GRATUITO PATROCINIO: LA CASSAZIONE RESTRINGE L’ACCESSO

COME SI FA AD ESSERE NON ABBIENTI, ORA?

Reddito minimo per il gratuito patrocinio?

Reddito minimo?

La Cassazione ha deciso che sempre meno persone avranno diritto all’assistenza legale pagata dalla Repubblica Italiana.

Il 2010 finisce con una chiusura dei cordoni della borsa a seguito della sentenza 36362 pronunciata dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione: viene ridefinita la soglia di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato ampliando la concezione di reddito di riferimento fino ad includervi le somme comunque acquisite dal richiedente.

Più chiaramente: la Suprema Corte ha affermato che bisogna quantificare anche le somme ricevute a titolo di liberalità nel quantificare i propri redditi al momento della presentazione della domanda di ammissione al beneficio.

Nel caso concreto era accaduto che un richiedente, al momento della autocertificazione del proprio reddito, avesse dichiarato di essere in possesso di proventi a titolo di contributi statali, che quantificava, e di contribuzioni volontarie di parenti ed amici, di cui non dava la quantificazione.

Il Giudice di merito aveva ritenuto che l’omessa quantificazione di questi ultimi determinasse la non ammissibilità della domanda.

La Cassazione, chiamata a dirimere la questione in diritto, prende posizione in riferimento alla natura degli emolumenti volontari ricevuti dal richiedente. E decide che essi vanno computati nella autocertificazione con cui si dichiara di non superare il reddito massimo consentito (oggi pari a € 10.628.16)

Così in poche righe si va oltre la da sempre accettata definizione tecnica di “reddito”, di provenienza tipicamente tributaria, affermante che le donazioni non costituiscono certamente provente reddituale, ma liberalità.

Il termine viene forzatamente esteso così da inaspettatamente coprire tutte le risorse economiche in possesso del soggetto, a prescindere dalla loro provenienza.


La Corte di Cassazione afferma infatti che l’art. 76 del DPR 115\2002 nell’indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa solo riferimento al “reddito imponibile ai fini dell’imposta personale risultante dall‘ultima dichiarazione”, bensì anche ai “redditi che per legge sono esenti dall‘imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”

E ciò fa richiamando la Corte Costituzionale (sentenza n. 382 del 1985) ove questa aveva già precisato che nella nozione di reddito, ai fini dell’ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, e quindi anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all’interessato.

Il reddito da valutare per l’ammissione al gratuito patrocinio è così sostanzialmente riconducibile alla disponibilità, a qualsiasi titolo, di mezzi economici con i quali sostenere l’onere di pagare un avvocato.

Secondo questa nuova lettura si deve quindi accertare di volta in volta, ed analiticamente, anche quanto ricevuto dal richiedente a titolo di liberalità, ma con carattere continuativo, da parte di amici e familiari.

Tale lettura ha un senso da un punto di vista pratico ma cozza con il significato letterale delle norme richiamate. La nozione di reddito vuole dire ben altro, e ciò da sempre.

Del pari, si apre una pericolosa crepa nella tenuta del sistema portando a confondere patrimonio (magari improduttivo o di difficile realizzabilità liquida) e redditualità: seguendo questa china, dopodomani negheremmo l’accesso al beneficio del gratuito patrocinio a tutti coloro che hanno una casa, una macchina o un misero campo di grano.

Avv. Alberto Vigani

Di seguito il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione, 12 ottobre 2010, n. 36362

FATTO e DIRITTO

1. Con istanza avanzata in data 29\2008, (…) chiedeva l’ammissione al gratuito patrocinio in relazione ad un procedimento penale a suo carico pendente.

Con decreto del 29\7\2008 il GIP del Tribunale di Palmi, dichiarava inammissibile la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

A seguito di opposizione, il Presidente del Tribunale di Palmi, con provvedimento del 15\1\2009, confermava il decreto rigettando l’opposizione.

Osservava il Presidente che nel formulare l’istanza la (…) aveva dichiarato di percepire annualmente la somma di € 1.680= quali contributi statali e somme da parte dei familiari. Tale ultima voce non era specifica, ma indicata in modo generica in violazione dell’art. 79 lett. e) dpr 115 del 1992

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore della (…) lamentando la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione, laddove il giudice di merito non aveva tenuto conto che il reddito tipizzato dall’art. 76 TU 115/2002 è costituito dal reddito imponibile, nell’ambito del quale non rientrano le erogazioni di parenti; inoltre gli artt. 96 e 72, nel valutare il superamento dei limiti per l’ammissione, prendevano in considerazione solamente i redditi dei parenti conviventi e non quelli di soggetti estranei.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Va preliminarmente evidenziato che l’art, 76 del DPR 115\2002, nell’indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa solo riferimento al “reddito imponibile ai fini dell’imposta personale risultante dall‘ultima dichiarazione”, bensì anche ai “redditi che per legge sono esenti dall‘imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”

Orbene, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 382 del 1985, nell’affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio gratuito, ha precisato che “nella nozione di reddito, ai fini dell’ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, – pur non rilevando agli effetti del cumulo – potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all’interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall’art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc.”.

Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato da questa Corte di legittimità laddove si è statuito che “Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa” (ex plurimis, Cass. IV, 451 59\05, Bagarella; cfr. anche Corte Cost. sent. n. 144 del 1992).

Se ne deduce che qualsiasi introito che l’istante percepisce con caratteri di non occasionalità, confluisce nel formare il reddito personale (non aggiuntivo dei familiari conviventi), ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nell’art. 76 DPR 115\2002.
La ragione dell’esigenza di accertamento degli effettivi redditi percepiti dall’istante, risponde a quella di autorizzare il trasferimento alla Stato una spesa (di difesa tecnica) che la parte da sola non riesce a sostenere, così facendo appello alla solidarietà della collettività.

Funzionale a ciò è la disposizione contenuta nella lett. e) dell’art, 79 DPR cit. laddove è previsto che l’istante deve attestare ” la sussistenza delle condizioni di reddito previste per / ‘ammissione, con specifìca determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate dall‘art. 76″.

Nel caso di specie, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che nell’istanza presentata, la indicazione che ‘per il sostentamento mio e della mia famiglia riceviamo degli aiuti economici da parte dei familiari” era carente di specificità, in quanto non indicava l’ammontare di tali erogazioni, valutandola quindi inammissibile.

Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Depositata in Cancelleria il 12.10.2010

14 Comments

  1. Salve,
    avrei bisogno d’ informazioni sulle leggi di carattere ereditario, ma non sò chi chiedere.

    Mio papà è mancato era sposato da 60 anni con mia madre attualmente in vita.
    Ci sono 2 figlie – io e mia sorella –
    Aveva un appartamento (prima casa) – dove vive la mamma con mutuo saldato
    Sembra che mio papà abbia lasciato un testamento non ancora aperto, dove lascia l’ intero appartamento totalmente alla mamma.
    Per quel che so io..l’appartamento dovrebbe diventare di proprietà per metà della mamma e l’altra metà..metà mio e metà di mia sorella..
    Ma, avendo lasciato il testamento, questo diritto viene a cessare????
    Ci sono 4 nipoti, può uno solo dei nipoti ricevere una parte dell’eredità e lasciare gli altri a secco..???

    Ringrazio chi mi potrà dare informazioni certe. Grazie
    Anna

  2. Gentile Anna, i figli ed il coniuge hanno diritto alla legittima, ovvero ad una quota minima dell’asse ereditario. Se vi sono disposizioni testamentarie che ledono la legittima si può agire in riduzione con apposita azione processuale: quest’ultima può essere assistita con il gratuito patrocinio in presenza dei requisiti reddituali di legge.
    Le indico per miglior dettaglio la nostra “Guida Breve all’ammissione al Gratuito Patrocinio”; la trova QUI: https://www.avvocatogratis.com/2010/03/scarica-il-manuale-sul-gratuito-patrocinio/
    Spero di esserLe stato utile.
    Alessio Alberti
    Staff Associazione Art. 24 Cost.

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  3. Gentile Silvano,
    la promozione di un giudizio con il gratuito patrocinio presuppone la valutazione di fondatezza della pretesa espressa dal competente Ordine Forense. Se vi è un abuso dell’utilizzo dell’istituto posso solo segnalarle l’opportunità di darne comunicazione all’Ordine che ha approvato le domande proposte.
    Diversamente, l’unica altra attività è l’esecuzione delle sentenze vittoriose per il recupero delle spese legali. I suoi legali sono ben in grado di supportarla in tal senso.
    Cordialità.
    Alessio Alberti
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  4. Buon giorno.
    Sono un uomo separato da 6 anni che sta disperatamente cercando di uscire da una situazione giudiziale che lo ha rovinato . Le spiego brevemente la storia mia e della mia famiglia .

    Dal 2005 , mia Madre, mia sorella ed Io, siamo tenuti stretti in una morsa giudiziale che ci sta lentamente distruggendo economicamente , moralmente e fisicamente.. Con la mia separazione , sono iniziati i nostri guai giudiziali. La mia ex consorte, forte del “gratuito patrocinio” ha scatenato una tempesta giudiziaria senza confronti, assistita da uno studio legale Agguerrito, Insidioso e per niente Deontologico.. Al compimento della maggior età, mio figlio, si è prestato al gioco del massacro e assistito e consigliato dal medesimo studio legale, ha avviato contro di me, mia madre e mia sorella, un ‘altra bordata di citazioni, fotocopie di quelle che la madre aveva già fatto..con memorie ripetitive frutto del ‘copia/incolla’ Ad oggi, si contano 7 cause x mia sorella, 6 cause x mia madre e 16 cause x me. Sono un lavoratore dipendente prossimo alla quiescenza e per far fronte agli enormi esborsi per spese legali, ho dovuto vendere un appartamento e accettare una proposta di esodo incentivato dalla mia azienda. per avere liquidità e garanzie di non rivalsa legale . Ogni citazione avviata da mio figlio ed ex consorte, si è sempre conclusa con una mia vittoria però purtroppo, i giudici decidevano per la COMPENSAZIONE DELLE SPESE . Ho sborsato decine di migliaia di Euro x difendermi ed ora, il mio conto corrente sta agonizzando E’ chiaro l,’biettivo che hanno mio figlio e la madre…. LA VENDETTA e la mia conseguente ROVINA…. Forti dell ‘ Istituto del gratuito patrocinio troppo disinvoltamente concesso, e forti del fatto che i Giudici non sono rigorosi con chi propone cause Temerarie ,e decidono sempre per la compensazione delle spese legali.
    Siamo stretti in una morsa drammatica… da una parte uno studio legale scorretto e arrogante che ci ha pure dato del “CLAN” oltre a ricattarci con minacce di citazioni se non scendevamo a compromessi..o citare espressamente nelle comunicazioni tra avvocati le parole “causa che pende causa che rende” oppure “qua se magna”… e dall ‘altra parte, i nostri legali che per difendere il nostro onore e i nostri beni, hanno finito con il divorarceli con parcelle esorbitanti..Siamo ormai allo stremo.. sia economico che psico-fisico. Mia madre ottantenne con una misera pensione , mia sorella artigiana disoccupata, io in attesa di pensione, abbiamo la sfortuna di possedere 2 case, frutto di vite di sacrifici di mio padre e di mio nonno..Per vivere , mi rimane meno di quanto verso a mio figlio mensilmente. Già le separazioni sono dolorose ed onerose per conto proprio.. ma nel mio caso c’ è in atto una persecuzione ed un accanimento inauditi..che amplificano a dismisura i costi e le sofferenze ..

    Non so a chi rivolgermi per urlare la mia/nostra disperazione.. Siamo in presenza di un uso improprio della giustizia e dei suoi strumenti.. Avvocati spregiudicati e impuniti imperversano distruggendo dignità e patrimoni… Giudici che non rispettano più la vecchia regola del “chi perde la causa.. PAGA” e non intervengono a punire le palesi “cause temerarie”. Il GRATUITO PATROCINIO che viene dato con disinvoltura senza verificare la serietà delle Citazioni..

    Io non posso beneficiare del Gratuito Patrocinio perché sono “ricco” Peccato che a conti fatti, non raggiungo neanche il reddito cosiddetto di ” sopravvivenza “. Sono/siamo in balia di Professionisti senza scrupoli che possono colpire ed uccidere le persone , in modo LEGALE.. Chi sono i guardiani che dovrebbero vigilare e colpire questi abusi di potere ..??

    Come posso uscire da questa spirale perversa che sta divorando ogni nostro avere e che sta ipotecando anche il nostro futuro. ? Come facciamo a contrastare l ‘avidità dei nostri legali che per una causa che si è conclusa con la nostra vittoria, (scontata ) ci hanno chiesto in totale una parcella da 48000 Euro ??? Ho ancora 5 cause in corso… e la convinzione di Vincerle.. come tutte le altre.. Ma.. avanti di questo passo, non so più come potrò pagarle…

    Come possiamo sottrarci da questo ingranaggio che ci costringe ad essere sempre “convenuti” in citazioni con accuse inventate e poi ripetute in diverse altre citazioni con il metodo del copia /incolla .??.

    Qualcuno può aiutarci a combattere questi Avvocati che con i soldi dei contribuenti, mettono ulteriormente in crisi la già annaspante macchina della giustizia , e distruggono patrimoni e dignità di onesti cittadini ??

    Egregio Staff, mi potrebbe dare qualche consiglio per affrontare questa drammatica situazione ?
    La ringrazio in anticipo e le porgo Cordiali Saluti

    Silvano

  5. Buonasera, purtroppo mi trovo in una situazione strana, nel 2005 a cagliari trovai un cellulare (di pochissimo valore) che essendo bloccato da codice pin non ho potuto avere nessun numero per poter rintracciare il proprietario, fatto sta che il cell lo regalo a mia figlia (all’epoca circa 9 anni) la quale viene intercettata e scatta una denuncia di ricettazione nei miei confronti avendo fatto l’errore di non portarlo in caserma, faccio presente che era il cellulare di servizio di un procuratore militare capo, questo procuratore militare ora è diventato un giudice civile nel penale e dovrebbe essere lui stesso a fare il processo quindi entra il conflitto di interessi e hanno trasferito il processo a Roma le chiedo se è giusto perchè per me che abito in Sardegna sarebbe una spesa non indifferente per avvocati testimoni ecc. faccio presente che sono sposato dal 28 Agosto 2010 con il solo reddito di mia moglie che è una portalettere in attesa di una bimba.E giusto che per problemi loro devo pagare io ? Posso chiedere il gratuito patrocinio?
    La ringrazio in anticipo e porgo distinti saluti.
    Giorgio

  6. Gentile Giorgio,
    il patrocinio a spese dello Stato può essere chiesto per avere difesa anche in ogni procedimento penale.
    Può quindi domandare l’assistenza di un legale e richiedere il patrocinio gratuito in presenza di un reddito complessivo della famiglia di € 10.628,16, maggiorato di € 1.032 per ogni familiare a carico.
    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
    Spero di esserle stato utile. Se così fosse clicchi su “mi piace” sul link alla pagina Facebook di avvocatogratis.com.
    Cordialità.

    Alessio Alberti
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  7. CIAO, VORREI SAPERE SE PER USUFRUIRE DEL GRATUITO PATROCINIO PER UNA SEPARAZIONE SI TIENE CONTO DEL REDDITO DELLA FAMIGLIA? IO NON LAVORO E VOGLIO SEPARARMI DA MIO MARITO NOI FACCIAMO IL 730 E NOI SIAMO A SUO CARICO IO E LE BAMBINE…..PER FAVORE MI SPIEGATE BENE COSA DICE LA LEGGE IN MERITO?
    GRAZIE
    Siria

  8. Gentile Siria, l’assistenza legale con il gratuito patrocinio si può ricevere in tutte le controversie civili che sfocino in un procedimento giudiziale purché sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi di legge. In particolare Le segnalo che é necessario che il richiedente abbia un reddito inferiore ad euro 10.628,16 previa sommatoria anche del reddito dei familiari conviventi se non vi è conflitto con i medesimi.
    Nel suo caso mi pare che si tratti di un procedimento civile per la separazione personale dei coniugi dove il reddito di suo marito non deve essere computato con il suo perchè il medesimo è portatore di interessi confliggenti con i suoi.
    Per miglior dettaglio circa l’ammissione al gratuito patrocinio anche veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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  9. Egr. Avv. Vigani,
    le scrivo per conto di una mia amica sprovvista di computer.
    La Signora di 66 anni vive con il marito 70enne e insieme percepiscono pensioni per un totale di circa € 800 netto/mese. Pagando affitto per € 450…non hanno molto di cui vivere.
    I figli si rifiutano di offrire un aiuto economico e la signora si vede costretta a citarli in giudizio.
    Ho letto nel sito:
    ” In particolare, non sono soggetti al contributo unificato i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone di cui al libro IV ….. il processo relativo all’assegno di mantenimento dei figli e comunque tutti i processi relativi alla prole…”
    Questo significa che la Signora non può richiedere l’assistenza legale gratuita?
    In secondo luogo, per determinare il reddito deve sommare il Lordo delle due pensioni?
    La ringrazio.
    Saluti,
    Maria

  10. Gentile Maria,
    il tetto reddituale massimo nei processi civili è di e 10.628,16. Per verificarne il rispetto deve sommare tutti i redditi dei familiari conviventi. I suoi amici, se bisognosi di assistenza ex art. 433 cod. civ., potranno azionare i loro diritti nei confronti dei congiunti avvalendosi del patrocino a spese dello stato solo qualora i loro redditi imponibili sommati siano inferiori al detto importo massimo.

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  11. Salve,
    ai fini dell’ammissione del gratuito patrocinio si computano soltanto le liberalità ricevute nell’anno precedente a quello di presentazione della istanza, oppure anche quelle che risalgono ad anni addietro.
    Si ringrazia.
    Antonio

  12. Gentile Antonio,
    il riferimento per il computo del reddito per l’ammissione al beneficio di Stato deve essere svolto su base annuale fino a quando prosegue il processo.
    Vedi anche QUI e QUI.

    Per miglior dettaglio circa i requisiti reddituali ed il tetto di riferimento veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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  13. Salve,
    ai fini dell’ammissione del gratuito patrocinio in procedimenti civili, l’intestazioni di beni immobili (casa di proprietà), preclude l’ammissione.
    Si ringrazia.
    Distintamente.
    Antonio

  14. Gentile Antonio,
    l’ammissione al gratuito patrocinio ha come presupposto il rispetto dei requisiti reddituali con cui si riserva il beneficio solamente ai non abbienti. La Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate di Roma ha precisato la definizione di reddito imponibileda utilizzare per determinare il rispetto dei limiti di legge (aggiornati a € 10.628,16) che consentono l’accesso al patrocinio a spese dello stato. Si parla pertanto solo di reddito imponibile e quindi si dovrà verificare se eventuali proprietà immobiliari possano produrre una redditualità tale da superare il tetto massimo di legge.
    Ne abbiamo parlato per esteso qui: https://www.avvocatogratis.com/2009/10/gratuito-patrocinio-definizione-di-reddito-imponibile/

    Per miglior dettaglio circa i requisiti reddituali ed il tetto di riferimento veda “Guida Pratica all’accesso al Gratuito patrocinio“.
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    Cordialità.

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