PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E SCELTA VINCOLATA DELL’AVVOCATO

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: “E’ SINDACABILE DAL GIUDICE LA SCELTA DEL DIFENSORE”

Patrocinio a spese dello Stato

Patrocinio a spese dello Stato

La cassazione muta il proprio orientamento giurisprudenziale non lasciando più precluso al magistrato procedente il sindacare la nomina del difensore scelto dal soggetto richiedente l’ammissione.

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

SEZIONE SECONDA PENALE, del 5 Novembre 2003, depositata l’08.11.2003 ( PRESIDENTE Massimo Vecchio)

Il presidente, esaminati gli atti del procedimento iscritto al numero 90 del registro dei procedimenti per il patrocinio a spese dello Stato dell’anno 2003;

vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, recante la data del 24 ottobre 2003, depositata il 27 ottobre da****** , imputato nel giudizio iscritto al numero 3086 del registro generale modello XVI dell’anno 2003;

Ritenuta la propria competenza quale giudice procedente al giudizio nella fase del dibattimento;

Verificata l’ammissibilità dell’istanza, sussistendo i requisiti di contenuto e di forma prescritti dall’art. 79 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ( Testo A), emanato con D.L. vo 30 maggio 2002 numero 115;

Considerato che ricorrono le condizioni di legge, per l’ammissione al beneficio concorrendo: a) la condizione di imputato dell’istante; b) la carenza di cause di esclusione dal beneficio ai sensi dell’art. 91 del T.U. cit.; c) le condizioni di reddito, personale e familiare, in quanto, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 79, comma 1, lett.c del T.U. cit., il coacervo dei redditi valutabili, ai sensi dell’art. 76 del T.U. cit., ammonta a complessivi euro 9.694,17 e i familiari conviventi con l’istante sono in numero di quattro; vista la memoria, recante la data del 25 ottobre 2003, dell’avvocata ***, difensore di fiducia dell’imputato istante, la quale dopo aver correttamente segnalato di essere abilitata al patrocinio davanti al soppresso ufficio del pretore fin dal 18 dicembre 1996 e di essere stata, quindi, iscritta nell’albo degli avvocati dal 16 settembre 1999, ha, sostenuto in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente con richiamo di pertinente precedente di merito ( Tribunale di Roma, Sez. VII, 5 ottobre 2002, ha sostenuto che, il requisito previsto dalla disposizione “di cui alla lettera c) del secondo comma dell’art. 81”del T.U. cit., concernerebbe “ non tanto l’iscrizione all’albo degli avvocati, bensì l’anzianità professionale”, comprensiva del “ periodo di iscrizione con abilitazione all’albo dei praticanti”.

Ha, quindi, aggiunto che, che diversamente opinando, “l’ammissione (del ****) al beneficio domandato con il patrocinio” di essa avvocata potrebbe “ eventualmente dare luogo ad una sanzione disciplinare nei confronti del difensore (…) che il Consiglio dell’Ordine potrebbe irrogare a sua discrezionalità” e ha, infine concluso, dichiarando di affrontare “ tale rischio”, pur “di ottemperare al proprio mandato difensivo”, e insistendo per l’ammissione del **** al beneficio richiesto “con il proprio patrocinio”;

2. Considerato che la nomina del difensore di fiducia, da parte di chi fruisce dal patrocinio a spese dello Stato, non è sottoposta né all’approvazione, né alla ratifica del giudice che concede il beneficio in quanto nella scansione contemplata dalla legge detta nomina segue l’ammissione ( recita l’articolo 80, 1° c. del T.U. cit. : Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore… ecc.) affatto irrilevante appalesandosi la circostanza, invero assolutamente accidentale, che, sul piano di fatto, la nomina preceda la presentazione della domanda di ammissione ovvero – come frequentante accade – sia contestuale e/o coeva alla domanda stessa, e ben potendo, peraltro, il titolare del beneficio, comunque, sostituire libito e illimitatamente, il proprio difensore di fiducia.

3. Considerato che, pertanto, nella presente sede di ammissione al beneficio non ha alcun rilievo se – e da quale particolare professionista – il beneficiario sia assistito, ovvero intenda essere assistito;

né tampoco, il giudice concedente, ha comunque, il potere di condizionare, ovvero limitare, la cessione del patrocinio alla ipotesi della assistenza di un determinato legale, laddove, in relazione alle questioni sollevate dall’Avvocata ***, è appena il caso di considerare solo per incidens:

(A) che il, riferimento contenuto nell’articolo 81, 2° c., let. c) del T.U. cit., al requisito dell’anzianità professionale degli avvocati fanno domanda di iscrizione, appare plausibilmente riferibile – alla stregua del senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse – alla data di iscrizione del professionista nell’albo degli avvocati, risultando oltretutto disomogenea e, pertanto non cumulabile l’attività del praticante in tirocinio, eccezionalmente abilitato a limitata attività di patrocinio;

(B) che la disposizione del precedente articolo 80, 1° c. del T.U. non comporta che la scelta del difensore di fiducia da parte di chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, debba ritenersi circoscritta nell’ambito dei professionisti iscritti negli speciali elenchi ibidem menzionati, atteso che la norma, la quale non contiene veruna prescrizione di esclusività, non vale, pertanto, a limitare il diritto di scelta del difensore di fiducia in pregiudizio delle persone ammesse al beneficio ( ipotesi, oltretutto priva di qualsivoglia ragionevolezza ), ma adempie la diversa funzione di rendere effettiva e agevole la attuazione dell’istituto, promovendo la costituzione ( e la diffusione presso tutti gli uffici giudiziari) di pubblici elenchi di professionisti, sicuramente disponibili ( per aver fatto l’apposita domanda) ad assumere – in favore dei non abbienti ammessi alla provvidenza – il ministero difensivo, che gli avvocati ( anche in considerazione della sensibile decurtazione degli onorari prescritta dalla legge, v. articolo 82, I° c. del T.U.cit.) potrebbero verosimilmente rifiutare di adempiere ( non senza giustificato motivo)

P.Q.M.

il Tribunale di Catanzaro, visto l’articolo 96 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ( Testo A), emanato con D.L. vo 30maggio 2002 numero 115,
1°) Ammette, nei termini indicati in motivazione, **** , imputato nel giudizio iscritto al numero 3086 del registro generale modello XVI dell’anno 2003, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione al presente giudizio;
2°) Manda la cancelleria per i conseguenti incombenti di rito ai sensi dell’articolo 98 della legge anzidetta.

Il Giudice
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