione
  8. Le spese
  9. Le sanzioni
  10. Dal dire al fare ….
  11. Facsimile di domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile
  12. Facsimile di domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia penale

 

Guida Breve al Gratuito Patrocinio II° Edition

Guida Breve al Gratuito Patrocinio II° Edition

In 10 capitoli, 17 risposte esaustive e due esempi di “domanda di ammissione” trovi riassunta la sintesi tecnica della pubblicazione di questo blog e così avrai nelle tue mani gli strumenti giusti per organizzare lo start up della tua difesa processuale senza sbagliare.

Se ha funzionato per i nostri clienti, e ricorda che la prima edizione è stata scaricata in oltre 12.000 copie in pochi mesi, vedrai che tornerà davvero utilie anche a Te!

 

 

Puoi SCARICARE gratis ORA la seconda edizione della “Guida Breve al Gratuito Patrocinio” e in formato E- book (PDF) di facile lettura CLICCANDO QUI oppure sfogliarla per consultazione qui sotto.

Buona lettura.

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Pubblicazione su www.avvocatogratis.com sotto licenza Creative Commons

Avv. Alberto Vigani Consulente del Lavoro e Avvocato specializzato in Diritto del Lavoro ed in Procedure Arbitrali in Venezia, è co-fondatore della Camera Arbitrale della Venezia Orientale. È iscritto agli “elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato dell’Ordine degli Avvocati di Venezia”. È anche il segretario della Camera Avvocati di San Donà di Piave e il redattore di www.amministratoridisostegno.com, dove scrive in materia di ADS e questioni connesse.


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18 Comments

  1. Gentile Mirco salve.

    Il punto 1 non ha una domanda e pertanto preciso solo che il beneficio di legge non può essere chiesto per le consulenza, ma solo per l’attività processuale. La norma oggi vigente in Italia è su questo ostativa all’attività stragiudiziale, salvo che per le controversie transfrontaliere.
    Per il punto 2 preciso che il reddito deve essere quellod ell’ultima dichiarazione depositata.
    Per il punto 3 Le segnalo che nulla cambia fra reddito da lavoro dipendente e da lavoro autonomo o da impresa.

    Potrà quindi rivolgersi al competente Consiglio dell’Ordine Forense della sua città per conoscere gli elenchi degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio della tua città.
    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
    Spero di esserle stato utile. Se così fosse clicchi su “mi piace” sul link alla pagina Facebook di avvocatogratis.com.
    Cordialità.

    Alessio Alberti
    Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  2. Salve,
    ho letto diverse guide sull’argomento, prelevate sia dal vostro blog sia da altri siti (ordine degli avvocati, tribunale, ecc…) ma continuo a non capire alcuni aspetti fondamentali per l’ammissibilità:

    1) vorrei chiedere il patrocinio per avere una consulenza su una questione di lavoro (ho svolto un lavoro come collaborazione occasionale del valore di circa 2.000€ che non mi è stato pagato) e successivamente se è fattibile e se la controparte insiste nel non pagare istituire il processo ma ovunque leggo che lo scopo è quello di avere a disposizione, a spese dello stato, il legale per fare il processo.

    2) nell’anno 2010 ho presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2009 a settembre e ho percepito più del minimo per l’ammissibilità mentre nell’anno 2011 non ho ancora presentato la dichiarazione per l’anno 2010 nel quale mi sono licenziato perchè non percepivo lo stipendio da mesi (il datore era in difficoltà economiche) e ho percepito meno del limite. A quale reddito devo riferirmi? Anno 2009 o 2010?

    3) Dopo essermi licenziato ho effettuato delle collaborazioni occasionali e vorrei aprire partita iva per iniziare un’attività mia. Può dare problemi ai fini dell’accettazione della domanda di patrocinio?

    Scusandomi per la lunghezza della domanda e in attesa di una vostra cordiale risposta vi porgo,

    Distinti Saluti,
    Mirco

  3. @admin
    Grazie per la risposta. Quindi se ho capito bene il patrocinio copre soltanto la parcella dell’avvocato per tutta la durata del processo ma se io volessi sapere prima di cominciare il processo se ho effettivamente i presupposti per poterlo cominciare devo rivolgermi quindi ad un legale a pagamento? Non c’è altra strada da poter seguire per una causa di lavoro in modo da ottenere anche la consulenza gratuita?

    Dato che la dichiarazione dei redditi, che ha validità per l’ammissibilità al patrocinio, è l’ultima presentata ma essendo riferita ad all’anno 2009, in cui ho percepito più della soglia minima, è possibile presentare prima dei termini (Giugno 2011) la dichiarazione per l’anno 2010 nel quale ho perso il lavoro e quindi ricadere all’interno della soglia portando questa dichiarazione come ultima?

    Vi ringrazio e porgo,

    Cordiali Saluti,
    Mirco Negri

  4. Buongiorno,
    l’anno passato ho usufruito del gratuito patrocinio in un procedimento penale in quanto avevo un reddito molto basso.
    Ancora non ho saputo niente su come si sono evolute le cose, non ho ricevuto la notifica di chiusura delle indagini nè nient’altro.
    Quest’anno il reddito fortunatamente è un pò più alto. Le mie domande sono due:
    devo comunicarlo appena avrò fatto la dichiarazione dei redditi o il modello ISEE, oppure tengo presente la scadenza dell’anno e 30 giorni dalla presentazione dell’istanza?
    Altra domanda: se il gratuito patrocinio verrà revocato, devo pagare retroattivamente la parcella o le spese del mio avvocato? O pagherò solo dal momento della revoca in avanti?

    Grazie.
    Gianni

  5. Gentile Gianni,
    la comunicazione deve essere inoltrata dal momento della conoscenza dei dati, anche perchè il controllo incrociato dell’Agenzia delle Entrate farà riferimento a quel momento. In costo del legale resta a carico del richiedente dal momento in cui viene meno la sussistenza dei requisiti per l’ammissione.
    Per miglior dettaglio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
    Spero di esserle stato utile. Se così fosse clicchi su “mi piace” sul link alla pagina Facebook di avvocatogratis.com.
    Cordialità.

    Alessio Alberti
    Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  6. Salve, le scrivo per chiederle un chiarimento relativamente al gratuito patrocinio.
    Due mesi fa si è conclusa a mio favore la causa giudiziale avviata nel dicembre 2009 contro il mio ex convivente per l’assegnazione della casa in cui ho sempre vissuto con lui e i nostri due figli tuttora minori.
    La casa è stata assegnata a me, le spese legali che ho dovuto affrontare sono state notevoli. Mi era stato detto che non potevo usufruire del gratuito patrocinio perché sono intestataria di un appartamento che concedo in uso gratuito a mia madre, la cui rendita catastale è di 330 euro.
    I miei redditi degli anni 2008 / 2009 / 2010 sono stati rispettivamente di Euro:
    9.396,00 / 9.760,00 / 10.085,00
    Si tratta dei redditi netti riportati nel CUD alla voce “redditi per i quali è possibile usufruire della detrazione di cui all’art. 13 commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir”
    Percepivo in quel periodo dal mio ex convivente 300 euro mensili per il mantenimento dei miei due figli minori che vivono con me.
    Non ho altri redditi.
    Se avessi avuto diritto alla difesa gratuita, potrei ora richiedere un risarcimento?
    Grazie

  7. Gentile Roberta salve,
    la norma istitutiva del gratuito patrocinio e la costante giurisprudenza italiana affermano che vanno cumulati i redditi imponibili di tutti i conviventi. Si dovrà pertanto tener conto anche delal rendita catastale del suo immobile in sommatoria ai redditi da lavoro e ad ogni altro reddito.

    (L) Condizioni per l’ammissione.
    1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
    2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
    3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
    4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

    Non so quindi se all’epoca lei avesse diritto all’ammissione che funziona però solo per il futuro e quindi non può essere chiesta per il passato.

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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    Cordialità.

    Alessio Alberti
    Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  8. Buongiorno, mi chiamo Alberto e scrivo in quanto ho un problema. Sono già stato ammesso al patrocinio a spese dello stato in sede civile, quindi sono sicuro di poter usufruire di questo benefecio. Ho depositato ben 21 giorni fa l’istanza per avere questo beneficio anche al tar, ma la seduta della commissione è andata deserta….
    Mi chiedo: loro sono obbligati a riunirsi? Se sì posso avere il termine entro il quale debbono farlo col relativo riferimento normativo?Perché al tar vi sono dei termini perentori di 30 gg per presentare ricorso ed è quindi di fondamentale importanza che la commissione si riunisca con tempestività onde evitare la decadenza del termine stesso.
    Grazie cordialità

  9. Gentile Alberto, che dire… siamo in Italia. Depositi il ricorso comunque e chieda poi il riconoscimento dell’attività svolta ancte delibera di ammissione come nel caso riportato in questo nostro articolo: https://www.avvocatogratis.com/2011/12/gratuito-patrocinio-con-efficacia-retroattiva-alla-delibera/

    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
    Spero di esserle stato utile. Se così fosse clicchi su “mi piace” sul link alla pagina Facebook di avvocatogratis.com.
    Cordialità.

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  10. Egregio Avvocato,

    desidero far presente che nel caso in cui depositassi il tutto senza l’ok della commissione sarei comunque chiamato ad anticipare euro 400 di contributo unificato (euro 250 in caso di ricorso semplificato), il quale sarebbe stato prenotato a debito(quindi non pagato dal ricorrente) nel caso in cui l’ok dell’organo deliberante si fosse espresso in modo favorevole.

    Comunque faccio presente che ho pestato i piedi all’urp del Tar (ove appunto risiede la commissione del patrocinio a spese dello stato del tar competente) e il funzionario mi ha informato che la commissione deliberante è formata da 3 membri ovvero due magistrati e un avvocato.
    I magistrati nel caso in cui sono assenti sono comunque rappresentati da un delegato che, in qualità di dipendente deve per forza recarsi in commissione, il problema è rappresentato dall’avvocato, delegato dall’ordine degli avvocati.
    Il professionista, prestato ad un incarico non retribuito, non è incentivato a recarsi sovente per deliberare ricorsi altrui e spesso dà forfait (anche a causa di impegni professionali).
    Allora mi sono impuntato chiamando in studio il tale avvocato (ho preso il numero dal sito dell’ordine) e chiedendo un colloquio e col presidente del tar, e col presidente di sezione, al fine di evidenziare la mia problematica.
    Magicamente, senza per altro esser riuscito a parlare con nessuno delle persone sopraccennate, la commissione si è riunita e ha deliberato in mio favore.

    Mi sono informato e la commissione ha obbligo di riunirsi entro il termine di giorni 10 dall’istanza di richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato, in caso di impossibilità di alcuni membri o di festività imminenti, può deliberare provvisoriamente il presidente della commissione stessa (in genere il magistrato più anziano) e successivamente il decreto verrà confermato dalla commissione.

    Sono riuscito a risolvere il mio problema e ha far presente le soluzioni a tutti coloro che ne avessero bisogno.

    Segnalo semplicemente che, nel caso in cui la commissione non si fosse riunita a fronte della mia richiesta, ciò avrebbe comportato il silenzio diniego di una istanza da parte della commissione, il che avrebbe provocato la decadenza dei termini del mio ricorso.
    In altre parole, se non avessi potuto promuovere il ricorso ad un provvedimento in scadenza, a causa di un provvedimento (tacito ed esistente) di diniego da parte della commissione del patrocinio a spese dello stato, avrei dovuto a sua volta impugnare questo diniego e avrei senz’altro vinto, in quanto il mancato accoglimento della mia istanza sarebbe stato causato non dal merito della stessa, ma dalla mancata convocazione entro i termini dell’organo deliberante,
    In breve, avrei chiesto i danni per la mancata risposta in tempo e quindi del mancato ricorso presentato al tar.
    Come al solito la normativa è più che precisa, ma l’efficacia lascia a desiderare.

    Facciamoci sentire, come disciplinato dall’art 24 cost 3 comma.

    Basta con le ingiustizie!!! Basta coi lazzaroni!!

    Grazie avvocato.

    Cordialità

    Alberto

  11. Gentile Alberto, leggo con piacere del felice epilogo.
    Segnalo comunque che anche in difetto del pagamento del contributo il TAR avrebbe dovuto comunque accettare il deposito del ricorso, salvo poi trasmettere il fascicolo all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’imposta non versata (la chiamo imposta volutamente e non per errore). Chiaramente il recupero sarebbe caduto al momento dell’ammissione al beneficio.
    Comunque è senz’altro preferibile il risultato da Lei ottenuto con coraggio e pervicacia. BRAVO!
    Credo che Lei sia un buon esempio di come non ci si deve arrendere.
    Distintamente.Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  12. Buon giorno.
    le scrivo per chiederle delle info su di un processo inerente ad un licenziamento, quello mio. Le scrivo da Trento, premesso questo, nel 2010, si è svolta la prima udienza, a bolzano, dove fa testo la mia azienda, sul mio licenziamento illeggittimo. Il giudice di primo grado, mi ha dato ragione, annullando il lic., ed integrandomi in azienda. L amia azienda è andata in appello, e dopo un anno, sempre al tribunale di Bolzano, c’è stata l’udienza. La corte d’appello, a nostro stupore ha capovolto la sentenza di primo grado, annullandola, e dando ragione all’azienda. Voglio fare un’altra premessa, ho l’ammissione al gratuito patrocinio, visto che non ho superato il reddito stabilito.Visto i risultati della corte d’appello, ho chiesto subito al mio avv. che mi è stato dato dall’inizio del primo grado, dal sindacato, a cui ero iscritto, di andare in cassazione, visto che abbiamo ancora un ultima possibilità. Il ricorso in cassazione, non è stato facile, perchè l’avv. del patronato, mi riferiva che ci voleva l’appoggio di un altro collega avv. a Roma per depositare la mia pratica in cancelleria della corte suprema. Trovato l’avv. a Roma, mi riferiva che alla fine di Agosto 2011, è stato depositato il mio ricorso in cassazione. Le mie domande che le rivolgo sono: Come faccio a sapere se veramente è stato depositato il mio ricorso in cassazione? E’ vero che ci vogliono da i 2/3 anni come riferisce il mio avv. per essere chiamati in giudizio dalla cassazione? E’ possibile interaggire con un altro avv. a questa causa, anche se non fa parte del foro di Trento e Bolzano, sempre con il gratuito patrocinio? L’altro avv. visto la sua competenza e professionalità, vorrei che fosse lei se è possibile interaggire.
    In attesa di una sua risposta le porgo i miei saluti
    Cordialmente

  13. Ciao Umberto,
    per esercitare nelle giurisdizioni superiori (cassazione) bisogna essere abilitati dopo anni di pratica di avvocatura o dopo aver superato un corso.
    Se il tuo avvocato è giovane o non ha passato l’esame integrativo, non può difenderti in cassazione, oppure non ha convenienza a recarsi fino a Roma (il patrocinio a spese dello stato non paga le spese di trasferta).
    I ricorsi in cassazione durano quella tempistica che hai indicato.
    Tieni presente che nel momento in cui firmi una procura all’avvocato, autorizzi solo lui ad interessarsi alla tua causa.
    Se tu lo scavalchi è deontologicamente scorretto.
    In altre parole, se dai a lui un incarico, che lui fa seguire da un collega, il fatto che tu ti interessi può essere scorretto.
    Tuttavia se chiami in cassazione con il numero di ruolo generale (numerino del ricorso seguito dall’anno in cui il ricorso è stato depositato) puoi avere qualche informazione, anche se in teoria non potrebbero per telefono.
    Se non hai l’rg puoi chiedere di effettuare la ricerca per codice fiscale o nominativo.
    Il patrocinio a spese dello stato (non si chiama piu gratuito patrocinio) ammette solo un avvocato, pertanto non puoi beneficiare di un secondo legale.
    Tieni presente che prendere un professionista per controllare l’operato del collega (senza avviso) è un’altra scorrettezza.
    L’unica cosa che puoi fare è chiamare il centralino della cassazione e farti passare il ruolo generale civile sperando che ti dicano qualcosa al telefono…..
    Cmq ti ripeto il legale è un professionista e devi aver fiducia, se non ne hai cambia legale…
    Scavalcarlo è scorretto e, se ne vesisse a conoscenza, potrebbe rifiutare di patrocinarti.

    Ciao A. 🙂

  14. Egregio avvocato Alberto, ti ringrazio della tua risposta tecnica professionale. La mia non è voluto essere una scorrettezza, o mancanza di fiducia nei confronti del mio avv. ma semplicemente, avere una forbice più larga di info. in questo campo, da un altro legale. Il discorso di scavalcare il mio avv., non era nel mio intendo presumere questo, ma solo se era possibile l’affiancamento con un altro avv.
    Volevo solo chiedere un ‘ultima info se è possibile: Per riaprire una causa per infortunio, chiusa nel 2004, con esito favorevole all’inail, che non susstistono i pressupposti di postumi da trauma che convalidano l’invalidità a causa dell’infortunio.Mi hanno riferito che per aprire di nuovo la procedura di revisione della pratica, non doveno passare i 10 anni. E vero questo, chiedo lumia a lei avv. Vigani.
    Grazie
    Cordialmente
    U.R.

  15. Grazie egregio avv. Vigani della sua risposta.
    Lei mi conferma in linea di massima la prescrizione rodinaria è decennale, in base a i casi trattati, naturalmente con il mio non si pùò avere una certezza, con i pochi dati che gli ho trasmesso. Allora avv. per tagliare la testa al toro, per una certezza matematica dettata da un professionista come lei, e sempre dietro sua cortesia, e disponibilità, le chiedo un ultima cosa per il mio caso: la prescrizione rodinaria decennale è valida anche se c’è un giudicato con una sentenza datata 2004, come le avevo già scritto?
    Grazie.
    Cordialmente.

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